Obbligo rinnovabili 2011

Il 29/03/2011 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 28/2011 che rimodula i requisiti necessari per ottenere il titolo abilitativo edilizio in funzione della promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

Il provvedimento, in attuazione della direttiva 2009/28/CE e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 96/2010, definisce strumenti, meccanismi, incentivi e quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di energia da fonti rinnovabili.

Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:
a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31/05/2012 al 31/12/2013;
b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 01/01/2014 al 31/12/2016;
c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 01/01/2017.

Questi obblighi non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

L’inosservanza dell’obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.

DLgs 81/2008 aggiornato 2011

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sul suo sito, nella sezione sicurezza sul lavoro, il testo del Decreto Legislativo 81/2008 coordinato e aggiornato a marzo 2011 con la Legge 10/2011.
In particolare, vengono aggiornati:
_ Art. 3 – comma 3 (inserite le proroghe dei termini previste dall’art. 2 comma 51 della Legge 26 febbraio 2011 n. 10)
_ Art. 3 – comma 3-bis (inserite le proroghe dei termini previste dall’art. 1 della Legge 26 febbraio 2011 n. 10)
_ ALLEGATO 36 – (lettera B, tabella 2: ripristinati i caratteri apice e pedice delle note)

Nella versione di settembre 2010, erano state inserite le integrazioni normative previste dall’articolo 5 della Legge 136/2010, riguardo la tessera identificativa di cui agli articoli 18 comma 1 lett. u) e 21 comma 1 lett. c). Tale integrazione normativa interessa, altresì, gli articoli 20 comma 3 e 26 comma 8.

Nuove norme ascensori

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato un documento contenente il testo coordinato del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 , n. 214 – “Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”.

Il DPR 214/2010 segue il DM 11/01/2010 del Ministero delle e dei Trasporti su “Norme relative agli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone”

Il documento fornisce un quadro completo sulle norme relative ad ascensori e montacarichi, dai requisiti essenziali di sicurezza ai contenuti delle dichiarazione CE. Sono presenti diversi allegati tecnici, tra cui:
– Requisiti essenziali di sicurezza
– Contenuto della dichiarazione CE
– Marcatura CE di conformità
– Elenco dei componenti di sicurezza
– Esame CE del tipo (Modulo B)
– Esame finale

Detrazioni 55% per pavimenti

La Risoluzione 283/E dell’Agenzia delle Entrate, riguardo le detrazione del 55% per spese relative ad interventi di risparmio energetico (art. 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) fornisce alcune indicazioni in relazione alla detraibilità delle spese per il pavimento.

L’agevolazione riguarda lo smontaggio e la dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, nonché con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

Al riguardo, con la circolare n. 36 del 31 maggio 2007 la scrivente ha precisato che “tra le spese ammesse alla detrazione del 55% possono ritenersi comprese anche quelle sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento di risparmio energetico”.

L’Agenzia delle Entrate precisa che l’individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato, ed esula dalle sue competenza.

Inoltre sottolinea che la detrazione non compete con riferimento alle spese di rifacimento di tutti i pavimenti, né per quelle sostenute per la dismissione del vecchio pavimento o per lo smaltimento del materiale relativo al vecchio pavimento.

Infine l’Agenzia delle Entrate fa presente che in relazione alle spese per cui non compete la detrazione del 55 per cento (55%) il contribuente potrà fruire, ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa, della detrazione del 36 per cento (36%) delle spese di ristrutturazione, di cui all’art. 1 della Legge 449/1997 e successive modificazioni.