Manutenzione impianto termico

I controlli dell’impianto termico sono obbligatori e la legge regolamenta le modalità con cui devono essere svolti dall’utente, che risulta il proprietario del locale nel quale è installato l’impianto. Se il locale è affittato, o condotto da altri, l’utente può essere l’affittuario, l’inquilino oppure l’occupante anche senza titolo.

L’utente, in base alla normativa in vigore, è considerato “responsabile di impianto” e, in quanto tale, deve farsi carico degli obblighi previsti dalla legge per l’esercizio e la manutenzione ordinaria dell’impianto. La mancata effettuazione della manutenzione periodica comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria da € 500,00 ad € 3.000,00.

L’utente deve ottemperare a questi adempimenti:
– Conservare il libretto di impianto;
– Manutenzione annuale dell’impianto da parte di un artigiano abilitato;
– Controllo dell’efficienza energetica dell’impianto attraverso l’analisi dei fumi;
– Conservare il rapporto di controllo tecnico (modello G o F).

Per gli impianti ad uso domestico (potenza < 35 kW):
– Eseguire anche la prova di combustione;
– Inviare alla Provincia di Roma il rapporto di controllo tecnico rilasciato dal manutentore con allegata l’attestazione del versamento dell’importo di € 9,00 (Bollino Verde).

La Provincia esegue delle verifiche a campione per controllare il rispetto degli adempimenti di legge.

Certificato di prevenzione incendi per autorimesse

Il Decreto del Presidente della Repubblica 151/2011 stabilisce il nuovo regolamento della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, introducendo una serie di importanti novità nel settore delle autorizzazioni dei Vigili del Fuoco sulle autorimesse.

Infatti l’attività n. 92 del vecchio DM 16/02/1982 su “Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili” è stata sostituita dalla n. 75 del nuovo regolamento del DPR 151/2011 che si riferisce alle “Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; i locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; i depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2”.

La valutazione sull’obbligo del certificato di prevenzione incendi è effettuata in funzione della superficie dell’autorimessa, non più rispetto al numero di posti auto, ed è suddivisa nelle seguenti tre categorie che comportano un una differente modalità di presentazione delle domande di inizio attività:
A – Autorimesse fino a 1.000 m2;
B – Autorimesse oltre 1.000 m2 e fino a 3.000 m2; ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m2 e fino a 1000 m2;
C – Autorimesse oltre 3000 m2; ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m2; depositi di mezzi rotabili.

Aumento copertura consumi da fonti rinnovabili 2012

Dal 01/05/2012 entrano in vigore gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili, ai sensi del DLgs 28/2011, negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, per i quali diventa necessario progettare gli impianti di produzione di energia termica in modo da garantire il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, per la copertura dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

I precedenti obblighi non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.
I pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.
L’inosservanza dell’obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.

La copertura dei consumi di energia da fonti rinnovabili deve essere evidenziata e dettagliata dal progettista nella relazione tecnica di cui all’articolo 4, comma 25, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59.

Certificato di prevenzione incendi per caldaie

Il DPR 151/2011 stabilisce la nuova disciplina sulla prevenzione incendi, inserendo qualche semplificazione per la richiesta dell’autorizzazione dei Vigili del Fuoco sugli impianti termici di riscaldamento.

Infatti l’attività n. 91 del vecchio DM 16/02/1982, che si riferiva ad “Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h”, è stata sostituita dalla n. 74 del DPR 151/2011.

La voce n. 74 del nuovo regolamento riporta “Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW”.

La valutazione sull’obbligo del certificato di prevenzione incendi è effettuata sempre in funzione della potenzialità del generatore di calore, ma è suddivisa nelle seguenti tre categorie che comportano un iter procedurale differente per la presentazione delle domande ai Vigili del Fuoco:
A – da 116 kW fino a 350 kW;
B – oltre 350 kW e fino a 700 kW;
C – oltre 700 kW.