Manodopera in fattura

Le Leggi 244/2007 e 203/2008 hanno prorogato fino al 2012 la detrazione del 36%. Il vincolo di inserire in fattura il costo della manodopera della ditta edile è stato introdotto dalla Legge 248/2006. Il mancato assolvimento di tale obbligo costituiva la l’ipotesi di decadenza dell’agevolazione fiscale.

L’Amministrazione Finanziaria, con la Circolare 11/E/2007, aveva chiarito le modalità operative per adempiere a tale obbligo, specificando i criteri e le modalità di indicazione del costo della manodopera.

Il DL 70/2011 con l’articolo 7 comma 2 lettera r) ha abrogato l’articolo 1, comma 19, della Legge 244/2007, eliminando l’obbligo di indicare separatamente il costo della manodopera utilizzata esclusivamente negli interventi che danno diritto alla agevolazione per recupero del patrimonio edilizio.

Inoltre la circolare ministeriale 12/E del 19/02/2008 ha chiarito che l’indicazione in fattura del costo della manodopera non è più richiesta neppure per fruire dell’aliquota IVA ridotta al 10% sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle abitazioni.

Classe energetica negli annunci immobiliari

Continua il percorso di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui consumi energetici assorbiti per il riscaldamento degli immobili del patrimonio edilizio italiano, in tale senso lo stato ha stabilito una serie di interventi normativi indirizzati a rendere sensibile l’opinione pubblica sulle prestazioni energetiche degli immobili e contemporaneamente ad agevolare gli interventi di ristrutturazione edilizia energetica.
A tal riguardo l’articolo 13 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 28/2011 modifica l’articolo 6 del D.Lgs. 192/2005 introducendo dal 01/01/2012, con il comma 2-quater, l’obbligo di riportare negli annunci commerciali di vendita l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica dell’immobile.
Tale vincolo è valido per tutti i trasferimenti a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, anche per gli annunci pubblicati online e quelli relativi alle vendite giudiziarie.

Progetto Centrale termica

Il DM 37/2008 obbliga a predisporre il progetto dell’impianto di riscaldamento redatto da un professionista iscritto agli albi professionali, nel caso di l’installazione e trasformazione di impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali, con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate.
Il DM 01/12/1975 fornisce le regole di sicurezza sui generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione e con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica e potenza superiore a 35 kW. Il decreto prevede un iter procedurale finalizzato ad ottenere l’omologazione dell’impianto termico da parte dell’INAIL (ex-ISPESL), che comprende: la denuncia di impianto con allegato il progetto, l’ottenimento del parere favorevole, la visita omologativa ed il rilascio del libretto matricolare. La raccolta R edizione 2009, elaborata ai sensi del DM 01/12/1975, definisce le specifiche tecniche applicative da seguire per la corretta progettazione e realizzazione dell’impianto di riscaldamento.
Tali prescrizioni riguardano il dimensionamento ed il posizionamento dei componenti e tengono conto: del tipo di vaso (aperto o chiuso), della pressione dell’impianto (inferiore o superiore a 5 bar), della potenza totale dei generatori, della presenza o meno della valvola di intercettazione del combustibile, del dislivello tra vaso e valvola di sicurezza, ecc… .
Inoltre è necessario valutare la possibilità di gelo di tubazioni e recipienti, verificare la presenza e l’efficienza dei dispositivi di controllo e di protezione.
Come ultimo, ma non meno importante, si devono rispettare i requisiti di prevenzione incendi obbligatori per impianti > 35 kW, per quanto riguarda la posizione del locale di centrale termica, le caratteristiche REI delle sue strutture, la segnaletica di avviso, gli estintori, la conformità dell’impianto elettrico

Abolita comunicazione 36% Agenzia Entrate Pescara

L’obbligo di inviare la comunicazione, prima dell’inizio dei lavori al Centro Operativo di Pescara, per accedere alle detrazione del 36% è stato abolito dal DL 70/2011. Quindi non è più necessario nessun adempimento verso l’Agenzia delle Entrate prima dell’inizio dei lavori.

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto utile, con il provvedimento n. 149646 pubblicato il 02/11/2012, fornirne l’elenco dei documenti che il contribuente deve conservare per eventuali accertamenti:
– le abilitazioni amministrative richieste per legge (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori) oppure, nel caso in cui non sia richiesto alcun titolo abilitativo, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
– la domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
– la ricevuta di pagamento dell’Ici (se dovuta);
– la delibera assembleare di approvazione dei lavori (interventi condominiali) e la tabella millesimale;
– la dichiarazione di consenso del proprietario dell’immobile;
– la comunicazione preventiva con la data di inizio lavori all’Asl (se obbligatoria);
– le fatture e le ricevute fiscali che provano le spese sostenute;
– le ricevute dei bonifici di pagamento.

