Obbligo corsi installatori su rinnovabili

L’articolo 15 del D.Lgs. 28/2011, sulla promozione delle energie rinnovabili, prevede nuovi requisiti necessari per gli installatori di impianti. Infatti per svolgere l’attività lavorativa di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, sistemi fotovoltaici e solari termici sugli edifici, sistemi geotermici a bassa entalpia e pompe di calore diventa necessario essere in possesso di specifici requisiti.

L’installatore deve possedere uno dei tre requisiti dell’articolo 4 comma 1 del DM 37/2008, qui sotto elencati:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica;
b) diploma o qualifica di scuola superiore con specializzazione relativa al settore degli impianti, seguiti da un periodo di inserimento in un’impresa del settore;
c) titolo o attestato di formazione professionale, previo periodo di inserimento in un’impresa del settore.
Si tratta dei requisiti necessari per installare impianti negli edifici (impianti elettrici, radiotelevisivi, di riscaldamento e climatizzazione, idrici e sanitari, del gas, ascensori e antincendio), che ora vengono estesi anche a chi installa impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Le Regioni e Province dovranno organizzare corsi di aggiornamento, entro il 31/12/2012, attraverso fornitori di formazione riconosciuti per il rilascio di attestati di formazione professionale (lettera c) per gli installatori.
Le indicazioni per l’organizzazione dei corsi sono contenute nell’Allegato 4 al Dlgs 28/2011.
I costi per le attività formative saranno a carico dei partecipanti ai corsi.

Legge regionale 6/2008 su bioedilizia

A seguito del DLgs 192/2005, in materia di risparmio dei consumi energetici, è entrata in vigore nel Lazio la Legge Regionale 6/2008, che prescrive una serie di obblighi riguardo la salvaguardia delle risorse idriche (articolo 4), l’obbligo d’installazione di impianti a fonti energetiche rinnovabili (articolo 5) ed elementi di architettura sostenibile e bioedilizia (articolo 6).
Si riporta un estratto del testo della LR 6/2008.

Articolo 4 – Risparmio idrico
2. Negli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, è obbligatorio:
a) il recupero delle acque piovane e delle acque grigie ed il riutilizzo delle stesse;
b) l’installazione di cassette d’acqua per water con scarichi differenziati;
c) l’installazione di rubinetteria dotata di miscelatore aria ed acqua;
d) l’impiego, nelle sistemazioni delle superfici esterne, di pavimentazioni drenanti.

Articolo 5 – Fonti energetiche rinnovabili
1. Negli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica è obbligatoria l’installazione di impianti per il ricorso a fonti energetiche rinnovabili al fine di soddisfare:
a) il fabbisogno di acqua calda dell’edificio per usi igienico sanitari in misura non inferiore al 50 per cento;
b) il fabbisogno di energia elettrica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità immobiliare.

Articolo 6 – Recupero delle tradizioni costruttive biosostenibili
1. Al fine di preservare l’identità storica e culturale del patrimonio edilizio e architettonico e le relative tradizioni e tecniche costruttive e tipologiche, gli elementi costruttivi presenti negli edifici storici e nell’edilizia tradizionale locale e/o rurale che trovano piena rispondenza nei principi dell’architettura sostenibile e della bioedilizia ai sensi della presente legge devono essere preservati.

Progetto impianto gas < 50 kW

Il DM 37 entrato in vigore nel 2008 prescrive l’obbligo del progetto degli impianti gas con portata termica superiore ai 50 kW, nel caso di nuova installazione, trasformazione ed ampliamento, redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta.

Sfortunatamente la Delibera 40/2004 dell’AEEG non è stata coordinata con il nuovo Decreto 37/2008, e allo stato attuale si evidenzia un contrasto normativo, tra il Decreto che obbliga la redazione del progetto per impianti gas superiori a 50 kW e la Delibera che lo prescrive per impianti superiori a 34,8 kW.

