Detrazioni fiscali al 50%

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul mensile “La Piazza” nel numero di Maggio 2013 (Anno X – Numero 5) intitolato “Detrazioni fiscali al 50%”.

Resta poco tempo per sfruttare la maggiorazione delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie sugli edifici residenziali, infatti solo fino al 30/06/2013 è prevista la detrazione Irpef aumentata al 50% (poi tornerà al 36%) con un limite massimo di spesa maggiorato a 96.000 € (poi scenderà a 48.000 €). Non c’è tempo da perdere, per chi fosse interessato qui sotto è fornita qualche utile indicazione.

Come si richiedono gli incentivi fiscali?
Non serve presentare alcuna domanda. Accedere oggi alle detrazioni è molto semplice, infatti è stato abolito l’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara, e non è più necessario indicare il costo della manodopera nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori. Rimane la ritenuta d’acconto sui bonifici (pari al 4%) operata direttamente da banche e poste. E’ fondamentale eseguire i pagamenti con bonifico bancario o postale (modello per ristrutturazioni edilizie) da cui risultino:
– causale del versamento;
– codice fiscale del soggetto che paga;
– partita Iva del beneficiario del pagamento.

Chi può fruire della detrazione?
Possono usufruire della detrazione i proprietari ed i titolari di diritti reali (nudi proprietari, usufruttuari, locatari o comodatari, soci di cooperative, imprenditori individuali) sugli immobili oggetto degli interventi. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente (coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado) del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture.

Per quali lavori spettano le agevolazioni?
L’agevolazione spetta per le spese sostenute sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale relative ad interventi di manutenzione straordinaria (serve la SCIA oppure la DIA), come per esempio la realizzazione di autorimesse, ascensori, servizi igienici, l’eliminazione delle barriere architettoniche, la bonifica dall’amianto, le opere volte ad evitare gli infortuni domestici, i dispositivi atti a prevenire furti, l’apertura di nuove porte e finestre, le misure di sicurezza antisismica. Sono considerate detraibili anche le spese per la progettazione, le prestazioni professionali connesse, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, così come la manutenzione ordinaria sulle parti comuni condominiali degli edifici residenziali.

Cosa fare per fruire delle detrazioni?
Il contribuente deve presentare al commercialista le attestazioni fiscali raccolte in sede di dichiarazione dei redditi, e inoltre conservare ed eventualmente esibire agli organi ispettivi i seguenti documenti, intestati a chi fruisce della detrazione:
– comunicazione ASL (se obbligatoria);
– fatture e ricevute delle spese sostenute;
– ricevute dei bonifici di pagamento;
– ricevute di pagamento dell’Ici (se dovuta);
– delibera condominiale di approvazione dei lavori (su parti comuni) e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
– dichiarazione di consenso del proprietario dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi (se necessaria);
– abilitazioni amministrative comunali.

A quanto ammontano le agevolazioni?
Ogni 10.000 € di spesa (inclusa IVA) eseguite per i lavori di ristrutturazione edilizia su un abitazione, la detrazione spettante ammonta a 5.000 € ripartita in dieci quote di pari importo, quindi ogni anno 500 € di credito sull’Irpef da versare. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta dovuta. La detrazione per gli interventi di recupero edilizio non è cumulabile con l’agevolazione fiscale prevista per le stesse opere dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico.

Ispezione impianti di climatizzazione

Con il DM 22/11/2012 il Governo adegua la normativa nazionale in materia di ispezioni delle caldaie e degli impianti di climatizzazione, sostituendo l’Allegato A del Dlgs 192/2005 sul rendimento energetico nell’edilizia, per adattarsi alla Direttiva 2002/91/CE, dopo diversi richiami dalla Commissione Europea e poi il deferimento alla Corte di giustizia europea.

Specificatamente è previsto un sistema di ispezioni periodiche degli impianti di condizionamento d’aria di potenza maggiore di 12 kW, che contemplino anche una valutazione dell’efficienza dell’impianto e una consulenza agli utenti sui possibili miglioramenti e sulle soluzioni sostitutive o alternative.

Il nuovo Allegato A al Dlgs 192/2005 amplia l’elenco delle “Ulteriori definizioni” integrando le operazioni di manutenzione, esercizio e ispezione di tutte le tipologie di servizi forniti dagli impianti termici installati negli edifici.

Nuovo sportello unico per l’edilizia

La Legge 134/2012 (legge sviluppo) ha introdotto lo scorso agosto una serie di semplificazioni per l’ottenimento dell’autorizzazioni edilizie, che entrano in vigore il 12 febbraio 2013. Infatti ora sono più semplici le procedure per il rilascio del permesso di costruire e della DIA.