Ritenuta su bonifici 36% e 55%

Il DL 98/2011 convertito con la Legge 111/2011, entrato in vigore dal 06/07/2011, riduce al 4% l’aliquota della ritenuta d’acconto, trattenuta dalle banche o dalle poste sui bonifici incassati da chi esegue lavori di ristrutturazioni edilizie (detrazioni al 36% e agevolazioni del 55%). Nel caso in cui le banche e poste Italiane SPA, abbiano continuato ad applicare l’aliquota del 10 % per motivi legati all’aggiornamento dei software, potranno accreditare direttamente al beneficiario del bonifico la differenza del 6% trattenuta in eccesso.

Documenti per quadri elettrici

L’installatore che ha realizzato il quadro elettrico di distribuzione conformemente alla CEI 23-51, dovrà allegare a questo la seguente documentazione:
– dichiarazione di conformità alla regola dell’arte;
– schema unifilare e tabella dei dati tecnici dei componenti;
– quando necessario, la relazione di verifica dei limiti di sovratemperatura con indicazione dei calcoli effettuati per la determinazione della potenza dissipata.

La dichiarazione di conformità del quadro deve essere sottoscritta dalla ditta che ha costruito e assemblato materialmente il quadro elettrico di distribuzione, inserendo i seguenti dati:
– Mezzo di identificazione del quadro
– Tensione nominale
– Corrente nominale del quadro
– Grado di protezione
– dichiarazione di conformità alla CEI 23-51

Inoltre ogni quadro deve essere fornito di una targa di identificazione che può essere posta anche dietro la portella e che riporti in maniera indelebile i seguenti dati:
– nome o marchio del costruttore;
– tipo o altro mezzo di identificazione del quadro da parte del costruttore;
– corrente nominale del quadro;
– natura della corrente e frequenza;
– tensione nominale di funzionamento;
– grado di protezione (se superiore a IP2XC).

Norme per quadri elettrici

La realizzazione di quadri elettrici deve essere conforme alle seguenti norme CEI:
– CEI 17-13-1 per apparecchiature assiemate di protezione e manovra per BT (apparecchiature soggette a prove di tipo AS ed apparecchiature parzialmente soggette a prove di tipo ANS);
– CEI 17-13-3 con prescrizioni particolari per apparecchiature assiepate di protezione e di manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso (Quadri di distribuzione ASD);
– CEI 23-51 con prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazioni fisse, per uso domestico e similare.

La CEI 23-51 si applica ai quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare realizzati assiemando involucri vuoti, conformi alla Norma CEI 23-49, con dispositivi di protezione ed apparecchi che nell’uso ordinario dissipano una potenza non trascurabile. Tali quadri devono essere:
– adatti ad essere utilizzati a temperatura ambiente normalmente non superiore a 25 °C ma che occasionalmente può raggiungere i 35 °C;
– destinati all’uso in corrente alternata con tensione nominale non superiore a 440 V;
– con corrente nominale in entrata non superiore a 125 A (vedi Nota 1);
– con corrente presunta di corto circuito nominale non superiore a 10 kA o protetti da dispositivi limitatori di corrente aventi corrente limitata non eccedente i 15 kA in corrispondenza del loro potere di interruzione nominale;

Se anche una sola delle condizioni indicate non dovesse essere verificata il quadro deve essere riferito alla Norma CEI 17-13/1 oppure 17-13/3 se il quadro è di tipo ASD.

Sui quadri, con corrente nominale monofase inferiore a 32 A, si devono effettuare soltanto le verifiche prescritte ai punti 1, e 11 della Tabella 1 della CEI 23-51, eccetto quando il quadro abbia masse, in tal caso si deve effettuare anche la prova 9 relativa all’efficienza del circuito di protezione.

Per quadri con corrente nominale maggiore a 32 Ampere ed inferiore a 125 Ampere si devono effettuare le verifiche e prove prescritte ai punti 1, 2, 3, 9 e 11 della Tabella 1 della CEI 23-51, tenendo conto delle indicazioni fornite dal Costruttore dell’involucro.
La verifica dei limiti di sovratemperatura può essere fatta in accordo con l’Allegato B della CEI 23-51.

