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Qui sotto è riportato lâarticolo pubblicato sul giornale âLa Piazzaâ nel numero di Febbraio 2015 (Anno XII â Numero 2), consultabile in questa pagnia web.
Lâumanità ha fame di energia, siamo sempre più simili alle orde di cavallette che radono al suolo le zone che invadono; basti pensare solo allâItalia, passata da un consumo annuo di energia primaria di 2 Mtep del 1900 ai 180 Mtep del 2009. In 109 anni abbiamo aumentato il consumo di quasi 100 volte! Per quanto tempo pensiamo di continuare su questa strada? E se anche il miliardo di individui in India emulasse i nostri consumi? Forse è bene adottare un sistema economico sostenibile, che lasci qualche speranza di sopravvivenza anche alle future generazioni.
Andamento dei consumi di energia
I consumi di energia primaria sono aumentati esponenzialmente nellâultimo secolo, spinti dallâindustrializzazione e dalla crescita della popolazione, ma non illudiamoci che le risorse terrestri siano illimitate, viviamo su un pianeta enorme ma sempre finito, e con questi ritmi esauriremo in breve tempo tutta la sua vitalità . Si riporta lâevoluzione dei consumi italiani di energia primaria espressi in Mtep (Milioni di tonnellate equivalenti di petrolio):
– anno 1900: 2 Mtep di solidi / 0,1 Mtep di petrolio / 0,1 Mtep di energia elettrica / 2,2 Mtep totali;
– anno 1970: 9 Mtep di solidi / 5 Mtep di gas / 22 Mtep di petrolio / 5 Mtep di energia elettrica / 41 Mtep totali;
– anno 2009: 13 Mtep di solidi / 64 Mtep di gas / 73 Mtep di petrolio / 20 Mtep di rinnovabili / 5 Mtep di energia elettrica / 175 Mtep totali
Siamo energeticamente autosufficienti?
No. LâItalia importa quasi tutto il petrolio ed il gas metano utilizzato per il proprio fabbisogno, ogni problema geopolitico (Russia/Ucraina) o guerra (Iraq) comporta una crisi energetica difficile da superare, non solo per garantire i consumi civili, ma soprattutto per quelli dellâindustria che è già in forte affanno.
Consumi mondiali
Nel mondo attualmente ci sono 6.925 milioni di abitanti, con una densità di 53 abitanti/kmq, che consumano una media di energia elettrica pari a 2.645 kWh/abitante. Lâuso delle risorse disponibili è però molto sbilanciato, infatti un occidentale consuma quasi 10 volte di più di un asiatico o di un indiano, come si può dedurre dai consumi elettrici pro capite qui sotto riportati:
– Europa 4.773 KWh/abitante;
– Italia 5.168 KWh/abitante;
– America 5.757 KWh/abitante;
– Africa 553 KWh/abitante;
– Asia 1.953 KWh/abitante;
– India 636 KWh/abitante.
Produzione di energia elettrica
LâItalia ha prodotto nellâanno 2013 circa 290 TWh (tera-watt-ora) di energia elettrica lorda complessiva, suddivisa tra queste tipologie di fonti:
– idroelettrica 55 TWh;
– termoelettrica 193 TWh;
– geotermoelettrica 5 TWh;
– eolica 15 TWh;
– fotovoltaica 22 TWh;
Questa energia non è però sufficiente per il fabbisogno nazionale, tanto che importiamo 42 TWh di energia elettrica per sopperire alle nostre esigenze.
Energie pulite
Nel 2013 in Italia la produzione da energie pulite ha garantito il 32,9% dei consumi elettrici e circa il 15% di quelli complessivi. La nuova generazione energetica rinnovabile è costituita da oltre 700mila impianti sia elettrici che termici, diffusi nel 100% dei Comuni italiani, da Nord a Sud, dalle aree interne ai grandi centri e con un interessante ed articolato mix di produzione da fonti differenti. Oggi sono presenti impianti da fonti rinnovabili in tutti gli 8.054 Comuni italiani.
Conclusioni
Le riserve di petrolio e gas metano non sono illimitate, a questi ritmi forse dureranno 50-60 anni, comunque prima o poi si esauriranno. Allora non sarebbe intelligente contenere i consumi energetici? Investire nelle fonti rinnovabili e nella ricerca scientifica? Adottare uno sviluppo economico sostenibile? Queste sono le grandi sfide che lâumanità ha davanti a se.