L’interessato,  per avere il titolo abilitativo, dovrà interfacciarsi solo con il SUE (Sportello Unico per l’Edilizia) che reperirà i pareri ed i nulla osta di tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, direttamente oppure tramite una conferenza di servizi, riducendo i tempi e gli adempimenti burocratici.

Tra i documenti che devono essere acquisiti rientrano gli atti per il rilascio del permesso di costruire come il parere della ASL, quello dei vigili del fuoco, le autorizzazioni del genio civile per le costruzioni in zone sismiche,  l’assenso dell’amministrazione militare nelle aree contigue alle zone militari, l’autorizzazione della dogana, il nulla osta paesaggistico, ecc.. .

Non sarà più necessario allegare alle domande i documenti che sono già a disposizione dell’Amministrazione. Inoltre, se entro 60 giorni non si è trovato un accordo, il responsabile dello Sportello Unico indice la Conferenza di Servizi alla quale possono non intervenire le amministrazioni che intendono esprimere parere positivo.

Cucine a norma

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul mensile “La Piazza” nel numero di Marzo 2013 (Anno X – Numero 3) intitolato “Cucine a norma”.

Gli apparecchi di cottura installati nelle cucine delle abitazioni richiedono piccoli accorgimenti, utili non solo per avere una cucina a norma che rispetta i requisiti richiesti dalla Provincia, ma anche per utilizzare in assoluta sicurezza le macchine a gas. In tal senso ecco qualche indicazione sulle norme di sicurezza per le cucine.

E’ obbligatorio posizionare la valvola gas a vista nella cucina?
No, l’importante è che sia facilmente manovrabile in caso di necessità. Infatti la norma UNI 7129-1:2008 richiede che a monte dell’apparecchio di cottura, prima del collegamento flessibile fra l’apparecchio e l’impianto interno, deve sempre essere inserito un rubinetto di utenza posto in posizione accessibile. Tale rubinetto può essere anche parte integrante dell’apparecchio.

Si possono installare apparecchi di cottura privi di sorveglianza di fiamma?
No. Nei nuovi impianti a gas ed in quelli ristrutturati, in conformità alla UNI 7129-2:2008, non è consentita l’installazione e l’utilizzo di apparecchi privi del dispositivo di sorveglianza di fiamma, che interrompe l’alimentazione del gas in assenza del fuoco di cottura. Questa precauzione è fondamentale per evitare perdite di gas e ridurre gli incidenti domestici.

E’ necessario avere fori di aerazione nelle cucine delle abitazioni?
Si. La norma UNI 7129-2:2008 prescrive che l’aerazione e la ventilazione necessarie in un locale, dove siano installati apparecchi di cottura con sorveglianza di fiamma, possono essere ottenute anche mediante due aperture permanenti realizzate come segue:
1.    una prima, destinata all’aerazione del locale di installazione per l’evacuazione dei fumi di combustione. Tale apertura deve essere posizionata in prossimità del soffitto, ad un’altezza comunque non minore di 180 cm dal livello del pavimento e deve avere una sezione netta almeno pari a 100 cmq (tubo circolare con diametro da 12 cm);
2.    una seconda, destinata alla ventilazione del locale di installazione per ricambiare l’aria consumata dal fuoco di cottura. Tale apertura deve avere il filo inferiore in prossimità del pavimento, ad un’altezza comunque non maggiore di 30 cm dal pavimento stesso e deve avere sezione netta almeno pari a 100 cmq (tubo circolare con diametro 12 cm).
La precedente soluzione è definita “aerazione di tipo diretto” ed è consentita purché la portata termica nominale complessiva degli apparecchi di cottura non sia maggiore di 11,7 kW. In alternativa l’apertura di aerazione può essere realizzata con cappa aspirante elettrica o a tiraggio naturale collegata alla canna fumaria o direttamente all’esterno, oppure tramite elettroventilatore installato a parete verso l’esterno.
La portata oraria di ricambio d’aria della cappa aspirante elettrica o dell’elettroventilatore deve essere almeno pari a 1,72 m3/h per ogni kW (riferito alla portata termica complessiva) degli apparecchi di cottura.

E’ possibile collegare gli apparecchi di cottura con tubi flessibili?
Si. Gli apparecchi di cottura da incasso possono essere collegati con tubi flessibili non metallici conformi alla norma UNI EN 1762, per una lunghezza massima pari a 2 m, dotati di raccordi filettati assemblati dal fabbricante. In genere queste tubazioni devono essere sostituite almeno ogni 5 anni per evidenti ragioni di sicurezza.
Le stufe di tipo mobile e gli apparecchi di cottura non ad incasso possono essere collegati con tubi flessibili non metallici per allacciamento, di cui alla UNI 7140 e UNI EN 1762, con lunghezza massima di 1,5 m.

