Officine di saldatura e taglio

I laboratori e le officine di saldatura e taglio sono soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, e rientrano nelle categoria B (fino a 10 addetti) e C (oltre 10 addetti) del DPR 151/2011. I responsabili di queste attività devono richiedere prima la valutazione del progetto di prevenzione incendi, e dopo aver ottenuto il parere del Comando dei Vigili del Fuoco, devono depositare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA antincendio).
Si tratta dell’attività 9 del DPR 151/2011: “Le officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.”
Qui sotto una breve lista di alcuni dei gas più utilizzati in queste attività:
– Gas inerti: azoto, anidride carbonica, argon, ..
– Gas infiammabili: acetilene, idrogeno, metano, butano, propano, propilene, ..
– Gas comburenti: ossigeno, protossido d’azoto, aria compressa, ..
Sulla bombola, o sulla scheda tecnica di sicurezza, sono impressi i simboli che identificato la tipologia della sostanza.
– Gas infiammabili: un rombo con una fiamma (GHS02)
– Gas comburenti: un rombo con la fiamma sopra un cerchio (GHS03)

Idranti nelle autorimesse

L’obbligo di idranti nelle autorimesse è imposto dal DM 01/02/1986 sulle “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili”.
Il punto 6.1.0 del DM 01/02/1986 impone infatti che nelle autorimesse fuori terra ed al primo interrato di capacità superiore a 50 autoveicoli deve essere installato come minimo un idrante ogni 50 autoveicoli o frazione. Inoltre in quelle oltre il primo interrato, di capacità superiore a 30 autoveicoli, deve essere installato come minimo un idrante ogni 30 autoveicoli o frazione. Il punto 7.4 del DM 01/02/1986 richiede invece che per le autorimesse sulle terrazze deve essere installato come minimo un idrante ogni 100 autoveicoli o frazione.
Oltre agli idranti, devono essere presenti anche gli estintori portatili, di tipo approvato per i fuochi delle classi A, B e C, in posizione ben visibile e di facile accesso (punto 6.2 del DM 01/02/1986).