L.R. 6/2008 su bioedilizia

La Legge Regionale 6/2008 nell’articolo 4 comma 2 prevede, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, di cui rispettivamente all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f) del DPR 380/2001 questi obblighi:
a) il recupero delle acque piovane e delle acque grigie ed il riutilizzo delle stesse per gli usi compatibili, tramite la realizzazione di appositi sistemi integrativi di raccolta, filtraggio ed erogazione;
b) l’installazione di cassette d’acqua per water con scarichi differenziati;
c) l’installazione di rubinetteria dotata di miscelatore aria ed acqua;
d) l’impiego, nelle sistemazioni delle superfici esterne dei lotti edificabili, di pavimentazioni drenanti nel caso di copertura superiore al 50 per cento della superficie stessa, al fine di conservare la naturalità e la permeabilità del sito e di mitigare l’effetto noto come isola di calore.

L’articolo 5 impone, negli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica di cui, rispettivamente, all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.P.R. 380/2001, l’obbligo dell’installazione di impianti per il ricorso a fonti energetiche rinnovabili al fine di soddisfare:
a) il fabbisogno di acqua calda dell’edificio per usi igienico sanitari in misura non inferiore al 50 per cento;
b) il fabbisogno di energia elettrica in misura non inferiore a 1 kW per ciascuna unità immobiliare e non inferiore a 5 kW per i fabbricati industriali, commerciali e di servizio di estensione superficiale di almeno 100 metri quadrati.
Per questi interventi è necessario curare l’integrazione con le strutture del fabbricato o del quartiere.

Sono fatti salvi i limiti previsti da vincoli relativi a beni culturali, ambientali e paesaggistici, così come, nel caso di ristrutturazioni edilizie, eventuali impedimenti tecnici adeguatamente documentati relativi agli interventi per il recupero ed il riutilizzo delle acque piovane e grigie.

Istruttoria per agibilità

Il procedimento per il rilascio del certificato di agibilità, come stabilito dal DPR 380/2001 articolo 25, segue queste fasi:
– entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il proprietario è tenuto a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della necessaria documentazione:
– lo sportello unico comunica al richiedente, entro 10 giorni dalla ricezione della domanda, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge 241/1990.
– entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di agibilità, il competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell’edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la documentazione della pratica;
– trascorso inutilmente questo termine, l’agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell’ASL. In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di 60 giorni.

L’autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie è possibile se il progetto riguarda interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.

Il termine dell’istruttoria può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro 15 giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell’amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

Chiarimenti Condono 2003

La Circolare del Ministero delle Infrastrutture 2699/2005 chiarisce la condonabilità delle due fattispecie: gli ampliamenti e le nuove costruzioni.
Sono condonabili, indipendentemente dalla destinazione d’uso, gli ampliamenti che non superino alternativamente i 750 mc o il 30% della volumetria originaria.
Per le nuove costruzioni residenziali, il comma 25 prevede che siano sanabili le opere abusive ultimate entro il 31/03/2003 non superiori a 750 mc per singola richiesta di condono, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3000 mc. In caso di superamento di quest’ultimo limite, è preclusa la sanatoria, salva la demolizione delle opere eccedenti.
Per le nuove costruzioni con destinazione d’uso non residenziale la sanatoria è ammessa anche oltre i limiti volumetrici previsti per i manufatti residenziali.

Inoltre la stessa Circolare prevede l’incremento delle sanzioni pecuniarie per reati edilizi. Il comma 47 dell’art. 32 prevede per le sanzioni pecuniarie di cui all’art. 44 del DPR 380/2001, un incremento del cento per cento.

Con la sentenza n. 467 del 3 febbraio 2006, il Consiglio di Stato ha stabilito che le eventuali modificazioni che sopraggiungano dopo il diniego alla domanda di condono edilizio, sono ininfluenti.
Le opere realizzate sulla base di un titolo abilitativo annullato non rientrano nell’ambito del terzo condono edilizio, come stabilito dal Decreto Legge 269/2003.
La differenza rispetto alle precedenti normative, che ammettevano invece la sanatoria, è stata rilevata dal Consiglio di Stato, che il 23/04/2009 si è espresso a riguardo in Adunanza Plenaria con la Sentenza 4/2009.

Detrazioni 55% a cavallo tra 2010 e 2011

L’articolo 29 del DL 158/2008 coordinato con la Legge di conversione 2/2009, introduce l’obbligo di inviare una comunicazione per via telematica all’Agenzia delle Entrate attraverso il loro sito per coloro che eseguono i lavori “a cavallo” tra un anno e l’altro (es. coloro che hanno iniziato i lavori nel 2010 e li concludono nel 2011 e contemporaneamente hanno effettuato almeno un pagamento nel 2010). Il modello di comunicazione è stato approvata con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 06/05/2009.
Il nuovo modello deve essere presentato:
– in via telematica, con riferimento ai soli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d’imposta, per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati;
– per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d’imposta, inviando un modello
per ciascun periodo d’imposta.
Non deve essere presentato:
– se i lavori sono iniziati e si sono conclusi nel medesimo periodo d’imposta;
– se nel periodo d’imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese.
Invece, riguardo ai termini di presentazione, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio.
Per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d’imposta, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2009 sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di comunicazione per lavori concernenti gli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta.
La mancata osservanza del termine previsto per l’invio del modello o l’omessa trasmissione dello stesso, non comportano la decadenza dal beneficio fiscale. Per queste violazioni, però, si applica la sanzione prevista dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997 (da 258 a 2.065 euro).