Serra solare

Il Comune di Roma ha modificato i requisiti necessari per la realizzazione dei sistemi bioclimatici passivi (serre solari captanti) attraverso la Delibera del Consiglio Comunale DCC 7/2011 del 14/02/2011, introducendo nuove condizioni per l’ottenimento del relativo titolo abilitativo alla costruzione della serra solare.

I vincoli aggiunti sono più restrittivi di quelli previsti dall’articolo 12 della Legge Regionale 6/2008, che permetteva serre solari con vincolo di destinazione e diimensioni non superiori al 15% della superficie utile dell’unità abitativa realizzata, attraverso la dimostrazione del contenimento del consumo energetico conseguito, anche in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 192/2005.

La DCC 7/2011 specifica che i sistemi bioclimatici passivi, come le serre captanti, nonché altri spazi strettamente funzionali al risparmio energetico per la captazione e lo sfruttamento dell’energia solare e il guadagno termico solare negli edifici, non sono computati nel calcolo dei volumi e delle superfici utili lorde (S.U.L.) ammissibili, ma obbliga al rispetto delle seguenti condizioni:
– dimostrino, attraverso calcoli energetici che il progettista dovrà allegare al progetto, la loro funzione di riduzione del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale di una quantità pari ad almeno il 10%, attraverso lo sfruttamento passivo e/o attivo dell’energia solare;
– le dimensioni in pianta non siano superiori al 15% della superficie utile dell’unità immobiliare connessa o dell’unità edilizia oggetto dell’intervento;
– la formazione della serra non deve determinare nuovi locali riscaldati o comunque locali idonei a consentire la presenza continuativa di persone (locali di abitazione permanente o non permanente, luoghi di lavoro, etc.);
– i locali retrostanti mantengano il prescritto rapporto di illuminazione e aerazione naturale diretta;
– se dotati di superfici vetrate siano provvisti di opportune schermature e/o dispositivi mobili e rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo;
– il progetto deve valutare il guadagno energetico, tenuto conto dell’irraggiamento solare, calcolato secondo la normativa UNI, su tutta la stagione di riscaldamento. Come guadagno si intende la differenza tra energia dispersa in assenza del sistema bioclimatico e quella dispersa in presenza del sistema stesso;
– nel caso di serre solari, queste devono essere integrate prioritariamente nella facciata esposta nell’angolo compreso tra sud/est e sud/ovest.

Il Progetto di valutazione del guadagno energetico, redatto da tecnico abilitato esperto in Certificazione energetica, deve tenere in considerazione non solo la trasmittanza termica della nuova struttura disperdente ma anche l’irraggiamento solare in funzione della sua esposizione, calcolando la riduzione del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale conseguito sull’intera unità immobiliare.

Sportello rapido Vigili Fuoco

Questi sono gli orari di apertura dell’ufficio di prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco.
Pratiche ordinarie: Lunedì e Giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Sportello rapido: Lunedì e Giovedì, dalle ore 14.45 alle ore 16.45

La mattina è possibile trattare tutte le richieste ed informazioni, mentre il pomeriggio solo le istanze riservate allo Sportello Rapido, qui sotto specificate:
– Rinnovo CPI ai sensi dell’articolo 4 dle DPR 37/1998, presentando l’originale del certificato
– Domande di esame di progetto per le seguenti attività:
• distributori di carburante
• impianti termici < 580 kW
• edifici con altezza in gronda < 35 metri
• autorimesse con < 50 veicoli
• gruppi elettrogeni < 350 kW
• depositi di GPL < 5 mc
• ascensori e montacarichi

Ampliamenti Piano Casa Lazio

La Legge Regionale 21/2009 (Piano Casa Lazio), modificata dalla Legge Regionale 10/2011, previa acquisizione del titolo abilitativo, consente interventi di ampliamento nei seguenti limiti massimi relativi alla volumetria esistente o alla superficie utile:
a) 20 per cento (20%) per gli edifici a destinazione residenziale, uni-pluri-familiari, per un incremento complessivo massimo di 70 metri quadrati (70 mq) di superficie, e comunque per ogni unità immobiliare dell’edificio dotata di specifica autonomia funzionale;
b) 20 per cento (20%) per gli edifici destinati alle strutture che prestano servizi socio-assistenziali di cui alla legge regionale 41/2003 (Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali), per un incremento massimo di 200 metri quadrati per l’intero edificio;
c) 20 per cento (20%) per gli edifici a destinazione non residenziale, per un incremento massimo di 200 metri quadrati di superficie per l’intero edificio; tali limiti sono aumentati al 25 per cento (25%), per un incremento massimo di 500 metri quadrati, in caso di destinazione per le attività produttive e artigianali;
d) per gli edifici a destinazione mista, residenziale e non, le percentuali ed i limiti massimi previsti dalle lettere a) e b) si sommano e vengono calcolati in relazione alla volumetria o alla superficie utile delle singole porzioni a differente destinazione.

