Impianti di rilevazione d’incendio sulla rete IP

La distribuzione dell’impianto di rivelazione incendi connesso sulla normale rete IP non è conforme alla normativa tecnica vigente e non permette di certificare l’impianto. Infatti le connessioni del sistema di rivelazione dell’incendio devono essere realizzate con cavi resistenti al fuoco, a bassa emissione di fumo, zero alogeni (LSOH) e non propaganti l’incendio, come richiesto dal punto 7.1 della UNI 9795:2013.

Inoltre i componenti devono rispettare le seguenti norme di riferimento:

  • I componenti devono essere conformi alla UNI EN 54-1 e compatibili (UNI EN 54-13).
  • I rivelatori puntiformi di calore devono essere conformi alla UNI EN 54-5.
  • I rivelatori puntiformi di fumo devono essere conformi alla UNI EN 54-7.
  • La centralina d’allarme d’incendio deve essere conforme alla UNI EN 54-2.
  • I dispositivi di allarme ottici ed acustici devono essere conformi alla UNI EN 54-3 – ed alla UNI EN 54-23.
  • L’apparecchiatura di alimentazione è in conformità alla UNI EN 54-4.
  • I dispositivi di isolamento conformi alla UNI EN 54-17.
  • I rivelatori ottici lineari di fumo conformi alla UNI EN 54-12.
  • I dispositivi di allarme acustici e luminosi devono inoltre essere conformi alla UNI EN 54-2.

Questi accorgimenti permettono di avere un impianto d’allarme d’incendio indipendente, con alimentazione sussidiaria, cavi resistenti alle condizioni d’utilizzo (alte temperature), a prova di guasto (ad anello chiuso) ed affidabile in ogni situazione.

RTV attività commerciali

Il Ministero dell’Interno ha approvato con il Decreto del 23/11/2018 la RTV attività commerciali (regola tecnica verticale per negozi) con superficie lorda superiore a 400 mq compresi i servizi, i depositi e gli spazi comuni coperti. Tali disposizioni sono alternative al DM 27/07/2010 le quali sono di tipo prescrittivo.

La RTV si applica a negozi, supermercati e centri commerciali e prevede le misure di prevenzione in funzione della superficie complessiva e del numero dei piani, con e protezioni via via più stringenti al crescere dei metri quadri e delle aree a maggior rischio.

Il Ministero dell’Interno ha approvato con il Decreto del 23/11/2018 la Regola tecnica verticale per le attività commerciali (negozi) con superficie lorda superiore a 400 mq compresi i servizi, i depositi e gli spazi comuni coperti. Tali disposizioni sono alternative al DM 27/07/2010 le quali sono di tipo prescrittivo. La RTV si applica a negozi, supermercati e centri commerciali e prevede le misure di prevenzione in funzione della superficie complessiva e del numero dei piani, con e protezioni via via più stringenti al crescere dei metri quadri e delle aree a maggior rischio.

Impianto elettrico per locali ad uso medico

La norma CEI 64-8/7 di giugno 2012 sugli impianti elettrici per applicazioni particolari indica speciali criteri per i locali ad uso medico. I locali ad uso medico son quelli destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione dei pazienti (inclusi i trattamenti estetici). In quelli del gruppo 1 sono gli apparecchi elettromedicali sono destinati ad essere utilizzati nel modo seguente: esternamente, oppure invasivamente entro qualsiasi parte del corpo (ad eccezione della zona cardiaca). Tra i locali del gruppo 1 ci sono gli studi dentistici, odontotecnici, odontoiatri, gli ambulatori, gli studi medici, i centri diagnostici, ecc.. . L’impianto elettrico per locali ad uso medico deve rispettare i seguenti requisiti supplementari:
– Tensione di contatto limite (UL) ammessa di 25 V
– Massa estranea con una resistenza di terra R minore di 200 ohm nei locali di gruppo 1
– Zona paziente con protezione equipotenziale (tutte le posizioni della sedia)
– Nei sistemi TT deve essere soddisfatta la relazione: RE ・ Idn ≤ 25
– Interruttori differenziali tipo A da 30 mA per i soli circuiti terminali di prese a spina
– Se è presente un UPS trifase servono interruttori differenziali di tipo B
– Collegamenti equipotenziali supplementari negli ambienti a maggior rischio elettrico
– Equipotenzializzazione della zona paziente tramite collegamento al nodo equipotenziale locale delle masse e delle masse estranee
– Sub nodo solo per prese e tubi metallici, massimo 2 elementi
– I conduttori equipotenziali che collegano le masse estranee al nodo equipotenziale devono avere una sezione non inferiore a 6 mm2
– I conduttori che collegano le masse al nodo equipotenziale sono conduttori di protezione (PE) e la loro sezione deve essere stabilita con i criteri indicati dalla norma generale, ossia deve essere almeno uguale a quella dei conduttori di fase
– I conduttori di terra nel nodo devono essere singolarmente scollegabili e chiaramente identificabili
– Condutture: le condutture installate all’interno del locale devono essere destinate esclusivamente all’alimentazione degli apparecchi elettrici e dei loro accessori presenti nel locale stesso (in pratica in questi locali non possono transitare condutture che alimentano apparecchiature poste in altri locali)