Il libretto dell’impianto termico costituisce la sua âcarta di identità â, infatti esso riporta tutti i dati relativi allâinstallatore, allâutilizzatore, al manutentore, allâimpianto ed all’eventuale terzo responsabile della gestione. Il DM 07/03/2014 introduce i nuovi modelli di libretto di impianto per la climatizzazione, ed in particolare definisce:
– il nuovo modello di libretto di impianto per la climatizzazione valido dal 01/06/2014
– i nuovi modelli di rapporto di efficienza energetica da utilizzare dal 01/06/2014
I modelli di rapporto sullâefficienza energetica sono divisi in 4 tipologie:
– gruppi termici
– gruppi frigo
– scambiatori
– cogeneratori
Per gli impianti già esistenti al 01/06/2014 è obbligatorio allegare i nuovi modelli al vecchio libretto di impianto (potenza termica inferiore a 35 kW) o di centrale (potenza termica superiore o uguale a 35 kW).
Secondo lâarticolo 29 comma 6 del DL 185/2008 ed in base al Provvedimento del Direttore dellâAgenzia delle Entrate del 06/05/2009, dallâanno 2009 è richiesta la presentazione telematica di una comunicazione allâAgenzia delle Entrate se:
– i lavori proseguono oltre il periodo dâimposta, ossia iniziano in un periodo d’imposta e proseguono in quello successivo o in quelli successivi;
– sono sostenute spese in più periodi d’imposta, ossia si sostengono spese nel periodo precedente a quello in cui i lavori sono terminati e in quello in cui i lavori terminano;
Ad esempio se per lo stesso intervento per il quale si richiede la detrazione del 65% si effettuano pagamenti nel 2014 e nel 2015, entro il 31/03/2015 è necessario inviare una comunicazione telematica allâAgenzia delle Entrate. La comunicazione non deve essere presentata:
– se i lavori iniziano e si concludono nello stesso periodo d’imposta (esempio: lavori iniziati e terminati nel 2014)
– se nel periodo precedente a quello di ultimazione dei lavori non sono state sostenute spese (esempio: lavori iniziati nel 2013 e ultimati nel 2014 senza aver sostenuto spese nel 2013)
Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha pubblicato sul suo sito web la nuova modulistica introdotta con il DCPST 252/2014 del Direttore Centrale, che entra in vigore il 01/05/2014, relativa alla presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle dichiarazioni concernenti i procedimenti di prevenzione incendi. In particolare sono stati modificati questi moduli:
– PIN 2-2014 (Segnalazione Certificata di Inizio Attività )
– PIN 2.1-2014 (Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio)
– PIN 2.3-2014 (Dichiarazione inerente i prodotti)
– PIN 2.5-2014 (Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell’impianto)
– PIN 2 gpl- 2014 (Segnalazione Certificata di Inizio Attività per depositi di gpl)
– PIN 3-2014 (Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio)
– PIN 3.1-2014 (Asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico di conformità )
– PIN 3-gpl-2014 (Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per depositi di gpl)
Lâarticolo 8 del DPR 74/2013 definisce la procedura per il controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici riguardante:
a) il generatore di calore;
b) i sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale;
c) i dispositivi di trattamento dell’acqua, dove previsti.
Si tratta del controllo dei fumi della caldaia, ossia la verifica del rendimento dell’impianto termico che deve essere superiore a quello limite di legge. La periodicità dei controlli è indicata nellâAllegato A al DPR 74/2013:
– ogni 2 anni per gli impianti domestici, a combustibile liquido o solido e con una potenza inferiore ai 100 kW (prima era annuale);
– ogni 4 anni per le caldaie alimentate a gas (prima era biennale).
I controlli di efficienza energetica devono essere inoltre realizzati:
a) allâatto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;
b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del generatore di calore;
c) nel caso di interventi tali da poter modificare l’efficienza energetica.
Al termine delle operazioni di controllo, l’operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico rapporto di controllo di efficienza energetica, di cui una copia è trasmesso alla Regione a cura del manutentore.
