Obbligo rinnovabili 2011

Il 29/03/2011 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 28/2011 che rimodula i requisiti necessari per ottenere il titolo abilitativo edilizio in funzione della promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

Il provvedimento, in attuazione della direttiva 2009/28/CE e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 96/2010, definisce strumenti, meccanismi, incentivi e quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di energia da fonti rinnovabili.

Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:
a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31/05/2012 al 31/12/2013;
b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 01/01/2014 al 31/12/2016;
c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 01/01/2017.

Questi obblighi non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

L’inosservanza dell’obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.

DLgs 81/2008 aggiornato 2011

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sul suo sito, nella sezione sicurezza sul lavoro, il testo del Decreto Legislativo 81/2008 coordinato e aggiornato a marzo 2011 con la Legge 10/2011.
In particolare, vengono aggiornati:
_ Art. 3 – comma 3 (inserite le proroghe dei termini previste dall’art. 2 comma 51 della Legge 26 febbraio 2011 n. 10)
_ Art. 3 – comma 3-bis (inserite le proroghe dei termini previste dall’art. 1 della Legge 26 febbraio 2011 n. 10)
_ ALLEGATO 36 – (lettera B, tabella 2: ripristinati i caratteri apice e pedice delle note)

Nella versione di settembre 2010, erano state inserite le integrazioni normative previste dall’articolo 5 della Legge 136/2010, riguardo la tessera identificativa di cui agli articoli 18 comma 1 lett. u) e 21 comma 1 lett. c). Tale integrazione normativa interessa, altresì, gli articoli 20 comma 3 e 26 comma 8.

Nuove norme ascensori

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato un documento contenente il testo coordinato del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 , n. 214 – “Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”.

Il DPR 214/2010 segue il DM 11/01/2010 del Ministero delle e dei Trasporti su “Norme relative agli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone”

Il documento fornisce un quadro completo sulle norme relative ad ascensori e montacarichi, dai requisiti essenziali di sicurezza ai contenuti delle dichiarazione CE. Sono presenti diversi allegati tecnici, tra cui:
– Requisiti essenziali di sicurezza
– Contenuto della dichiarazione CE
– Marcatura CE di conformità
– Elenco dei componenti di sicurezza
– Esame CE del tipo (Modulo B)
– Esame finale

Detrazioni 55% per pavimenti

La Risoluzione 283/E dell’Agenzia delle Entrate, riguardo le detrazione del 55% per spese relative ad interventi di risparmio energetico (art. 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) fornisce alcune indicazioni in relazione alla detraibilità delle spese per il pavimento.

L’agevolazione riguarda lo smontaggio e la dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, nonché con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

Al riguardo, con la circolare n. 36 del 31 maggio 2007 la scrivente ha precisato che “tra le spese ammesse alla detrazione del 55% possono ritenersi comprese anche quelle sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento di risparmio energetico”.

L’Agenzia delle Entrate precisa che l’individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato, ed esula dalle sue competenza.

Inoltre sottolinea che la detrazione non compete con riferimento alle spese di rifacimento di tutti i pavimenti, né per quelle sostenute per la dismissione del vecchio pavimento o per lo smaltimento del materiale relativo al vecchio pavimento.

Infine l’Agenzia delle Entrate fa presente che in relazione alle spese per cui non compete la detrazione del 55 per cento (55%) il contribuente potrà fruire, ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa, della detrazione del 36 per cento (36%) delle spese di ristrutturazione, di cui all’art. 1 della Legge 449/1997 e successive modificazioni.

Obbligo corsi installatori su rinnovabili

L’articolo 15 del D.Lgs. 28/2011, sulla promozione delle energie rinnovabili, prevede nuovi requisiti necessari per gli installatori di impianti. Infatti per svolgere l’attività lavorativa di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, sistemi fotovoltaici e solari termici sugli edifici, sistemi geotermici a bassa entalpia e pompe di calore diventa necessario essere in possesso di specifici requisiti.