Gli elementi da collegare al nodo equipotenziale sono:
– Le masse delle apparecchiature elettriche
– Le masse estranee (tubazioni metalliche dell’acqua calda/fredda, scarichi, ossigeno, gas medicali, condizionamento, strutture portanti del cartongesso, infissi metallici escluse le parti mobili quali le ante di porte e finestre) che si trovano o possono entrare, durante il loro uso, nella zona paziente, comprese quelle installate ad altezza superiore a 2,5 m (apparecchio scialitico)
– I conduttori di protezione degli apparecchi
– I contatti di terra di tutte le prese del locale, in quanto possono alimentare apparecchi che potrebbero entrare nella zona paziente
– I ferri di armatura del cemento armato del locale, quando possibile
– L’eventuale schermo metallico posto tra gli avvolgimenti del trasformatore di isolamento medicale
– Gli eventuali schermi metallici destinati alla riduzione dei campi elettromagnetici
– Le eventuali griglie conduttrici poste sotto il pavimento
– I tavoli operatori a posa fissa e non elettrici a meno che essi non siano destinati ad essere isolati da terra Ci sono alcune attività che richiedono l’installazione di una rete di idranti come misura obbligatoria di prevenzione incendi.

Regole autorimessa

Regole autorimessa. In tutte le autorimesse devono essere rispettate le norme di prevenzione incendi ai sensi del DM 01/02/1986, che vieta di:
– sostare gli autoveicoli sulle corsie e sulla rampe;
– eseguire operazioni che producono scintille;
– effettuare operazioni di taglio ;
– usare fiamme libere;
– depositare sostanze infiammabili o combustibili;
– eseguire riparazioni o prove di motori;
– parcheggiare autoveicoli con perdita anormale di carburanti o lubrificanti;
– fumare.
In genere è possibile parcheggiare solo un autoveicolo per ogni box; non è consentito utilizzare i locali per altre attività che non siano la semplice sosta dei mezzi; non possono essere depositati materiali combustibili (carta, legno, plastica, gomma, ecc..) all’interno dei box o dell’autorimessa.

Box esterni

I box esterni per le autovetture, cioè i garage con accesso diretto da spazio a cielo libero, devono rispettare le norme di sicurezza antincendio del titolo 2 (anziché quelle più severe del titolo 3) del DM 01/02/1986, come specificato al punto 1.2.0, valido anche per le autorimesse con numero di autoveicoli non superiore a 9.
Il punto 2.1 richiede che la parete di suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture almeno del tipo REI 30. Inoltre ogni box deve disporre di superfici d’aerazione realizzate con aperture permanenti, in alto ed in basso, con area non inferiore ad 1/100 di quella in pianta.
Le autorimesse miste o isolate, a box affacciantisi su spazio a cielo libero, non sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco (Lettera Circolare n. 1800/4108 del 1/2/1988).

Box autorimesse

Qualche chiarimento sulle norme di prevenzione incendi per i box autorimesse. Il box di una autorimessa è il volume delimitato da strutture di resistenza al fuoco definita e di superficie non superiore a 40 m2 (definizione al punto 0 del DM 01/02/1986). È possibile prevedere all’interno di un’autorimessa locali, per analoga destinazione d’uso, con superficie maggiore di 40 m2, a condizione che detti locali abbiano una superficie minima di aerazione (con aperture indipendenti, o verso la corsia di manovra) maggiore di 1/25 della superficie in pianta (Nota prot. n. P310/4108 Sott. 22(44) del 8/5/2000 e Nota DCPREV prot. n. 13293 del 12/10/2011).
Per le autorimesse suddivise in box l’aerazione naturale deve essere realizzata per ciascun box. Tale aerazione può essere ottenuta con canalizzazioni verso l’esterno o con aperture anche sulla corsia di manovra, prive di serramenti (chiusure) e di superficie non inferiore ad 1/100 (area netta) di quella in pianta del box stesso.
Qualora le aperture di aerazione al servizio dell’autorimessa siano ricavate sulle pareti esterne dei box, deve essere ricavata un’analoga superficie di aerazione sulle pareti interne o sul serramento di chiusura dei box al fine di assicurare la corretta ventilazione di tutto il compartimento (Nota prot. n. P1540/4108 sott. 22(19) del 21/12/1998).
L’eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture di resistenza al fuoco almeno REI 30; infatti se la norma ha previsto tale misura per le piccole autorimesse (< 9 autovetture) è indubbio che essa debba essere presente anche per le autorimesse di maggiori di dimensioni (Nota prot. n. P891/4101 sott. 106/33 del 26/7/2000).
Fermo restando il divieto imposto dal punto 10.1 di depositare sostanze infiammabili o combustibili, può essere consentito realizzare scaffalature o soppalchi in legno all’interno dei box richiedendo per questi ultimi, ove ritenuto necessario, idonei requisiti di resistenza e reazione al fuoco (Nota prot. n. P310/4108 Sott. 22(44) del 8/5/2001).

