Detrazione del 55% in dieci anni

La detrazione fiscale del 55% dall’imposta lorda, introdotta in forza della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), per lavori di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente (commi 344-349), prorogata fino al 31/12/2010 con il comma 20 articolo 1 della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008), è nuovamente prolungata fino al 31/12/2011 con la bozza della Legge di Stabilità 2011.

Per accedere alle detrazioni è necessario rispettare i più restrittivi valori limite (rispetto il DLgs 192/2005) della trasmittanza termica specificati nel DM 11/03/2008 e modificati dal DM 26/01/2010, e seguire la procedura indicata dal DM 19-02-2007 coordinato con DM 26-10-2007 e DM 07-04-2008 e DM 06-08-2009.

La metodologia per la certificazione energetica degli edifici è indicata dal DLgs 192/2005 come modificato dal DM 311/2006, coordinato con la Legge 133/2008, il DPR 59/2009, il DM 26/06/2009, il DLgs 56/2010.

La detrazione dovrà essere spalmata su dieci anni anziché su cinque. Non cambiano invece i tetti di spesa, le percentuali di detrazione e gli interventi ammessi.

Comunicazioni per manutenzioni straordinarie

Per interventi di manutenzione straordinaria che non riguardano le parti strutturali degli edifici è possibile effettuare una Comunicazione al comune (Comunicazioni per manutenzioni straordinarie).

Infatti la Legge 73/2010 di conversione del Decreto-Legge 40/2010 modifica l’articolo 6 del DPR 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia) e consente di eseguire un intervento di manutenzione straordinaria inviando al Comune, prima di aprire il cantiere, una Comunicazione corredata di relazione tecnica e progetto firmati da un progettista abilitato; non è necessario aspettare 30 giorni prima di iniziare i lavori.

La Comunicazione deve avere i seguenti allegati:
– autorizzazioni eventualmente obbligatorie;
– dati identificativi dell’impresa edile;
– dichiarazione del tecnico di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente.

Il tecnico assevera, sotto la propria responsabilità, la conformità dei lavori agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.

Chi non presenta la Comunicazione di inizio dei lavori rischia una sanzione pecuniaria di 258,00 euro, ridotta di due terzi se la comunicazione è fatta spontaneamente quando i lavori sono in corso.

Alcune degli interventi edilizi che rientrano in questa Comunicazione di inizio lavori sono:
– le opere temporanee;
– le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni;
– le aree ludiche e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Obbligo Fonti rinnovabili 2011

Il comma 289 dell’articolo 1 della legge 244/2007 (Finanziaria 2008) vincolava i regolamenti edilizi a prevedere, ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il comma 1-octies dell’articolo 29 della Legge di conversione 14/2009 del DL 207/2008 (Milleproroghe) posticipa al 01/01/ 2010 la scadenza del 01/01/2009 entro la quale i regolamenti edilizi comunali avrebbero dovuto vincolare il rilascio del permesso di costruire, per gli edifici di nuova costruzione, all’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. La legge di conversione del DL 194/2009 (Milleproroghe) differisce nuovamente dal 01/01/2010 al 01/01/2011 la scadenza entro la quale il permesso di costruire per i nuovi edifici è subordinato all’installazione di impianti da fonti rinnovabili (Obbligo Fonti rinnovabili 2011).

Una bozza di Decreto Legislativo del Consiglio dei Ministri sulla promozione delle fonti rinnovabili, attuativo della Direttiva 2009/28/CE, che definisce gli strumenti, gli incentivi e le norme per il raggiungimento degli obiettivi al 2020 in materia di sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, ritorna sull’argomento.

L’articolo 9 di questo provvedimento disciplina l’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici. Nelle nuove costruzioni e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti dovranno essere utilizzate fonti rinnovabili per soddisfare i consumi di calore, elettricità e per il raffrescamento secondo le seguenti percentuali:
a) il 20% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata entro il primo anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
b) il 30% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata entro l’anno successivo a quello indicato alla lettera a);
c) il 40% quando il titolo edilizio è rilasciato entro l’anno successivo all’anno indicato alla lettera b);
d) il 50% quando il titolo edilizio è rilasciato entro l’anno successivo all’anno indicato alla lettera c).

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

Per dimostrare la proprietà di un immobile, la residenza anagrafica, le capacità professionali ed universitarie, l’iscrizione ad un albo oppure ad un registro, è necessario un certificato, cioè un documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche. Queste informazioni e certificati possono essere rimpiazzati da una dichiarazione sostitutiva di certificazione che l’interessato può produrre e sottoscrivere (Dichiarazione sostitutiva di certificazione).

Infatti il DPR 445/2000, che disciplina la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi, nei rapporti tra loro e in quelli con l’utenza e ai privati, nell’articolo 38 comma 3 specifica che le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Le informazioni che possono essere comprovate con dichiarazioni sostitutive, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni, sono elencate nell’articolo 46 del D.P.R. 445/00.

IVA agevolata 10% sulle manutenzioni

Per effetto della proroga disposta dalla legge Finanziaria per il 2008, sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero del patrimonio edilizio a prevalente destinazione abitativa, effettuati fino al 31 dicembre 2010, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10 per cento (IVA agevolata 10% sulle manutenzioni).
L’aliquota agevolata è applicabile sia alle prestazioni di lavoro che alla fornitura di materiali e di beni, purché, questi ultimi, non costituiscano una parte significativa del valore complessivo della prestazione. I beni significativi sono stati espressamente individuati dal DM 29/12/1999.
Si tratta di:
ascensori e montacarichi;
– infissi esterni e interni;
– caldaie;
– video citofoni;
– apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
– sanitari e rubinetteria da bagni;
– impianti di sicurezza.
Su tali beni l’aliquota agevolata del 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi.