L’installatore deve possedere uno dei tre requisiti dell’articolo 4 comma 1 del DM 37/2008, qui sotto elencati:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica;
b) diploma o qualifica di scuola superiore con specializzazione relativa al settore degli impianti, seguiti da un periodo di inserimento in un’impresa del settore;
c) titolo o attestato di formazione professionale, previo periodo di inserimento in un’impresa del settore.
Si tratta dei requisiti necessari per installare impianti negli edifici (impianti elettrici, radiotelevisivi, di riscaldamento e climatizzazione, idrici e sanitari, del gas, ascensori e antincendio), che ora vengono estesi anche a chi installa impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Le Regioni e Province dovranno organizzare corsi di aggiornamento, entro il 31/12/2012, attraverso fornitori di formazione riconosciuti per il rilascio di attestati di formazione professionale (lettera c) per gli installatori.
Le indicazioni per l’organizzazione dei corsi sono contenute nell’Allegato 4 al Dlgs 28/2011.
I costi per le attività formative saranno a carico dei partecipanti ai corsi.

Legge regionale 6/2008 su bioedilizia

A seguito del DLgs 192/2005, in materia di risparmio dei consumi energetici, è entrata in vigore nel Lazio la Legge Regionale 6/2008, che prescrive una serie di obblighi riguardo la salvaguardia delle risorse idriche (articolo 4), l’obbligo d’installazione di impianti a fonti energetiche rinnovabili (articolo 5) ed elementi di architettura sostenibile e bioedilizia (articolo 6).
Si riporta un estratto del testo della LR 6/2008.

Articolo 4 – Risparmio idrico
2. Negli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, è obbligatorio:
a) il recupero delle acque piovane e delle acque grigie ed il riutilizzo delle stesse;
b) l’installazione di cassette d’acqua per water con scarichi differenziati;
c) l’installazione di rubinetteria dotata di miscelatore aria ed acqua;
d) l’impiego, nelle sistemazioni delle superfici esterne, di pavimentazioni drenanti.

Articolo 5 – Fonti energetiche rinnovabili
1. Negli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica è obbligatoria l’installazione di impianti per il ricorso a fonti energetiche rinnovabili al fine di soddisfare:
a) il fabbisogno di acqua calda dell’edificio per usi igienico sanitari in misura non inferiore al 50 per cento;
b) il fabbisogno di energia elettrica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità immobiliare.

Articolo 6 – Recupero delle tradizioni costruttive biosostenibili
1. Al fine di preservare l’identità storica e culturale del patrimonio edilizio e architettonico e le relative tradizioni e tecniche costruttive e tipologiche, gli elementi costruttivi presenti negli edifici storici e nell’edilizia tradizionale locale e/o rurale che trovano piena rispondenza nei principi dell’architettura sostenibile e della bioedilizia ai sensi della presente legge devono essere preservati.

Progetto impianto gas < 50 kW

Il DM 37 entrato in vigore nel 2008 prescrive l’obbligo del progetto degli impianti gas con portata termica superiore ai 50 kW, nel caso di nuova installazione, trasformazione ed ampliamento, redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta.

Sfortunatamente la Delibera 40/2004 dell’AEEG non è stata coordinata con il nuovo Decreto 37/2008, e allo stato attuale si evidenzia un contrasto normativo, tra il Decreto che obbliga la redazione del progetto per impianti gas superiori a 50 kW e la Delibera che lo prescrive per impianti superiori a 34,8 kW.

Inoltre L’AEEG ha pubblicato sul suo sito una nota di chiarimento del 31/03/08 (riportata qui sotto) nella quale comunica che la Delibera 40/04 resta in vigore sino alla pronuncia del Consiglio di Stato, e quindi è necessario il progetto per impianti gas superiori a 34,8 kW. La normativa statale è cogente rispetto a quella dell’AEEG, sarebbe comunque opportuno, tanto più trattandosi di sicurezza impiantistica, coordinare le due indicazioni normative.

Chiarimento AEEG del 31/03/2008
“L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha inviato al Consiglio di Stato una richiesta di parere in merito alla disciplina dell’attivazione della fornitura di gas a nuove utenze di cui alla delibera 18 marzo 2004, n. 40/04 e sue successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto di quanto disposto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37. In attesa della pronuncia del Consiglio di Stato la deliberazione n. 40/04 rimane in vigore a tutti gli effetti.”