Procedura denuncia impianti di terra

Ai sensi del Decreto del Presidente dell’ISPESL 07/07/2005 per ogni dichiarazione di conformità presentata all’ISPESL è dovuto un contributo forfetario in c/c postale pari a 30 euro finalizzato alla formazione e gestione dell’anagrafe degli impianti denunciati.
Dopo la campionatura, l’ISPESL procederà all’invio dei bollettini di pagamento delle proprie competenze ai vari utenti e successivamente darà comunicazione scritta o telefonica della data di verifica (le indicazioni tariffarie sono riportate in corrispondenza dei relativi servizi Decreto del Presidente dell’ISPESL 07/07/2005).

In ottemperanza all’articolo 7 del DM 37/2008, la modulistica necessaria per le nuove denunce di impianti di terra e protezione dalle scariche atmosferiche è la seguente:
– Modello di trasmissione dichiarazione di conformità (DPR 462/2001) compilato, datato e firmato in originale (non fotocopia) dal datore di lavoro;
– Dichiarazione di conformità (nuovo modello) firmata dal responsabile tecnico (vedi nota) e dal dichiarante;
– Visura camerale aggiornata all’anno in cui è stata presentata la domanda;
– Attestazione versamento bollettino postale € 30,00 (causale indicare: ”denuncia impianto di terra”).

N.B. Per “responsabile tecnico” si intende un dipendente della Ditta installatrice o un tecnico abilitato esterno alla Ditta stessa, purché, con “atto formale”, questa ultima ne abbia conferito il ruolo di responsabile tecnico.

Denuncia impianti di terra

Il DPR 462/2001 recante “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi” obbliga il datore di lavoro, entro 30 giorni dalla messa in esercizio del nuovo impianto di terra, ad inviare copia della dichiarazione di conformità rispettivamente ad ISPESL ed ASL competenti per territorio, ove non è presente lo Sportello Unico delle Attività Produttive.

Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.

L’ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le relative risultanze all’ASL o ARPA. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Non sono tenuti a presentare la dichiarazione i datori di lavoro che non hanno dipendenti, pertanto sono escluse le aziende a conduzione familiare ed i condomini senza dipendenti (esempio: portiere). Si assimilano ai dipendenti i soci lavoratori, gli stagisti o chi lavora per apprendere un mestiere.

La comunicazione è obbligatoria solo per i nuovi impianti, non è necessario l’invio della dichiarazione in caso di modifiche o ampliamenti dell’impianto, a meno che non vi sia un cambio di tensione di alimentazione (220, 400, 20.000 Volt) oppure un cambio d’uso del locale da ordinario a speciale, come ad esempio locali ad uso medico.

Scadenze per variazioni catastali

Aggiornamento dei dati catastali.
Le modifiche della ripartizione interna delle unità immobiliari oppure solamente della destinazione d’uso senza lavori di ristrutturazione, che in qualche modo influiscono sulla categoria, sulla classe o sulla rendita catastale, devono essere comunicate all’Agenzia del Territorio competente entro trenta giorni dalla fine dei lavori, ossia dal cambio d’uso senza ristrutturazione, come indicato nel Decreto Legge 4/2006.

Il Decreto Legge 4/2006 coordinato con la Legge di conversione 80/2006, all’articolo 34-quinquies comma 2 lettera modifica l’articolo 17 comma 1 lettera b) del Regio Decreto Legge 652/1939, convertito con modificazioni dalla Legge 1249/1939, ed obbliga a presentare le dichiarazioni relative alle mutazioni nello stato dei beni delle unità immobiliari già censite agli uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio entro trenta giorni dal momento in cui esse si sono verificate.

Competenze certificatore energetico

L’articolo 1 comma 1 del DM 26/10/2007 modifica l’articolo 1 comma 6 del DM 19/02/2007 che stabilisce le competenze necessarie per svolgere i compiti di tecnico abilitato alla Certificazione energetica degli edifici.

Precedentemente per tecnico abilitato si intendeva un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali.

Il Decreto 26/10/2007 ha modificato questa definizione intendendo per soggetto abilitato alla progettazione di edifici, ed impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, un iscritto agli specifici ordini e collegi professionali.

