Bonus ristrutturazioni

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Guida fiscale 2012 per le agevolazioni sulle ristrutturazioni edilizie, istruzioni rese necessarie a seguito delle novità normative, in particolare la messa a regime del bonus fiscale per effetto della Manovra Salva-Italia.

Si ricordano le novità introdotte nel 2011:
– abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara;
– riduzione della percentuale (dal 10 al 4%) della ritenuta d’acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l’obbligo di operare;
– eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori;
– facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile;
– obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali; dal 2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali;
– estensione dell’agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Prezziario Lazio 2012

La Giunta Regionale con Deliberazione del 412/2012 ha approvato la “Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio”. La redazione della nuova tariffa risponde all’esigenza di dare attuazione a quanto disposto dall’articolo 133 comma 8 del Decreto Legislativo 163/2006, che prescrive l’obbligo per le stazioni appaltanti di provvedere all’aggiornamento dei propri prezzari.

Per l’elaborazione del documento di aggiornamento e integrazione della predetta “Tariffa” è stato costituito un gruppo di lavoro composto da tecnici ed esperti del Ministero delle Infrastrutture (Provveditorato Interregionale alle OO. PP. per il Lazio, Abruzzo e Sardegna), della Regione Lazio (Assessorato alle Infrastrutture e Lavori Pubblici, Direzione Regionale Infrastrutture) e del Comune di Roma (Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana), nonché delle Associazioni di categoria interessate alla realizzazione di opere pubbliche.

La “Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio” risulta divisa in 7 parti. L’aggiornamento e le integrazioni hanno riguardato:
– Revisione dell’introduzione (Avvertenze generali) della Tariffa alla luce anche del nuovo Capitolo – Costi della sicurezza;
– Parte A – Opere edili;
– Parte B – Lavori stradali e infrastrutture a rete;
– Parte D – Impianti elettrici;
– Parte E – Impianti meccanici;
– inserimento del nuovo Capitolo denominato “Parte S – Costi della sicurezza”.

La nuova Tariffa dei prezzi va a sostituire quella del 2010 e pertanto deve essere utilizzata per tutti i lavori e/o le opere il cui progetto definitivo sarà approvato successivamente alla sua entrata in vigore, e cioè a partire dal 12/09/2012.

Proroga detrazioni edilizie

Le detrazioni fiscali del 55% sulle spese per la riqualificazione energetica degli edifici sono prorogate fino al 30/06/2013.

Il Decreto Legge 22/06/2012 n. 83 (c.d. “Decreto Sviluppo”) pubblicato sul S.O. n. 129 alla G.U. n. 147 del 26/06/2012 proroga al 30/06/2013 le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici ma l’aliquota scenderà al 50% dal 01/01/2013.

Inoltre lo stesso emendamento proroga al 30/06/2013 le detrazioni per ristrutturazioni edilizie e aumenta l’aliquota al 50% dal 26/06/2012. Infine riammette a far data dal 01/01/2012 al beneficio del bonus del 36% (50% dal 26/06/2012) le opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici e allo sfruttamento delle fonti rinnovabili di energia.

Il bonus sale dal 36% al 50% ma solo per un periodo limitato, utile ad incentivare gli investimenti privati per contribuire alla ripresa economica. Le detrazioni saranno infatti maggiorate fino al 30/06/2013, mentre dal primo luglio si tornerà automaticamente alla vecchia normativa, con percentuali di sconto fiscale che scenderanno nuovamente al 36%, così come il tetto di spesa, che dai 96.000 euro del decreto sviluppo tornerà a 48.000 euro.

Parere Vigili Fuoco per campeggi

L’attività n. 84 del vecchio DM 16/02/1982 imponeva il controllo dei Vigili del Fuoco per le strutture turistiche e ricettive indicando genericamente gli “Alberghi, le pensioni, i motels, i dormitori e i complessi simili con oltre 25 posti-letto”.

Il nuovo DPR 151/2011 specifica dettagliatamente quali strutture sono soggette alle verifiche di prevenzione incendi inglobando tutti gli edifici quali “Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto”.

E’ necessario richiamare l’attenzione sull’inserimento della nuova categoria di “strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone”. Precedentemente tali attività non erano contemplate nella lista di quelle soggette a controllo dei Vigili del Fuoco.

Dal 07/10/2011 i campeggi ed i villaggi turistici sono soggetti ai controlli dei Vigili del Fuoco se hanno una capacità ricettiva superiore a 400 persone.

I responsabili di tali strutture turistiche devono presentare il progetto e poi la segnalazione certificata di inizio attività al comando dei Vigili del Fuoco per avere l’autorizzazione all’esercizio.

La mancata presentazione del progetto o della SCIA al comando dei Vigili del Fuoco può implicare la sospensione dell’attività commerciale sino all’applicazione di sanzioni penali.

Nuove modalità istanze Vigili Fuoco

Il 07/08/2012 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno sulle modalità di presentazione delle istanze di prevenzione incendi e sulla documentazione da allegare, ai sensi del DPR 151/2011.