Novità USCE Roma

09/06/2011
Nuova organizzazione dell’Ufficio Speciale Condono Edilizio (USCE) di Roma.
Il Comune di Roma ha affidato a Risorse SpA, società interamente partecipata dall’Amministrazione Capitolina, l’incarico di assistenza e supporto tecnico-amministrativo per la gestione delle pratiche di condono edilizio. Risorse SpA ha rimodulato le procedure, gli orari e la modulistica per le istanze di condono in sanatoria dell’Ufficio Speciale Condono Edilizio (USCE) di Roma.

Si riportano alcune informazioni generali sulla nuova organizzazione dell’ufficio.
Indirizzo: Via di Decima 96/102 (Eur Torrino), 00144 – Roma
Orari di apertura al pubblico: Dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 15.00

E’ necessaria la prenotazione per accedere agli sportelli per Informazioni, Visure ed Istanze.
Non serve la prenotazione per lo sportello Protocollo.
E’ possibile prenotare tramite Call Center oppure tramite sito Web.

Prenotazione Call Center
Orari di operatività del servizio call center: Dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00
Telefoni: 06.83199.430 – 06.83199.431

Prenotazione tramite sito Web oppure Email
http://condono.risorse-spa.it/home/

Funzioni USCE:
– Programmazione delle procedure del Condono Edilizio legge n. 47/85;
– Programmazione delle procedure del Condono Edilizio legge n. 724/94;
– Programmazione delle procedure afferenti il nuovo Condono Edilizio legge n. 326/03.

ACE obbligatorio 2011

Dal 2011 l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) è di nuovo obbligatorio.
La normativa si sta lentamente adeguando alle sollecitazioni che provengono dalla Comunità Europea per limitare i consumi energetici (altissimi ed insostenibili sia per il riscaldamento che per il raffrescamento delle abitazioni), su questa strada la redazione obbligatoria dell’ACE è il primo passo per la sensibilizzazione ed educazione ad un buon comportamento eco-sostenibile.

L’articolo 13 del D.Lgs. 28/2011 (Decreto Rinnovabili) introduce il nuovo comma 2-ter nell’art. 6 del DLgs. 192/2005 che inserisce nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari un’apposita clausola con la quale l’acquirente da atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici.

Dal 01/01/2012 il nuovo comma 2-quater (sempre inserito dal D.Lgs. 28/2011) obbliga gli annunci commerciali di vendita a riportare l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica, nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari.

Tutto ciò a seguito dall’apertura di una procedura di infrazione a carico dello Stato Italiano, che con la Legge 133/2008 (in difformità rispetto alla Direttiva Comunitaria) aveva abrogato i commi 3 e 4 dell’art. 6 e i commi 8 e 9 dell’art. 15 del Decreto Legislativo 192/2005, i quali prevedevano l’obbligo di allegazione dell’attestato di qualificazione energetica agli atti di trasferimento a titolo oneroso degli immobili.

Pertanto, la migliore e più corretta interpretazione della normativa (in senso sostanziale) suggerisce di inserire nella clausola specifici riferimenti alla documentazione consegnata (numeri di identificazione, data, autore dell’ACE).

Compravendite immobili

Obblighi durante i contratti di compravendita degli immobili

L’articolo 35 comma 2 del DL 112/2008 convertito con Legge 133/2008 ha abrogato l’articolo 13 del DM 37/2008, cancellando l’obbligo di allegare ai contratti di compravendita o di locazione di immobili usati la “dichiarazione di conformità” degli impianti all’interno degli edifici.

Per quanto riguarda l’Attestato di certificazione energetica (ACE) da redigere nel caso di compravendita dell’intero immobile o della singola unità immobiliare, il punto 9 dell’allegato A del DM 26/06/2009 permette l’autodichiarazione sulla classe energetica, infatti cita testualmente:

9. Autodichiarazione del proprietario
Per gli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1000 m2 e ai soli fini di cui al comma 1bis, dell’articolo 6, del decreto legislativo, mantenendo la garanzia di una corretta informazione dell’acquirente, il proprietario dell’edificio, consapevole della scadente qualità energetica dell’immobile, può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso una sua dichiarazione in cui afferma che:
– l’edificio è di classe energetica G;
– i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti;
Entro quindici giorni dalla data del rilascio di detta dichiarazione, il proprietario ne trasmette copia alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio.”