La norma UNI TS 11300 Parte 1 e 2 è stata aggiornata il 02/10/2014. L’aggiornamento introduce significative modifiche rispetto alla versione precedente, una vera e propria rivoluzione nei procedimenti di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti.
Inoltre il CTI ha approvato il nuovo regolamento che disciplina la procedura di verifica di conformità degli strumenti applicativi di calcolo (software) alle norme UNI TS 11300-1:2014, UNI TS 11300-2:2014, UNI TS 11300-3:2010, UNI TS 11300-4:2012 e alla Raccomandazione R14:2013, che sostituisce i 2 regolamenti precedentemente in vigore.
Solo i software con la certificazione rilasciata dal CTI possono essere utilizzati per redigere gli Attestati di Prestazione Energetica (APE), o nelle more del suo rilascio, i software con la dichiarazione sostitutiva del produttore del software resa ai sensi del DPR 59/2009.
Per questo motivo il metodo di calcolo utilizzato dal DOCET non è più idoneo per determinare la prestazione energetica dell’edificio, perchè non conforme alle nuove norme tecniche UNI TS 11300. Il DOCET non può più essere utilizzato dal 02/10/2014.
Sul sito del DOCET è presente in primo piano la seguente informativa: “Si comunica che dal giorno 2 ottobre 2014 non è più possibile utilizzare DOCET per redigere certificati APE”.
Qui sotto è riportato lâarticolo pubblicato sul giornale âLa Piazzaâ nel numero di Novembre 2014 (Anno XI â Numero 10), consultabile in questa pagnia web.
Conoscere la corretta frequenza con la quale controllare le caldaie di casa non è affatto semplice. Il controllo dei fumi dellâimpianto e le manutenzioni periodiche sono la stessa cosa? Le verifiche devono essere eseguite ogni 2 o 4 anni? Vediamo in dettaglio come si articola la norma di riferimento, il DPR 74/2013.
Frequenza dei controlli sui fumi
Lâarticolo 8 del DPR 74/2013 definisce la procedura per il controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici, che riguarda la verifica del rendimento del generatore di calore (il cosiddetto bollino verde della provincia di Roma). La periodicità dei controlli sui fumi è indicata nellâAllegato A al Decreto:
– ogni 2 anni per gli impianti a combustibile liquido o solido con una potenza inferiore ai 100 kW (annuale se > 100 kW);
– ogni 4 anni per le caldaie alimentate a gas metano o gpl (biennale se > 100 kW);
– ogni 4 anni per i condizionatori e le pompe di calore elettriche con una potenza termica superiore a 12 kW (biennale se > 100 kW).
Inoltre i controlli di efficienza energetica devono essere realizzati allâatto della prima messa in esercizio dell’impianto, nel caso di sostituzione del generatore di calore o di interventi che modificano l’efficienza energetica. Al termine delle operazioni di controllo il manutentore provvede a redigere uno specifico rapporto che trasmette alla Regione.
Frequenza delle manutenzioni
In aggiunta ai controlli sui fumi della caldaia, devono essere eseguite anche le operazioni di verifica dell’impianto termico con la periodicità contenuta nelle istruzioni rese disponibili dall’impresa installatrice. Qualora queste non siano più disponibili, si devono seguire le prescrizioni contenute nelle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante. Se non sono reperibili neanche queste ultime, i controlli devono essere eseguiti secondo la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI.
Quindi sono gli installatori ed i manutentori degli impianti termici che devono definire (in forma scritta) e dichiarare all’utente quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto per garantire la sicurezza delle persone e delle cose, e con quale frequenza queste operazioni vadano effettuate.
Generalmente i fabbricanti delle caldaie domestiche suggeriscono una ispezione generale annuale, ed un controllo approfondito ogni 2 anni. La normativa tecnica di riferimento per il controllo e la manutenzione degli impianti termici è:
– UNI 10436:1996 per le caldaie a gas di portata termica nominale non maggiore di 35 kW
– UNI 10435:1995 per gli impianti di combustione alimentati a gas con bruciatori ad aria soffiata di portata termica nominale maggiore di 35 kW;
– UNI 8364-3:2007 per tutti gli impianti di riscaldamento destinati ad usi civili.
