Denuncia ISPESL di centrale termica

Il titolo II del Decreto Ministeriale 01/12/1975 si riferisce ai generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica, e stabilisce i requisiti di prevenzione degli infortuni.

Infatti i generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, con potenzialità globale dei focolai superiore a 34,89 kW (30.000 kcal/h), devono essere realizzati dal costruttore ed installati in modo che ne sia assicurata la stabilità nelle condizioni di massima pressione di esercizio alla quale sono destinati a funzionare.

Per ogni impianto realizzato con uno o più generatori di calore, deve essere presentata la denuncia allorché è effettuata una nuova installazione oppure sono apportate modifiche interessanti ai dispositivi di sicurezza e di protezione dei generatori. Le denunce devono essere fatte dall’installatore e debbono pervenire all’INAIL (ex-ISPESL) prima che si inizi la costruzione e modifica dell’impianto. Nei casi prescritti l’installatore deve presentare, unitamente alla denuncia, il progetto firmato da un ingegnere o altro tecnico abilitato a norma delle disposizioni in vigore. L’INAIL (ex-ISPESL) provvede all’esame della rispondenza del progetto alle presenti norme, comunicandone le risultanze al richiedente.

Ogni cinque anni, gli impianti centralizzati installati in edifici condominiali per i quali esista, a norma dell’art. 1129 del codice civile, l’obbligatorietà della nomina dell’amministratore oppure aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW (100.000 kcal/h), devono
essere sottoposti da parte dell’INAIL (ex-ISPESL) ad una verifica dello stato di efficienza dei dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo.

Piano Casa Lazio a regime

Gli interventi dalla Legge Regionale 21/2009, il Piano Casa della Regione Lazio modificato nel 2011, sono entrati a pieno regime, infatti dal 31/01/2012 è possibile presentare le domande per ottenere il titolo abilitativo edilizio dal proprio Comune per tutte le tipologie di intervento previste e qui di seguito riportate:
– articolo 3 (Interventi di ampliamento degli edifici);
– articolo 3 bis (Incentivi per l’adeguamento sismico degli edifici esistenti);
– articolo 3 ter (Interventi finalizzati al reperimento di alloggi a canone calmierato attraverso il cambiamento di destinazione d’uso da non residenziale a residenziale);
– articolo 4 (Interventi di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione degli edifici);
– articolo 5 (Interventi di recupero degli edifici esistenti).

Tali modifiche edilizie sono consentite previa denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi dell’articolo 23 del DPR 380/2001, fermo restando quanto dovuto a titolo di oneri concessori ai sensi della normativa vigente.

Le domande per il rilascio dei titoli abilitativi degli interventi di ampliamento e modifica possono essere presentate fino al 31/01/2015 (articolo 6 comma 4).