E’ vietato usare le tubazioni gas come conduttori di terra?
Si. Non è consentito l’uso delle tubazioni del gas come dispersori, conduttori di terra o conduttori di protezione di impianti ed apparecchiature elettriche (CEI 64-8), impianti telefonici compresi, divieto stabilito per evitare il rischio d’inneschi d’incendio in caso di perdite di gas.

Parere Vigili Fuoco

Il certificato di prevenzione incendi e la denuncia di inizio attività sono stati soppiantati dalla Segnalazione Certificata di Inizio attività con il nuovo DPR 151/2011. Inoltre il DM 07/08/2012 ha definito le procedure per la presentazione delle istanze ai Vigili del Fuoco, individuando nel professionista antincendio una figura professionale specializzata. Infatti costui è un professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze, ed è iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del DLgs 139/2006.

Per presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (articolo 4 del DM 07/08/2012), l’Attestazione di rinnovo periodico di conformita’ antincendio (articolo 5 del DM 07/08/2012) e l’Istanza di deroga (articolo 6 del DM 07/08/2012) è necessario allegare una serie di dichiarazioni e certificazioni su:
– prodotti ed elementi costruttivi portanti e/o separant i classificati ai fini della resistenza al fuoco (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura);
– prodotti e materiali classificati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e dispositivi di apertura delle porte.

Tale documentazione deve essere a firma di un professionista antincendio.

Controlli della Provincia sulle caldaie

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul mensile “La Piazza” nel numero di Marzo 2013 (Anno X – Numero 3) intitolato “Controlli della Provincia sulle caldaie”.

I controlli della Provincia di Roma sulle caldaie sono frequenti e spesso creano inutili apprensioni agli utenti estratti a campione per la verifica tecnica. Per non farsi trovare impreparati ecco un breve prontuario informativo su ciò che è bene sapere.

Come funziona il controllo della Provincia sulle caldaie?
La Provincia di Roma esegue controlli a campione sugli impianti termici per accertare la loro efficienza e sicurezza. La data è comunicata tramite una lettera raccomandata spedita dalla Provincia, e la verifica tecnica si articola nelle seguenti fasi:
– registrazione dei dati anagrafici del responsabile dell’impianto;
– annotazione dei dati del manutentore;
– individuazione delle caratteristiche dell’impianto;
– verifica dei requisiti del locale tecnico;
– controllo della documentazione;
– schedatura dei dati del generatore;
– misura dei rendimenti di combustione;
– consegna del bollettino da pagare di 90 € per impianti fino a 35 kW non autodichiarati.

Quali sono i documenti obbligatori per gli impianti termici?
La documentazione che il proprietario o responsabile della caldaia deve conservare, ed esibire durante i controlli della Provincia, è qui sotto riportata:
– libretto della centrale termica compilato;
– libretto di istruzioni della caldaia;
– libretto di istruzioni del generatore;
– dichiarazione di conformità dell’impianto termico;
– dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico;
– rapporti dei controlli periodici (modello F o G);
– denuncia all’INAIL del generatore;
– certificazione dei Vigili del Fuoco (se la potenza è maggiore di 116 kW).

Cosa controlla la Provincia sugli impianti con potenza maggiore di 35 kW?
Durante l’esame dell’impianto termico il verificatore della Provincia accerta la presenza di questi elementi e requisiti:
– conformità del locale di installazione;
– sistema d’aerazione sufficiente;
– idoneo accesso alla centrale;
– valvola esterna di intercettazione del gas;
– sezionatore elettrico esterno;
– coibentazione delle tubazioni;
– presenza dell’estintore;
– cartelli di segnalazione;
– efficienza dei canali da fumo.

Qual’è la frequenza dei controlli periodici sulle caldaie?
I proprietari delle caldaie devono effettuare il controllo di efficienza energetica (prova dei fumi), ai sensi del D.Lgs. 192/2005, con la seguente cadenza:
– ogni 4 anni per impianti alimentati a gas dotati di caldaia di potenza inferiore a 35 kW installata da meno di 8 anni;
– ogni 2 anni per gli impianti dotati di caldaia di potenza inferiore a 35 kW installate da più di 8 anni e per gli impianti dotati di caldaia ad acqua calda “a focolare aperto” installata all’interno di locali abitati;
– ogni anno per gli impianti dotati di caldaia di potenza superiore a 35 kW e per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla potenza.

