Dichiarazione sostitutiva di certificazione

Per dimostrare la proprietà di un immobile, la residenza anagrafica, le capacità professionali ed universitarie, l’iscrizione ad un albo oppure ad un registro, è necessario un certificato, cioè un documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche. Queste informazioni e certificati possono essere rimpiazzati da una dichiarazione sostitutiva di certificazione che l’interessato può produrre e sottoscrivere (Dichiarazione sostitutiva di certificazione).

Infatti il DPR 445/2000, che disciplina la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi, nei rapporti tra loro e in quelli con l’utenza e ai privati, nell’articolo 38 comma 3 specifica che le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Le informazioni che possono essere comprovate con dichiarazioni sostitutive, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, sono elencate nell’articolo 46 del D.P.R. 445/00.

IVA agevolata 10% sulle manutenzioni

Per effetto della proroga disposta dalla legge Finanziaria per il 2008, sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero del patrimonio edilizio a prevalente destinazione abitativa, effettuati fino al 31 dicembre 2010, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10 per cento (IVA agevolata 10% sulle manutenzioni).
L’aliquota agevolata è applicabile sia alle prestazioni di lavoro che alla fornitura di materiali e di beni, purché, questi ultimi, non costituiscano una parte significativa del valore complessivo della prestazione. I beni significativi sono stati espressamente individuati dal DM 29/12/1999.
Si tratta di:
ascensori e montacarichi;
– infissi esterni e interni;
– caldaie;
– video citofoni;
– apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
– sanitari e rubinetteria da bagni;
– impianti di sicurezza.
Su tali beni l’aliquota agevolata del 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi.

ESEMPIO:
Costo totale dell’intervento 10.000 euro, di cui:
a) per prestazione lavorativa 4.000 euro;
b) costo dei beni significativi (ad esempio rubinetteria e sanitari) 6.000 euro.
Su questi 6.000 euro di beni significativi, l’Iva al 10% si applica solo su 4.000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi (10.000 – 6.000 = 4.000). Sul valore residuo (2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 20%.

Per destinazione abitativa privata si intende riferirsi alle abitazioni adibite a dimora di privati.
Non si può applicare l’Iva agevolata al 10 per cento:
– ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
– ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
– alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
– alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso la ditta subappaltatrice deve fatturare con Iva al 20 per cento alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10 per cento, se ricorrono i presupposti per farlo.

Per l’applicazione dell’agevolazione dell’Iva al 10 per cento non è necessario alcun adempimento particolare.

Copia conforme all’originale

Le amministrazioni pubbliche spesso richiedono gli originali di atti e documenti per l’istruttoria delle istanze a loro presentate, in questi casi è possibile produrre in sostituzione di tali carte copie autentiche oppure copie conformi degli stessi (Copia conforme all’originale).

Infatti l’articolo 18 del DPR 445/2000 specifica come le copie autentiche oppure le copie conformi di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della loro riproduzione fedele.

L’autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o è depositato l’originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.
Essa consiste nell’attestazione di conformità con l’originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio.
Se la copia dell’atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.

Il comma 3 dell’articolo 18 del D.P.R. 445/00 prevede che nei casi in cui l’interessato debba presentare alle amministrazioni copia autentica di un documento, l’autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell’originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l’amministrazione procedente.

IVA agevolata 10% per ristrutturazioni

Per tutti gli interventi di recupero edilizio, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10 per cento. Si tratta, in particolare (IVA agevolata 10% per ristrutturazioni):

A. delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di
– restauro
– risanamento conservativo
– ristrutturazione

B. dell’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

L’aliquota Iva del 10 per cento si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (ad esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).
L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.