Inoltre L’AEEG ha pubblicato sul suo sito una nota di chiarimento del 31/03/08 (riportata qui sotto) nella quale comunica che la Delibera 40/04 resta in vigore sino alla pronuncia del Consiglio di Stato, e quindi è necessario il progetto per impianti gas superiori a 34,8 kW. La normativa statale è cogente rispetto a quella dell’AEEG, sarebbe comunque opportuno, tanto più trattandosi di sicurezza impiantistica, coordinare le due indicazioni normative.

Chiarimento AEEG del 31/03/2008
“L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha inviato al Consiglio di Stato una richiesta di parere in merito alla disciplina dell’attivazione della fornitura di gas a nuove utenze di cui alla delibera 18 marzo 2004, n. 40/04 e sue successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto di quanto disposto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37. In attesa della pronuncia del Consiglio di Stato la deliberazione n. 40/04 rimane in vigore a tutti gli effetti.”

Novità USCE Roma

09/06/2011
Nuova organizzazione dell’Ufficio Speciale Condono Edilizio (USCE) di Roma.
Il Comune di Roma ha affidato a Risorse SpA, società interamente partecipata dall’Amministrazione Capitolina, l’incarico di assistenza e supporto tecnico-amministrativo per la gestione delle pratiche di condono edilizio. Risorse SpA ha rimodulato le procedure, gli orari e la modulistica per le istanze di condono in sanatoria dell’Ufficio Speciale Condono Edilizio (USCE) di Roma.

Si riportano alcune informazioni generali sulla nuova organizzazione dell’ufficio.
Indirizzo: Via di Decima 96/102 (Eur Torrino), 00144 – Roma
Orari di apertura al pubblico: Dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 15.00

E’ necessaria la prenotazione per accedere agli sportelli per Informazioni, Visure ed Istanze.
Non serve la prenotazione per lo sportello Protocollo.
E’ possibile prenotare tramite Call Center oppure tramite sito Web.

Prenotazione Call Center
Orari di operatività del servizio call center: Dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00
Telefoni: 06.83199.430 – 06.83199.431

Prenotazione tramite sito Web oppure Email
http://condono.risorse-spa.it/home/

Funzioni USCE:
– Programmazione delle procedure del Condono Edilizio legge n. 47/85;
– Programmazione delle procedure del Condono Edilizio legge n. 724/94;
– Programmazione delle procedure afferenti il nuovo Condono Edilizio legge n. 326/03.

ACE obbligatorio 2011

Dal 2011 l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) è di nuovo obbligatorio.
La normativa si sta lentamente adeguando alle sollecitazioni che provengono dalla Comunità Europea per limitare i consumi energetici (altissimi ed insostenibili sia per il riscaldamento che per il raffrescamento delle abitazioni), su questa strada la redazione obbligatoria dell’ACE è il primo passo per la sensibilizzazione ed educazione ad un buon comportamento eco-sostenibile.

L’articolo 13 del D.Lgs. 28/2011 (Decreto Rinnovabili) introduce il nuovo comma 2-ter nell’art. 6 del DLgs. 192/2005 che inserisce nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari un’apposita clausola con la quale l’acquirente da atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici.

Dal 01/01/2012 il nuovo comma 2-quater (sempre inserito dal D.Lgs. 28/2011) obbliga gli annunci commerciali di vendita a riportare l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica, nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari.

Tutto ciò a seguito dall’apertura di una procedura di infrazione a carico dello Stato Italiano, che con la Legge 133/2008 (in difformità rispetto alla Direttiva Comunitaria) aveva abrogato i commi 3 e 4 dell’art. 6 e i commi 8 e 9 dell’art. 15 del Decreto Legislativo 192/2005, i quali prevedevano l’obbligo di allegazione dell’attestato di qualificazione energetica agli atti di trasferimento a titolo oneroso degli immobili.

Pertanto, la migliore e più corretta interpretazione della normativa (in senso sostanziale) suggerisce di inserire nella clausola specifici riferimenti alla documentazione consegnata (numeri di identificazione, data, autore dell’ACE).