Piano Casa Lazio scadenze

Gli interventi della Legge Regionale 21/2009 (Piano Casa Lazio), modificata dalla Legge Regionale 10/2011, di cui agli articoli 3 (Interventi di ampliamento degli edifici), 3 bis (Incentivi per l’adeguamento sismico degli edifici esistenti), 3 ter (Interventi finalizzati al reperimento di alloggi a canone calmierato attraverso il cambiamento di destinazione
d’uso da non residenziale a residenziale), 4 (Interventi di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione degli edifici) e 5 (Interventi di recupero degli edifici esistenti) sono consentiti previa denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi dell’articolo 23 del DPR 380/2001, fermo restando quanto dovuto a titolo di oneri concessori ai sensi della normativa vigente.

Scadenze di presentazione delle domande edilizie:

– Le domande per il rilascio dei titoli abilitativi degli interventi di ampliamento (articolo 3) possono essere presentate dal 15/09/2011 al 31/01/2015 (articolo 6, comma 4)

– Le domande per il rilascio dei titoli abilitativi degli interventi di cambio di destinazione d’uso da non residenziale a residenziale (art. 3 ter), demolizione e ricostruzione (art. 4) e recupero dei volumi accessori e pertinenziali degli edifici esistenti (art. 5), possono essere presentate dal 31/01/2012 (articolo 6 comma 4)

– I comuni possono, entro il 31/01/2012, individuare aree e/o immobili nei quali limitare o escludere gli interventi previsti dalla presente legge (art. 2, comma 4)

Distacco dalla caldaia condominiale

L’articolo 4 del DPR 59/2009 definisce i criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti, per gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, e per potenze nominali del generatore di calore dell’impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW, indicando come preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti; le cause tecniche o di forza maggiore per ricorrere ad eventuali interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa devono essere dichiarate nella relazione sui consumi energetici.

La relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, deve essere conforme all’articolo 28 comma 1 della Legge 10/1991.

Il distacco unilaterale del singolo condomino compromette quasi sempre l’equilibrio termico dell’edificio ed un aggravio di spese di esercizio e conservazione sui restanti condomini.

La soluzione migliore è quella di ristrutturare l’impianto termico predisponendo gli interventi necessari per effettuare la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa. Ciò permette di aumentare enormemente il rendimento dell’impianto, ridurre le emissioni di CO2, limitare i consumi di combustibile e contabilizzare il calore usato dal singolo condominio, con enormi benefici economici.

Certificazione di resistenza al fuoco

La certificazione di resistenza al fuoco deve essere predisposta per gruppi di elementi riconducibili ad un elemento tipo. L’individuazione degli elementi tipo, per i quali si redige la certificazione, deve tenere conto delle effettive differenze funzionali degli elementi costruttivi che rappresentano (elementi portanti, separanti, portanti e separanti), di quelle tipologiche (travi, pilastri, solai, muri, ecc.), di quelle costruttive (elementi di acciaio, di calcestruzzo, di laterizio, di legno, ecc.), della metodologia di valutazione adottata (sperimentale, analitica, tabellare) e della classe di resistenza al fuoco richiesta.

La relazione deve almeno contenere: la descrizione dell’elemento tipo comprensiva delle dimensioni significative, dei materiali componenti, dello schema statico (se elemento strutturale) e dei sistemi protettivi se presenti, l’indicazione dei riferimenti tecnici a supporto delle valutazioni i dati tecnici ritenuti essenziali per la riproducibilità della valutazione, la classificazione determinata. Per quanto attiene ai riferimenti tecnici a supporto indicare:
– METODO SPERIMENTALE: gli estremi del rapporto di prova (se redatto in conformità alla Circolare n. 91 del 14/09/1961) ovvero gli estremi del rapporto di classificazione (se redatto in conformità al DM 16/02/2007) e dell’eventuale fascicolo tecnico reso disponibile dal produttore. Con questo metodo la valutazione dimostra l’applicabilità del risultato di prova all’elemento tipo in esame.
– METODO ANALITICO: gli estremi delle norme di calcolo adottate e gli estremi della qualificazione sperimentale dei sistemi protettivi se presenti. Se invece la prestazione dell’eventuale protettivo è determinata con riferimento alle norme di calcolo, il produttore dovrà dichiarare che il sistema protettivo garantisce le prestazioni definite nelle suddette norme, nonché i requisiti di aderenza e coesione per tutto il tempo necessario.
– METODO TABELLARE: le tabelle dell’allegato D del DM 16/02/2007 cui si fa riferimento.