Officine di saldatura e taglio

I laboratori e le officine di saldatura e taglio sono soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, e rientrano nelle categoria B (fino a 10 addetti) e C (oltre 10 addetti) del DPR 151/2011. I responsabili di queste attività devono richiedere prima la valutazione del progetto di prevenzione incendi, e dopo aver ottenuto il parere del Comando dei Vigili del Fuoco, devono depositare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA antincendio).
Si tratta dell’attività 9 del DPR 151/2011: “Le officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.”
Qui sotto una breve lista di alcuni dei gas più utilizzati in queste attività:
– Gas inerti: azoto, anidride carbonica, argon, ..
– Gas infiammabili: acetilene, idrogeno, metano, butano, propano, propilene, ..
– Gas comburenti: ossigeno, protossido d’azoto, aria compressa, ..
Sulla bombola, o sulla scheda tecnica di sicurezza, sono impressi i simboli che identificato la tipologia della sostanza.
– Gas infiammabili: un rombo con una fiamma (GHS02)
– Gas comburenti: un rombo con la fiamma sopra un cerchio (GHS03)

Idranti nelle autorimesse

L’obbligo di idranti nelle autorimesse è imposto dal DM 01/02/1986 sulle “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili”.
Il punto 6.1.0 del DM 01/02/1986 impone infatti che nelle autorimesse fuori terra ed al primo interrato di capacità superiore a 50 autoveicoli deve essere installato come minimo un idrante ogni 50 autoveicoli o frazione. Inoltre in quelle oltre il primo interrato, di capacità superiore a 30 autoveicoli, deve essere installato come minimo un idrante ogni 30 autoveicoli o frazione. Il punto 7.4 del DM 01/02/1986 richiede invece che per le autorimesse sulle terrazze deve essere installato come minimo un idrante ogni 100 autoveicoli o frazione.
Oltre agli idranti, devono essere presenti anche gli estintori portatili, di tipo approvato per i fuochi delle classi A, B e C, in posizione ben visibile e di facile accesso (punto 6.2 del DM 01/02/1986).

Proroga antincendio per edifici scolastici

La Legge 108/2018 del 21/09/2018 converte con modificazioni il DL 91/2018 (Decreto Milleproroghe) recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”. In particolare all’articolo 4 comma 2 inserisce la proroga antincendio per edifici scolastici.
Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola è prorogato al 31/12/2018.
Allo stesso modo la scadenza per l’adeguamento degli asili nido, in relazione all’artico 6 comma 1 lettera a) del al DM 16/07/2014, sono prorogati al 31/12/2018. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6 comma 1, che si riportano qui sotto:

b) entro due anni dal termine previsto alla lettera a) per il punto 13.5 del Titolo III, limitatamente ai punti 3.3, 7.3 e 8;

c) entro 5 anni dal termine previsto alla lettera a) per i restanti punti del 13.5 del Titolo III.

Autorimesse su spazio aperto

Le autorimesse su spazio aperto (terreni, giardini, cortili, prati) non sono tenute a depositare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia antincendio). Solo le autorimesse coperte sono soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, ai sensi del DPR 151/2011 (attività n. 75). Non sono considerate autorimesse le tettoie aperte almeno su due lati. Infine un piano pilotis può essere destinato ad autorimessa ma deve avere tale esclusiva destinazione, e pertanto non può essere utilizzato per il transito di persone in entrata ed uscita dall’edificio (Nota prot. n. P404/4108 sott. 22 del 11/4/2001).
Nonostante ciò, le autorimesse su spazio aperto devono rispettare il DM 01/02/1986, che richiede al paragrafo 7 l’installazione di n. 1 idrante ogni 100 autoveicoli (ma si riferisce a quelle sul terrazzo che possono essere assimilate a quelle all’aperto). Infatti una “Faq” dei Vigili del Fuoco chiarisce questo punto: “Le autorimesse all’aperto non sono inquadrate nel punto 75 dell’allegato al DPR n. 151 del 01/08/2011. Devono comunque essere rispettati, sotto la responsabilità del titolare dell’attività, la norma tecnica di riferimento (DM 01/02/1986) e gli obblighi gestionali.