Scadenze per variazioni catastali

Aggiornamento dei dati catastali.
Le modifiche della ripartizione interna delle unità immobiliari oppure solamente della destinazione d’uso senza lavori di ristrutturazione, che in qualche modo influiscono sulla categoria, sulla classe o sulla rendita catastale, devono essere comunicate all’Agenzia del Territorio competente entro trenta giorni dalla fine dei lavori, ossia dal cambio d’uso senza ristrutturazione, come indicato nel Decreto Legge 4/2006.

Il Decreto Legge 4/2006 coordinato con la Legge di conversione 80/2006, all’articolo 34-quinquies comma 2 lettera modifica l’articolo 17 comma 1 lettera b) del Regio Decreto Legge 652/1939, convertito con modificazioni dalla Legge 1249/1939, ed obbliga a presentare le dichiarazioni relative alle mutazioni nello stato dei beni delle unità immobiliari già censite agli uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio entro trenta giorni dal momento in cui esse si sono verificate.

Competenze certificatore energetico

L’articolo 1 comma 1 del DM 26/10/2007 modifica l’articolo 1 comma 6 del DM 19/02/2007 che stabilisce le competenze necessarie per svolgere i compiti di tecnico abilitato alla Certificazione energetica degli edifici.

Precedentemente per tecnico abilitato si intendeva un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali.

Il Decreto 26/10/2007 ha modificato questa definizione intendendo per soggetto abilitato alla progettazione di edifici, ed impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, un iscritto agli specifici ordini e collegi professionali.

Ciò significa che le condizioni per svolgere i compiti di tecnico abilitato alla Certificazione energetica degli edifici possono essere ricondotte a questi punti:
– iscrizione agli specifici ordini e collegi professionali;
– possesso di competenze accumulate durante l’iter formativo, assimilate attraverso l’esperienza professionale oppure con corsi di aggiornamento.

Piano casa Lazio modificato

E’ stata pubblicata sul bollettino ufficiale della regione Lazio del 27/08/2011 la Legge Regionale n. 10 del 13/08/2011 che modifica la Legge Regionale n. 21 del 11/08/2009 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale).

Sono state definite le nuove regole per realizzare interventi di ampliamento del 20% relativi al Piano casa della Regione Lazio. Le disposizione della LR 10/2011 si applicano agli interventi di ampliamento, ristrutturazione e sostituzione edilizia degli edifici legittimamente realizzati con titolo abilitativo edilizio, oppure successiva autorizzazione in sanatoria.

Non sono interessati, oltre gli edifici realizzati abusivamente e non sanati, anche quelli qui sotto indicati:
– centro storico
– aree con inedificabilità assoluta
– aree naturali protette
– aree demanio marittimo
– aree con elevato rischio idrogeologico (Legge 183/1989)
– aree destinate ad infrastrutture e standard (DM 02/04/1968)
– edifici nella fasce di rispetto (DM 1404/1968)
– casali rurali realizzati prima del 1930

Devono essere rispettati gli obblighi relativi in materia di sostenibilità energetica ed ambientale del DLgs 192/2005, LR 6/2008, DPR 59/2009 ed il DM 26/06/2009.
Le percentuali di ampliamento previste dalla Legge 10/2011 sul piano casa 2011 della Regione Lazio sono aumentate del 10% nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedono l’uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore ad 1 kW.

La modifica del piano casa della Regione Lazio permette un incremento fino al 35% della volumetria utile per l’adeguamento sismico degli edifici esistenti.
Inoltre sono consentiti i cambi di destinazione d’uso in deroga agli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti.
Allo stesso modo è possibile effettuare la demolizione e ricostruzione dell’edificio con un ampliamento fino al 35% della superficie utile.

Come è naturale non sono derogabili le leggi statali relative alla tutela del paesaggio ed ai requisiti igienico-sanitari.