Operazioni di controllo
Queste sono alcune delle operazioni di controllo eseguite dal personale qualificato per mantenere nel tempo il corretto funzionamento della caldaia:
– efficienza valvola gas, flussometro, termostati;
– funzionamento circuito evacuazione fumi;
– tenuta della camera stagna;
– ostruzione del sistema evacuazione condense;
– pulizia del bruciatore e dello scambiatore;
– incrostazioni dellâelettrodo libero;
– linea gas a tenuta;
– corretta pressione dellâacqua;
– pompa di circolazione non bloccata;
– vaso dâespansione carico;
– pressione portata gas a norma;
Nuovo libretto di caldaia
Il libretto dell’impianto termico costituisce la sua âcarta di identità â, infatti esso riporta tutti i dati relativi allâinstallatore, allâutilizzatore, al manutentore ed allâimpianto. Il DM 07/03/2014 introduce il nuovo modello di libretto di impianto per la climatizzazione e i nuovi modelli di rapporto di efficienza energetica da utilizzare dal 01/06/2014. Per gli impianti già esistenti a tale data è obbligatorio allegare i nuovi modelli al vecchio libretto di impianto.
Le detrazioni del 65% introdotte dalla Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, sono prorogate dalla Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) fino al 31/12/2014. Lâagevolazione è articolata in questo modo:
– 65% delle spese sostenute dal 06/06/2013 al 31/12/2014
– 50% delle spese sostenute dal 01/01/2015 al 31/12/2015
Invece per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, o che interessano tutte le unità immobiliari del condominio, la detrazione è pari:
– al 65% delle spese sostenute tra il 06/06/2013 ed il 30/06/2015
– al 50% delle spese sostenute tra il 01/07/2015 ed il 30/06/2016
Qui sotto è riportato lâarticolo pubblicato sul giornale âLa Piazzaâ nel numero di Ottobre 2014 (Anno XI â Numero 9), consultabile in questa pagnia web.
Lâenergia solare conviene a tutti, allâambiente ed al portafogli. Lâinstallazione di un impianto fotovoltaico continua ad essere un investimento economico, ambientale e sociale molto interessante, grazie alla tariffa incentivante del GSE ed alle detrazioni del 50% sul costo dei lavori. Conosciamo meglio lâargomento in tutti i suoi aspetti!
Quanta energia ha il sole?
Nella zona di Castel Madama abbiamo a disposizione unâirradiazione solare annua sul piano orizzontale pari a 1.500 kWh/mq, pensate che il consumo elettrico medio di una famiglia è di 3.000 kWh annui. In teoria basterebbero 2 mq di pannelli fotovoltaici per famiglia, in realtà si devono considerare anche le perdite per questo ne servono 16 mq.
Quanto petrolio si risparmia?
Un utile indicatore per definire il risparmio di combustibile fossile derivante dallâutilizzo di fonti energetiche rinnovabili è il fattore di conversione dellâenergia elettrica in energia primaria [TEP/MWh]. Questo coefficiente individua le TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio) necessarie per la produzione di 1 MWh di energia. Un impianto fotovoltaico da 4,2 kWp permette di risparmiare 19,5 TEP in 20 anni.
Si riduce la CO2?
Il fotovoltaico consente anche la riduzione delle emissioni in atmosfera delle sostanze inquinanti e di quelle che contribuiscono allâeffetto serra. Lâimpianto da 4,2 kWp fa risparmiare lâemissione di 49 tonnellate di CO2 in 20 anni, 36 kg di SO2, 40 kg di NOx ed 1 kg di polveri fini.
Eâ incentivato dal GSE?
Il GSE permette lo scambio sul posto, regolato dalla Delibera ARG/elt 74/08, una particolare modalità di valorizzazione dellâenergia che consente di immettere in rete lâenergia elettrica prodotta ma non direttamente autoconsumata, per poi prelevarla in un momento differente da quello in cui avviene la produzione.
Eâ detraibile al 50%?
Lâinstallazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica rientra tra i lavori agevolabili, in quanto basato sullâimpiego di fonti rinnovabili di energia (risoluzione dellâAgenzia delle Entrate 22/E del 02/04/2013). Per usufruire della detrazione è comunque necessario che lâimpianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dellâabitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc…) e, quindi, che lo stesso sia posto direttamente al servizio dellâabitazione.
Quanto costa un impianto?
