Detrazioni del 65% per riqualificazione energetica

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul mensile “La Piazza” nel numero di Giugno 2013 (Anno X – Numero 6) intitolato “Detrazioni del 65% per riqualificazione energetica”.

Le detrazioni fiscali del 50% per la riqualificazione energetica dell’edificio sono state aumentate al 65% già dal 06/06/2013 e prorogate fino al 31/12/2013 per i privati, e fino al 30/06/2014 per gli interventi sulle parti comuni dei condomini, ai sensi nel recente Decreto Legge 63/2013. Questo è veramente l’ultimo rinvio previsto per usufruire delle agevolazioni fiscali maggiorate (poi scenderanno al 36%), quindi ora o mai più. Qui sotto si fornisce qualche utile appunto sull’argomento.

Quali sono gli edifici interessati?
L’agevolazione è valida per tutti i fabbricati esistenti di tutte le categorie catastali (anche rurali) compresi quelli strumentali. Non possono beneficiare della detrazione gli immobili merce (Risoluzione 303/E del 15/07/2008 dell’Agenzia delle Entrate) né quelli dati in locazione dalle società (Risoluzione 340/E del 01/08/2008).

Chi può fruire della detrazione?
Possono sfruttare la detrazione tutti i contribuenti che sostengono le spese su edifici posseduti o detenuti. In particolare sono ammessi: proprietari, condomini, inquilini, nudi proprietari, usufruttuari, comodatari, così come i familiari conviventi (coniuge, parenti). Tali soggetti possono essere persone fisiche, soci di cooperative, imprenditori individuali, persone giuridiche, società di persone o capitali, associazioni di professionisti, enti pubblici e privati che non svolgano attività commerciale, eccetto i comuni che non sono soggetti passivi Ires (Risoluzione 33/E del 05/02/2008).

Per quali lavori spettano le agevolazioni?
L’agevolazione spetta per gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici, ed in particolare per queste opere:
– ristrutturazione energetica globale dell’edificio (comma 344 della Legge 296/2006);
– realizzazione di coperture, muri e solai con bassa trasmittanza termica (comma 345);
– installazione di finestre comprensive di infissi, integrazione dei componenti vetrati esistenti, e sostituzione delle persiane (comma 345);
– istallazione di pannelli solari termici per la produzione d’acqua calda (comma 346) ;
– rifacimento del impianto di riscaldamento con caldaie a condensazione (comma 347).
Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione comprendono i costi per i lavori edili connessi con l’intervento di risparmio energetico, la fornitura e la posa in opera di materiali di coibentazione, le demolizioni e le ricostruzioni occorrenti, la realizzazione delle opere murarie collegate, le opere provvisionali ed accessorie necessarie, gli impianti di climatizzazione, ed infine le prestazioni professionali.

Quali sono i tetti massimi della detrazione?
Il limite massimo delle detrazioni è di 100.000 € per il comma 344, 60.000 € per i commi 345 e 346, infine 30.000 € per il comma 347.

Quali sono gli adempimenti da rispettare?
Per fruire delle agevolazioni fiscali è necessario seguire questa procedura ed acquisire i seguenti documenti (dipende dal tipo di intervento):
– Attestato di certificazione energetica;
Asseverazione sull’intervento di un tecnico abilitato o certificazione del produttore;
– Ricevuta della comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori;
– Pagamento dei costi sostenuti per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario, il numero di partita IVA dell’impresa;
Fatture e ricevute delle spese sostenute;
Solo nel caso in cui i lavori proseguono in più periodi d’imposta, è necessario inviare una Comunicazione all’Agenzia delle Entrate (Legge 2/2009). Il contribuente deve presentare al commercialista le attestazioni fiscali raccolte in sede di dichiarazione dei redditi, e inoltre conservare la suddetta documentazione.

A quanto ammontano le agevolazioni?
Ogni 10.000 € di spesa (inclusa IVA) eseguite per i lavori di riqualificazione energetica dell’edificio, la detrazione spettante ammonta a 6.500 € ripartita in dieci quote di pari importo, quindi ogni anno 650 € di credito sull’Irpef o Ires da versare.

News – Incentivi ristrutturazioni edilizie
Le detrazioni fiscali del 50% per il recupero del patrimonio edilizio sono prorogate fino al 30/12/2013 (DL 63/2013), inoltre è riconosciuta anche un’agevolazione nella misura del 50% delle ulteriori spese documentate (massimo 10.000 €) per l’acquisto di mobili per l’arredo dell’abitazione oggetto di ristrutturazione.