ESEMPIO:
Costo totale dell’intervento 10.000 euro, di cui:
a) per prestazione lavorativa 4.000 euro;
b) costo dei beni significativi (ad esempio rubinetteria e sanitari) 6.000 euro.
Su questi 6.000 euro di beni significativi, l’Iva al 10% si applica solo su 4.000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi (10.000 – 6.000 = 4.000). Sul valore residuo (2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 20%.

Per destinazione abitativa privata si intende riferirsi alle abitazioni adibite a dimora di privati.
Non si può applicare l’Iva agevolata al 10 per cento:
– ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
– ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
– alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
– alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso la ditta subappaltatrice deve fatturare con Iva al 20 per cento alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10 per cento, se ricorrono i presupposti per farlo.

Per l’applicazione dell’agevolazione dell’Iva al 10 per cento non è necessario alcun adempimento particolare.

Copia conforme all’originale

Le amministrazioni pubbliche spesso richiedono gli originali di atti e documenti per l’istruttoria delle istanze a loro presentate, in questi casi è possibile produrre in sostituzione di tali carte copie autentiche oppure copie conformi degli stessi (Copia conforme all’originale).

Infatti l’articolo 18 del DPR 445/2000 specifica come le copie autentiche oppure le copie conformi di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della loro riproduzione fedele.

L’autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o è depositato l’originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.
Essa consiste nell’attestazione di conformità con l’originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio.
Se la copia dell’atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.

Il comma 3 dell’articolo 18 del D.P.R. 445/00 prevede che nei casi in cui l’interessato debba presentare alle amministrazioni copia autentica di un documento, l’autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell’originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l’amministrazione procedente.

IVA agevolata 10% per ristrutturazioni

Per tutti gli interventi di recupero edilizio, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10 per cento. Si tratta, in particolare (IVA agevolata 10% per ristrutturazioni):

A. delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di
– restauro
– risanamento conservativo
– ristrutturazione

B. dell’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

L’aliquota Iva del 10 per cento si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (ad esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).
L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

USCE di Roma

Alcune pratiche informazioni sull’ USCE di Roma, Ufficio Speciale Condono Edilizio, dopo il fallimento della società Gemma Spa gestore del servizio, ora assicurato da dipendenti del Comune di Roma. La velocità di lavorazione delle pratiche è molto bassa. Attualmente l’archivio esterno ripartizione XV risulta chiuso per contenzioso.

Informazioni generali:
– Indirizzo: Via di Decima, 96/102
– Telefono centralino condono edilizio: 06.67.10.720.43
– Orario: Lunedì/Venerdì 8.30-13.30
– I numeri si rilasciano fino alle ore 12.00
– Limiti sulle pratiche lavorate giornalmente:
Sportello informazioni – 100 numeri
Sportello visure – 30 numeri
Sportello rilascio concessioni – 20 numeri

Nuove norme antincendio per attività commerciali

Lo scorso 11/09/2010 è entrato in vigore il DM del 27/07/2010 che fissa la nuova regola tecnica di prevenzione incendi per le attività commerciali con superficie superiore a 400 mq (Nuove norme antincendio per attività commerciali).

Le disposizioni contenute nel decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle attività commerciali all’ingrosso o al dettaglio, ivi compresi i centri commerciali, aventi superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi, nonché degli spazi comuni coperti, superiore a 400 mq.

Le attività commerciali devono essere realizzate e gestite in modo da: minimizzare le cause di incendio; garantire la stabilità delle strutture portanti per assicurare il soccorso agli occupanti; limitare la produzione e la propagazione degli incendi all’interno dei locali e ad edifici o locali contigui; assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni e che le squadre di soccorso possano operare in sicurezza.

Le norme sono valide per le attività commerciali di nuova realizzazione e quelle esistenti alla data di entrata in vigore del decreto oggetto di interventi di ristrutturazione.

Sono escluse dall’obbligo di adeguamento alla regola tecnica le attività commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, a condizione che: a) sia stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi, o ne sia regolarmente in corso il rilascio; b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco.

Agibilità ed abusi edilizi

Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente. Tale definizione è chiaramente indicata nell’art. 24 del DPR 380/2001. Pertanto, ai fini del rilascio del certificato, assumono rilievo tutti gli aspetti (sicurezza, igiene e sanità, risparmio energetico) che concorrono a rendere utilizzabile l’opera (Agibilità ed abusi edilizi).

Le opere abusive che possiedano i necessari requisiti, su richiesta dell’interessato, devono essere dichiarate agibili. Si dovrà allegare all’istanza tutti gli atti prescritti dalla vigente normativa, ad eccezione di quelli che sia impossibile produrre a motivo del carattere abusivo. L’impossibilità di presentare tutta la documentazione prescritta comporterà l’impossibilità di utilizzare il silenzio-assenso.

Il procedimento per il rilascio del certificato di agibilità ha un proprio corso, assolutamente indipendente dalle procedure sanzionatorie per abusi edilizi.