Controlli della Provincia sulle caldaie

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul mensile “La Piazza” nel numero di Marzo 2013 (Anno X – Numero 3) intitolato “Controlli della Provincia sulle caldaie”.

I controlli della Provincia di Roma sulle caldaie sono frequenti e spesso creano inutili apprensioni agli utenti estratti a campione per la verifica tecnica. Per non farsi trovare impreparati ecco un breve prontuario informativo su ciò che è bene sapere.

Come funziona il controllo della Provincia sulle caldaie?
La Provincia di Roma esegue controlli a campione sugli impianti termici per accertare la loro efficienza e sicurezza. La data è comunicata tramite una lettera raccomandata spedita dalla Provincia, e la verifica tecnica si articola nelle seguenti fasi:
– registrazione dei dati anagrafici del responsabile dell’impianto;
– annotazione dei dati del manutentore;
– individuazione delle caratteristiche dell’impianto;
– verifica dei requisiti del locale tecnico;
– controllo della documentazione;
– schedatura dei dati del generatore;
– misura dei rendimenti di combustione;
– consegna del bollettino da pagare di 90 € per impianti fino a 35 kW non autodichiarati.

Quali sono i documenti obbligatori per gli impianti termici?
La documentazione che il proprietario o responsabile della caldaia deve conservare, ed esibire durante i controlli della Provincia, è qui sotto riportata:
– libretto della centrale termica compilato;
– libretto di istruzioni della caldaia;
– libretto di istruzioni del generatore;
– dichiarazione di conformità dell’impianto termico;
– dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico;
– rapporti dei controlli periodici (modello F o G);
– denuncia all’INAIL del generatore;
– certificazione dei Vigili del Fuoco (se la potenza è maggiore di 116 kW).

Cosa controlla la Provincia sugli impianti con potenza maggiore di 35 kW?
Durante l’esame dell’impianto termico il verificatore della Provincia accerta la presenza di questi elementi e requisiti:
– conformità del locale di installazione;
– sistema d’aerazione sufficiente;
– idoneo accesso alla centrale;
– valvola esterna di intercettazione del gas;
– sezionatore elettrico esterno;
– coibentazione delle tubazioni;
– presenza dell’estintore;
– cartelli di segnalazione;
– efficienza dei canali da fumo.

Qual’è la frequenza dei controlli periodici sulle caldaie?
I proprietari delle caldaie devono effettuare il controllo di efficienza energetica (prova dei fumi), ai sensi del D.Lgs. 192/2005, con la seguente cadenza:
– ogni 4 anni per impianti alimentati a gas dotati di caldaia di potenza inferiore a 35 kW installata da meno di 8 anni;
– ogni 2 anni per gli impianti dotati di caldaia di potenza inferiore a 35 kW installate da più di 8 anni e per gli impianti dotati di caldaia ad acqua calda “a focolare aperto” installata all’interno di locali abitati;
– ogni anno per gli impianti dotati di caldaia di potenza superiore a 35 kW e per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla potenza.

Eliminata l’autocertificazione della classe energetica G

Il 14/12/2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 22/11/2012 che elimina la possibilità di autocertificare la classe energetica G per i proprietari di edifici esistenti. Infatti il nuovo decreto modifica le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (DM 26 giugno 2009) per risolvere la procedura di infrazione europea a carico dell’Italia per l’incompleta attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

Dunque la certificazione energetica diventa obbligatoria per tutti gli edifici, anche se le variazioni apportate dal Decreto alle Linee guida, permettono di eseguire una delle procedure di certificazione semplificate già definite dalle stesse Linee guida (software gratuito Docet predisposto da Enea e Cnr).

Tra gli edifici esentati dall’obbligo di certificazione energetica, per i quali è tecnicamente impossibile effettuare tale valutazione o in cui non è necessario garantire un confort abitativo, si trovano elencati nel decreto, a titolo indicativo:
– box;
– cantine;
– autorimesse;
– depositi;
– ruderi;
– scheletri strutturali.