Attualmente il costo di un impianto fotovoltaico si aggira intorno ai 2.000-2.500 euro per ogni kW prodotto, e servono approssimativamente 5-6 mq di pannelli fotovoltaici per ogni kW di energia elettrica.
Quanto è il guadagno?
Con un impianto FV di tipo grid-connected, cioè connesso alla rete Enel con un allaccio monofase in bassa tensione (240 Volt), costituito da 18 moduli che occupano una superficie di 22 mq ed hanno una potenza pari a 4,3 kW di picco, si realizza una produzione di energia annua di 5.680 kWh (1.325 kWh/kW). Tale impianto ha un costo di 10.000 euro circa. Ora ipotizzando un consumo elettrico di 3.285 kWh annui, utilizzando il meccanismo dello scambio sul posto per il surplus dâenergia prodotto (5.680-3.285=2.395), e sfruttando le detrazioni del 50% sul costo iniziale dellâimpianto (recuperabile in 10 anni), il capitale iniziale investito si recupera dopo 9 anni, guadagnando inoltre fino a 10.000 euro al 20 anno, con un tasso di rendimento (dâinteresse) del 12,8%. Conviene e fa bene, allora convertiamoci al solare!
Qui sotto è riportato lâarticolo pubblicato sul giornale âLa Piazzaâ nel numero di Settembre 2014 (Anno XI â Numero 8), consultabile in questa pagnia web.
La normativa sugli impianti termici cambia continuamente, infatti lâultima legge è uscita a luglio 2014, e rischia di creare numerosi dubbi sulla corretta modalità di installazione delle caldaie, ed in particolare sullo scarico dei fumi a parete oppure a camino con sbocco sopra il tetto. Allora proviamo a chiarirci le idee !
Norme precedenti
La Legge 221/2012 permetteva di scaricare i fumi a parete, in edifici costituiti da più unità immobiliari, se si installava una caldaia a condensazione, ma poi è intervenuta la Legge 90/2013 che ammette anche generatori di calore appartenenti alle classi 4 e 5.
Obbligo di scarico a tetto
Gli impianti termici installati successivamente al 31/08/2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. Questa imposizione è introdotta dallâarticolo 17-bis della Legge 90/2013, che converte con modificazioni il DL 63/2013, introducendo i commi 9, 9-bis, 9-ter e 9-quater nellâarticolo 5 del DPR 412/1993, poi variato ancora dal DLgs 102/2014 (che dedalo di modifiche!).
Deroghe per scarico a parete
Eâ permesso derogare dallâobbligo di scarico dei fumi a tetto in questi casi:
a) quando si procede alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente al 31/08/2013 con scarico a parete (villini);
b) se la realizzazione della canna fumaria risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento (centro storico);
c) laddove il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto;
d) qualora si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari (condomini), qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini con sbocco sopra il tetto dell’edificio;
e) se vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore.
Condizioni per scarico a parete
Eâ possibile accedere alle deroghe per lo scarico a parete dei fumi della caldaia solo rispettando questi obblighi:
– nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a camera stagna con rendimento superiore al 93,1 % (per una potenza del generatore di 35 kW);
– nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare generatori di calore a gas a condensazione (con emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh);
– per la lettera e), installare generatori di calore a gas a condensazione (con emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh), e pompe di calore ad alto rendimento;
– comunque serve sempre posizionare i terminali di scarico in conformità alla norma UNI 7129.
News su Contabilizzazione del calore
La Legge Regionale 66/2009 (articolo 5 comma 2) impone entro il 31/12/2014 i seguenti adeguamenti degli impianti termici:
– le stufe e i camini chiusi a biomassa legnosa devono garantire un rendimento > 63 %;
– gli impianti di riscaldamento a combustibili non gassosi devono essere convertiti a metano o GPL;
– gli impianti di riscaldamento condominiali esistenti devono essere ristrutturati secondo le tecnologie della termoregolazione della temperatura degli ambienti e contabilizzazione del calore utilizzato.
Infine già dal 2009 gli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici e condominiali, di nuova costruzione o sottoposti ad interventi di ristrutturazione generale, devono essere realizzati con caldaie di nuova generazione ad alto rendimento, possibilmente integrate da pannelli solari, e secondo la tecnologia degli impianti centralizzati con termoregolazione della temperatura degli ambienti e contabilizzazione del calore utilizzato.