Eliminata l’autocertificazione della classe energetica G

Il 14/12/2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 22/11/2012 che elimina la possibilità di autocertificare la classe energetica G per i proprietari di edifici esistenti. Infatti il nuovo decreto modifica le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (DM 26 giugno 2009) per risolvere la procedura di infrazione europea a carico dell’Italia per l’incompleta attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

Dunque la certificazione energetica diventa obbligatoria per tutti gli edifici, anche se le variazioni apportate dal Decreto alle Linee guida, permettono di eseguire una delle procedure di certificazione semplificate già definite dalle stesse Linee guida (software gratuito Docet predisposto da Enea e Cnr).

Tra gli edifici esentati dall’obbligo di certificazione energetica, per i quali è tecnicamente impossibile effettuare tale valutazione o in cui non è necessario garantire un confort abitativo, si trovano elencati nel decreto, a titolo indicativo:
– box;
– cantine;
– autorimesse;
– depositi;
– ruderi;
– scheletri strutturali.

Incentivi del 40% per conto termico

Il DM 28/12/2012 supporta stimola la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, prevedendo incentivi per i piccoli interventi di incremento dell’efficienza energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili, infatti sono stanziati 900.000 € per privati, imprese ed amministrazioni pubbliche.

L’incentivo copre il 40% dell’investimento ed è spalmato in un periodo compreso tra i 2 e i 5 anni.

I soggetti ammessi agli incentivi sono le persone fisiche, i condomini ed i soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario.
Le Amministrazioni Pubbliche possono avvalersi del finanziamento tramite terzi, di un contratto di rendimento energetico oppure con l’intervento di una ESCO.

Gli interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, parti di
edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione, che possono accedere agli incentivi del Conto termico sono:
– l’isolamento termico delle superfici opache che delimitano il volume climatizzato;
– la sostituzione di chiusure trasparenti e infissi che delimitano il volume climatizzato;
– la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con generatori di calore a condensazione;
– l’installazione di sistemi di schermatura e ombreggiamento non trasportabili per la protezione delle chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest.
– la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, con potenza termica nominale inferiore a 1000 Kw;
– la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti dotati di generatore di calore alimentato da biomassa con potenza termica nominale inferiore a 1000 Kw;
– l’ installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling, di superficie solare lorda inferiore a 1000 metri quadri;
– la sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.

Tra le spese ammissibili, che concorrono al calcolo dell’incentivo, sono inclusi smontaggio e dismissione dei vecchi impianti, fornitura dei materiali e posa in opera, opere idrauliche e murarie eventualmente necessarie, interventi sulla rete di distribuzioni e prestazioni professionali.

Il finanziamento non è cumulabile con altre detrazioni statali o regionali. La domanda va presentata al GSE (Gestore dei servizi energetici) entro 60 giorni dalla fine dei lavori, compilando la scheda che il Gse metterà a disposizione sul proprio sito web.

Certificazione energetica

Con la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lazio 125/2012, pubblicata sul B.U.R. 21/04/2012, n. 15, è stato adottato il Regolamento Regionale concernente il Sistema per la certificazione di sostenibilità energetico, ambientale degli interventi di bioedilizia e per l’accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità energetico, ambientale.

Il provvedimento attua l’articolo 9 comma 4 della L.R. 27/2008 e definisce:
– la procedura e le modalità per la richiesta ed il rilascio della certificazione di sostenibilità degli edifici;
– le procedure, le modalità ed i tempi per l’effettuazione dei controlli, anche a campione, sugli interventi edilizi in fase di realizzazione nonché sugli interventi realizzati al fine di accertare la conformità degli stessi alla certificazione rilasciata;
– il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici comprensivo dell’individuazione dei relativi requisiti professionali, in coerenza, relativamente alla certificazione energetica, con quanto stabilito dal D. Leg.vo 192/2005, nonché le modalità di controllo, anche a campione, sulla sussistenza dei suddetti requisiti e sull’attività certificatoria.

L’adozione del Regolamento in oggetto consente l’utilizzo del «Protocollo regionale sulla Bioedilizia» («Protocollo ITACA Regione Lazio» Residenziale e «Protocollo ITACA Regione Lazio» non Residenziale), già adottato con la Deliberazione 133/2010.

Detrazioni fiscali 36% e 55%

C’è ancora tempo per sfruttare gli incentivi fiscali del 36% per ristrutturazioni edilizie e del 55% per riqualificazione energetica.

Infatti le detrazioni fiscali sugli interventi per il recupero edilizio (36%) e per il risparmio energetico (55%) sono stati prorogati fino al 30/06/2013 con il DL 83/2012.

Le ristrutturazioni edilizie saranno agevolabili fino al 50% (prima era il 36%), mentre il tetto di spesa è aumentato a 96.000 €. A partire dal 01/07/2013 il bonus tornerà al 36% ed il limite di spesa a 48.000 €.