Ciò significa che le condizioni per svolgere i compiti di tecnico abilitato alla Certificazione energetica degli edifici possono essere ricondotte a questi punti:
– iscrizione agli specifici ordini e collegi professionali;
– possesso di competenze accumulate durante l’iter formativo, assimilate attraverso l’esperienza professionale oppure con corsi di aggiornamento.

Piano casa Lazio modificato

E’ stata pubblicata sul bollettino ufficiale della regione Lazio del 27/08/2011 la Legge Regionale n. 10 del 13/08/2011 che modifica la Legge Regionale n. 21 del 11/08/2009 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale).

Sono state definite le nuove regole per realizzare interventi di ampliamento del 20% relativi al Piano casa della Regione Lazio. Le disposizione della LR 10/2011 si applicano agli interventi di ampliamento, ristrutturazione e sostituzione edilizia degli edifici legittimamente realizzati con titolo abilitativo edilizio, oppure successiva autorizzazione in sanatoria.

Non sono interessati, oltre gli edifici realizzati abusivamente e non sanati, anche quelli qui sotto indicati:
– centro storico
– aree con inedificabilità assoluta
– aree naturali protette
– aree demanio marittimo
– aree con elevato rischio idrogeologico (Legge 183/1989)
– aree destinate ad infrastrutture e standard (DM 02/04/1968)
– edifici nella fasce di rispetto (DM 1404/1968)
– casali rurali realizzati prima del 1930

Devono essere rispettati gli obblighi relativi in materia di sostenibilità energetica ed ambientale del DLgs 192/2005, LR 6/2008, DPR 59/2009 ed il DM 26/06/2009.
Le percentuali di ampliamento previste dalla Legge 10/2011 sul piano casa 2011 della Regione Lazio sono aumentate del 10% nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedono l’uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore ad 1 kW.

La modifica del piano casa della Regione Lazio permette un incremento fino al 35% della volumetria utile per l’adeguamento sismico degli edifici esistenti.
Inoltre sono consentiti i cambi di destinazione d’uso in deroga agli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti.
Allo stesso modo è possibile effettuare la demolizione e ricostruzione dell’edificio con un ampliamento fino al 35% della superficie utile.

Come è naturale non sono derogabili le leggi statali relative alla tutela del paesaggio ed ai requisiti igienico-sanitari.

Bonus volumetrico 5%

Il DLgs 28/2011 nell’articolo 12 comma 1 prevede per le nuove costruzioni un bonus volumetrico del 5% se queste prevedono una copertura dei consumi energetici superiore al 30% rispetto ai valori obbligatori di legge.

I progetti di edifici di nuova costruzione che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori, beneficiano, in sede di rilascio del titolo edilizio, di un bonus volumetrico del 5 per cento, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale, nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali, e fatte salve le aree individuate come zona A dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

I progetti medesimi non rientrano fra quelli sottoposti al parere consultivo della commissione edilizia eventualmente istituita dai Comuni ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Classificazione impianti elettrici residenziali

E’ stata presentata la variante alla norma cei 64-8 sugli ambienti residenziali (Allegato A) che introduce una nuova classificazione degli impianti elettrici.

Il livello 1 individua la configurazione minima che un impianto deve avere per poter essere considerato a norma. Questa tipologia prevede un numero minimo di punti prese e punti luce in funzione della metratura e del tipo di ogni locale dell’abitazione, un minimo di circuiti in base alla metratura dell’appartamento e almeno 2 interruttori differenziali per garantire una sufficiente continuità di servizio.

Il livello 2 prevede un aumento della dotazione e dei componenti, oltre che alcuni servizi ausiliari come il videocitofono, l’anti-intrusione e il controllo carichi.

Il livello 3, introduce la domotica, con ripercussioni positive in termini di risparmio energetico all’interno dell’abitazione.Per essere considerato domotico, l’impianto deve gestire almeno quattro delle seguenti funzioni: anti-intrusione, controllo carichi, gestione e comando delle luci, gestione della temperatura, gestione degli scenari, controllo remoto, sistema di diffusione sonora, rilevazione degli incendi, sistema antiallagamento e rilevazione di gas.

La dichiarazione di conformità va rilasciata in base alla norma rinnovata. Gli utenti che contattano un tecnico, per installare o rinnovare un impianto elettrico, potranno quindi sceglierne anche il livello di prestazione.

Con i nuovi strumenti potranno essere contrastati in modo più efficiente gli incidenti domestici. Secondo le rilevazioni riportate da Prosiel, associazione per la promozione della sicurezza elettrica, sono oltre 45 mila all’anno gli infortuni dovuti ad impianti elettrici domestici mal funzionanti.
Si attesta infatti sui 12 milioni il numero di abitazioni con impianti non a norma.