Distacco dalla caldaia condominiale

L’articolo 4 del DPR 59/2009 definisce i criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti, per gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, e per potenze nominali del generatore di calore dell’impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW, indicando come preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti; le cause tecniche o di forza maggiore per ricorrere ad eventuali interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa devono essere dichiarate nella relazione sui consumi energetici.

La relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, deve essere conforme all’articolo 28 comma 1 della Legge 10/1991.

Il distacco unilaterale del singolo condomino compromette quasi sempre l’equilibrio termico dell’edificio ed un aggravio di spese di esercizio e conservazione sui restanti condomini.

La soluzione migliore è quella di ristrutturare l’impianto termico predisponendo gli interventi necessari per effettuare la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa. Ciò permette di aumentare enormemente il rendimento dell’impianto, ridurre le emissioni di CO2, limitare i consumi di combustibile e contabilizzare il calore usato dal singolo condominio, con enormi benefici economici.

Certificazione di resistenza al fuoco

La certificazione di resistenza al fuoco deve essere predisposta per gruppi di elementi riconducibili ad un elemento tipo. L’individuazione degli elementi tipo, per i quali si redige la certificazione, deve tenere conto delle effettive differenze funzionali degli elementi costruttivi che rappresentano (elementi portanti, separanti, portanti e separanti), di quelle tipologiche (travi, pilastri, solai, muri, ecc.), di quelle costruttive (elementi di acciaio, di calcestruzzo, di laterizio, di legno, ecc.), della metodologia di valutazione adottata (sperimentale, analitica, tabellare) e della classe di resistenza al fuoco richiesta.

La relazione deve almeno contenere: la descrizione dell’elemento tipo comprensiva delle dimensioni significative, dei materiali componenti, dello schema statico (se elemento strutturale) e dei sistemi protettivi se presenti, l’indicazione dei riferimenti tecnici a supporto delle valutazioni i dati tecnici ritenuti essenziali per la riproducibilità della valutazione, la classificazione determinata. Per quanto attiene ai riferimenti tecnici a supporto indicare:
– METODO SPERIMENTALE: gli estremi del rapporto di prova (se redatto in conformità alla Circolare n. 91 del 14/09/1961) ovvero gli estremi del rapporto di classificazione (se redatto in conformità al DM 16/02/2007) e dell’eventuale fascicolo tecnico reso disponibile dal produttore. Con questo metodo la valutazione dimostra l’applicabilità del risultato di prova all’elemento tipo in esame.
– METODO ANALITICO: gli estremi delle norme di calcolo adottate e gli estremi della qualificazione sperimentale dei sistemi protettivi se presenti. Se invece la prestazione dell’eventuale protettivo è determinata con riferimento alle norme di calcolo, il produttore dovrà dichiarare che il sistema protettivo garantisce le prestazioni definite nelle suddette norme, nonché i requisiti di aderenza e coesione per tutto il tempo necessario.
– METODO TABELLARE: le tabelle dell’allegato D del DM 16/02/2007 cui si fa riferimento.

Serra solare

Il Comune di Roma ha modificato i requisiti necessari per la realizzazione dei sistemi bioclimatici passivi (serre solari captanti) attraverso la Delibera del Consiglio Comunale DCC 7/2011 del 14/02/2011, introducendo nuove condizioni per l’ottenimento del relativo titolo abilitativo alla costruzione della serra solare.

I vincoli aggiunti sono più restrittivi di quelli previsti dall’articolo 12 della Legge Regionale 6/2008, che permetteva serre solari con vincolo di destinazione e diimensioni non superiori al 15% della superficie utile dell’unità abitativa realizzata, attraverso la dimostrazione del contenimento del consumo energetico conseguito, anche in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 192/2005.

La DCC 7/2011 specifica che i sistemi bioclimatici passivi, come le serre captanti, nonché altri spazi strettamente funzionali al risparmio energetico per la captazione e lo sfruttamento dell’energia solare e il guadagno termico solare negli edifici, non sono computati nel calcolo dei volumi e delle superfici utili lorde (S.U.L.) ammissibili, ma obbliga al rispetto delle seguenti condizioni:
– dimostrino, attraverso calcoli energetici che il progettista dovrà allegare al progetto, la loro funzione di riduzione del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale di una quantità pari ad almeno il 10%, attraverso lo sfruttamento passivo e/o attivo dell’energia solare;
– le dimensioni in pianta non siano superiori al 15% della superficie utile dell’unità immobiliare connessa o dell’unità edilizia oggetto dell’intervento;
– la formazione della serra non deve determinare nuovi locali riscaldati o comunque locali idonei a consentire la presenza continuativa di persone (locali di abitazione permanente o non permanente, luoghi di lavoro, etc.);
– i locali retrostanti mantengano il prescritto rapporto di illuminazione e aerazione naturale diretta;
– se dotati di superfici vetrate siano provvisti di opportune schermature e/o dispositivi mobili e rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo;
– il progetto deve valutare il guadagno energetico, tenuto conto dell’irraggiamento solare, calcolato secondo la normativa UNI, su tutta la stagione di riscaldamento. Come guadagno si intende la differenza tra energia dispersa in assenza del sistema bioclimatico e quella dispersa in presenza del sistema stesso;
– nel caso di serre solari, queste devono essere integrate prioritariamente nella facciata esposta nell’angolo compreso tra sud/est e sud/ovest.

Il Progetto di valutazione del guadagno energetico, redatto da tecnico abilitato esperto in Certificazione energetica, deve tenere in considerazione non solo la trasmittanza termica della nuova struttura disperdente ma anche l’irraggiamento solare in funzione della sua esposizione, calcolando la riduzione del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale conseguito sull’intera unità immobiliare.