Dal 27/11/2012 le domande per l’avvio di procedimenti di prevenzione incendi dovranno essere conformi al nuovo decreto che sostituisce il DM 04/05/1998, e specifica anche l’importo dei corrispettivi dovuti ai Vigili del Fuoco.

Al fine di garantire l’uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la semplificazione dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi dell’attività amministrativa, il Ministero dell’Interno ha approvato le modalità di presentazione, anche attraverso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP).

Il provvedimento regolamenta i contenuti ed i relativi allegati per ciascuna delle seguenti istanze:
– istanza della valutazione dei progetti;
– segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);
– attestato di rinnovo periodico di conformità antincendio;
– istanza di deroga;
– istanza di Nulla Osta di Fattibilità (NOF);
– istanza di verifica in corso d’opera;
– istanza di voltura.

Vecchi rapporti di prova sulla resistenza al fuoco

I rapporti di prova sulla resistenza al fuoco rilasciati ai sensi della Circolare MI.SA. (Ministero dell’interno – Servizi antincendi) 91/1961 dal laboratorio di scienza delle costruzioni del Centro studi ed esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da laboratorio autorizzato dal decreto del Ministro dell’interno 26/03/1985, sono da ritenersi validi, ai fini della commercializzazione dei prodotti ed elementi costruttivi oggetto delle prove, nel rispetto dei seguenti limiti temporali:
– rapporti emessi entro il 31 dicembre 1985: fino a un anno dall’entrata in vigore del presente decreto;
– rapporti emessi dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1995: fino a tre anni dall’entrata in vigore del presen-te decreto;
– rapporti emessi dal 1° gennaio 1996: fino a cinque anni dall’entrata in vigore del presente decreto.

I vecchi rapporti di prova sulla resistenza al fuoco rilasciati ai sensi della Circolare MI.SA. 91/1961 e del DM 26/03/1985 non sono più validi dal 30/09/2012, come indicato nell’articolo 5 del DM 16/02/2007.

Parere Vigili Fuoco per autofficine e carrozzerie

Le autofficine erano già soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del vecchio DM 16/02/1982 ed erano indicate al punto 72 come “Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti”.

Il nuovo DPR 151/2011 rimodella la definizione dei limiti che impongono la richiesta di autorizzazione di prevenzione incendi, passando dalla capienza di autoveicoli alla superficie coperta dell’officina.

L’attività n. 53 del nuovo decreto stabilisce l’obbligo di richiedere il permesso dei Vigili del Fuoco per tutte le seguenti officine di riparazione:
– veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2;
– materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m2.

I responsabili delle officine ed autofficine di riparazione devono presentare il progetto dell’attività al comando competente dei Vigili del Fuoco per avere il parere preventivo, successivamente sono tenuti a fare la segnalazione certificata di inizio attività.

La mancata presentazione del progetto e della SCIA al comando dei Vigili del Fuoco può implicare pesanti sanzioni ed addirittura la sospensione dell’attività commerciale.

Quinto Conto Energia

Il GSE fornisce chiarisce che la procedura di iscrizione al Registro. Gli impianti realizzati su edifici e su aree della Pubblica Amministrazione sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al Registro e accedono direttamente alle tariffe incentivanti del 5 Conto Energia, solo se sussistono tutte le condizioni espresse nella nota (esempio: gli impianti entrino in esercizio entro il 31/12/2012).

Il GSE specifica anche le cause di esclusione dalla graduatoria degli impianti aventi diritto agli incentivi ed in particolare fornisce l’elenco dei documenti, tra quelli previsti per l’iscrizione al Registro, che comunemente non vengono allegati con conseguente esclusione dalla graduatoria.

Permesso Vigili Fuoco per strutture ad uso terziario ed industriale

L’attività n. 89 del vecchio DM 16/02/82 su “Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti” è stata sostituita dalla n. 73 del nuovo DPR 151/11 su “Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.”

Quindi dal 07/10/2011 sono soggetti ai controlli dei Vigili del Fuoco non solo gli uffici, ma tutti i complessi edilizi ad uso terziario oppure industriale che presentano più di 300 unità, ovvero una superficie complessiva maggiore di 5.000 m2.

I responsabili di queste attività devono richiedere la valutazione del progetto al comando locale dei Vigili del Fuoco per ottenere il parere preventivo favorevole, ed una volta eseguiti i lavori devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività.

La mancata presentazione del progetto e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai Vigili del Fuoco comporta sanzioni sia amministrative che penali sino alla sospensione dell’attività

Rinnovo CPI attività 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77

I responsabili delle attivita’ delle attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 (reti gas, oleodotti, grandi aziende, alti edifici, ecc..) dell’Allegato I al DPR 151/2011, in possesso del certificato di prevenzione incendi, presentano la prima attestazione di rinnovo periodico entro i seguenti termini:
a) entro 6 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attivita’ con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato antecedentemente al 01/01/1988;
b) entro 8  anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attivita’ con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 01/01/1988 ed il 31/12/1999;
c) entro 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attivita’ con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 01/01/2000 e 07/10/2011 (data di entrata in vigore del presente regolamento).