Detrazioni fiscali al 50%

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul mensile “La Piazza” nel numero di Maggio 2013 (Anno X – Numero 5) intitolato “Detrazioni fiscali al 50%”.

Resta poco tempo per sfruttare la maggiorazione delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie sugli edifici residenziali, infatti solo fino al 30/06/2013 è prevista la detrazione Irpef aumentata al 50% (poi tornerà al 36%) con un limite massimo di spesa maggiorato a 96.000 € (poi scenderà a 48.000 €). Non c’è tempo da perdere, per chi fosse interessato qui sotto è fornita qualche utile indicazione.

Come si richiedono gli incentivi fiscali?
Non serve presentare alcuna domanda. Accedere oggi alle detrazioni è molto semplice, infatti è stato abolito l’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara, e non è più necessario indicare il costo della manodopera nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori. Rimane la ritenuta d’acconto sui bonifici (pari al 4%) operata direttamente da banche e poste. E’ fondamentale eseguire i pagamenti con bonifico bancario o postale (modello per ristrutturazioni edilizie) da cui risultino:
– causale del versamento;
– codice fiscale del soggetto che paga;
– partita Iva del beneficiario del pagamento.

Chi può fruire della detrazione?
Possono usufruire della detrazione i proprietari ed i titolari di diritti reali (nudi proprietari, usufruttuari, locatari o comodatari, soci di cooperative, imprenditori individuali) sugli immobili oggetto degli interventi. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente (coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado) del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture.

Per quali lavori spettano le agevolazioni?
L’agevolazione spetta per le spese sostenute sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale relative ad interventi di manutenzione straordinaria (serve la SCIA oppure la DIA), come per esempio la realizzazione di autorimesse, ascensori, servizi igienici, l’eliminazione delle barriere architettoniche, la bonifica dall’amianto, le opere volte ad evitare gli infortuni domestici, i dispositivi atti a prevenire furti, l’apertura di nuove porte e finestre, le misure di sicurezza antisismica. Sono considerate detraibili anche le spese per la progettazione, le prestazioni professionali connesse, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, così come la manutenzione ordinaria sulle parti comuni condominiali degli edifici residenziali.

Cosa fare per fruire delle detrazioni?
Il contribuente deve presentare al commercialista le attestazioni fiscali raccolte in sede di dichiarazione dei redditi, e inoltre conservare ed eventualmente esibire agli organi ispettivi i seguenti documenti, intestati a chi fruisce della detrazione:
– comunicazione ASL (se obbligatoria);
– fatture e ricevute delle spese sostenute;
– ricevute dei bonifici di pagamento;
– ricevute di pagamento dell’Ici (se dovuta);
– delibera condominiale di approvazione dei lavori (su parti comuni) e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
– dichiarazione di consenso del proprietario dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi (se necessaria);
– abilitazioni amministrative comunali.

A quanto ammontano le agevolazioni?
Ogni 10.000 € di spesa (inclusa IVA) eseguite per i lavori di ristrutturazione edilizia su un abitazione, la detrazione spettante ammonta a 5.000 € ripartita in dieci quote di pari importo, quindi ogni anno 500 € di credito sull’Irpef da versare. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta dovuta. La detrazione per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con l’agevolazione fiscale prevista per le stesse opere dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico.

Ispezione impianti di climatizzazione

Con il DM 22/11/2012 il Governo adegua la normativa nazionale in materia di ispezioni delle caldaie e degli impianti di climatizzazione, sostituendo l’Allegato A del Dlgs 192/2005 sul rendimento energetico nell’edilizia, per adattarsi alla Direttiva 2002/91/CE, dopo diversi richiami dalla Commissione Europea e poi il deferimento alla Corte di giustizia europea.

Specificatamente è previsto un sistema di ispezioni periodiche degli impianti di condizionamento d’aria di potenza maggiore di 12 kW, che contemplino anche una valutazione dell’efficienza dell’impianto e una consulenza agli utenti sui possibili miglioramenti e sulle soluzioni sostitutive o alternative.

Il nuovo Allegato A al Dlgs 192/2005 amplia l’elenco delle “Ulteriori definizioni” integrando le operazioni di manutenzione, esercizio e ispezione di tutte le tipologie di servizi forniti dagli impianti termici installati negli edifici.