Classe energetica negli annunci immobiliari

Continua il percorso di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui consumi energetici assorbiti per il riscaldamento degli immobili del patrimonio edilizio italiano, in tale senso lo stato ha stabilito una serie di interventi normativi indirizzati a rendere sensibile l’opinione pubblica sulle prestazioni energetiche degli immobili e contemporaneamente ad agevolare gli interventi di ristrutturazione edilizia energetica.
A tal riguardo l’articolo 13 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 28/2011 modifica l’articolo 6 del D.Lgs. 192/2005 introducendo dal 01/01/2012, con il comma 2-quater, l’obbligo di riportare negli annunci commerciali di vendita l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica dell’immobile.
Tale vincolo è valido per tutti i trasferimenti a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, anche per gli annunci pubblicati online e quelli relativi alle vendite giudiziarie.

Distacco dalla caldaia condominiale

L’articolo 4 del DPR 59/2009 definisce i criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti, per gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, e per potenze nominali del generatore di calore dell’impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW, indicando come preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti; le cause tecniche o di forza maggiore per ricorrere ad eventuali interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa devono essere dichiarate nella relazione sui consumi energetici.

La relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, deve essere conforme all’articolo 28 comma 1 della Legge 10/1991.

Il distacco unilaterale del singolo condomino compromette quasi sempre l’equilibrio termico dell’edificio ed un aggravio di spese di esercizio e conservazione sui restanti condomini.

La soluzione migliore è quella di ristrutturare l’impianto termico predisponendo gli interventi necessari per effettuare la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa. Ciò permette di aumentare enormemente il rendimento dell’impianto, ridurre le emissioni di CO2, limitare i consumi di combustibile e contabilizzare il calore usato dal singolo condominio, con enormi benefici economici.

Serra solare

Il Comune di Roma ha modificato i requisiti necessari per la realizzazione dei sistemi bioclimatici passivi (serre solari captanti) attraverso la Delibera del Consiglio Comunale DCC 7/2011 del 14/02/2011, introducendo nuove condizioni per l’ottenimento del relativo titolo abilitativo alla costruzione della serra solare.

I vincoli aggiunti sono più restrittivi di quelli previsti dall’articolo 12 della Legge Regionale 6/2008, che permetteva serre solari con vincolo di destinazione e diimensioni non superiori al 15% della superficie utile dell’unità abitativa realizzata, attraverso la dimostrazione del contenimento del consumo energetico conseguito, anche in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 192/2005.

La DCC 7/2011 specifica che i sistemi bioclimatici passivi, come le serre captanti, nonché altri spazi strettamente funzionali al risparmio energetico per la captazione e lo sfruttamento dell’energia solare e il guadagno termico solare negli edifici, non sono computati nel calcolo dei volumi e delle superfici utili lorde (S.U.L.) ammissibili, ma obbliga al rispetto delle seguenti condizioni:
– dimostrino, attraverso calcoli energetici che il progettista dovrà allegare al progetto, la loro funzione di riduzione del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale di una quantità pari ad almeno il 10%, attraverso lo sfruttamento passivo e/o attivo dell’energia solare;
– le dimensioni in pianta non siano superiori al 15% della superficie utile dell’unità immobiliare connessa o dell’unità edilizia oggetto dell’intervento;
– la formazione della serra non deve determinare nuovi locali riscaldati o comunque locali idonei a consentire la presenza continuativa di persone (locali di abitazione permanente o non permanente, luoghi di lavoro, etc.);
– i locali retrostanti mantengano il prescritto rapporto di illuminazione e aerazione naturale diretta;
– se dotati di superfici vetrate siano provvisti di opportune schermature e/o dispositivi mobili e rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo;
– il progetto deve valutare il guadagno energetico, tenuto conto dell’irraggiamento solare, calcolato secondo la normativa UNI, su tutta la stagione di riscaldamento. Come guadagno si intende la differenza tra energia dispersa in assenza del sistema bioclimatico e quella dispersa in presenza del sistema stesso;
– nel caso di serre solari, queste devono essere integrate prioritariamente nella facciata esposta nell’angolo compreso tra sud/est e sud/ovest.

Il Progetto di valutazione del guadagno energetico, redatto da tecnico abilitato esperto in Certificazione energetica, deve tenere in considerazione non solo la trasmittanza termica della nuova struttura disperdente ma anche l’irraggiamento solare in funzione della sua esposizione, calcolando la riduzione del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale conseguito sull’intera unità immobiliare.

Competenze certificatore energetico

L’articolo 1 comma 1 del DM 26/10/2007 modifica l’articolo 1 comma 6 del DM 19/02/2007 che stabilisce le competenze necessarie per svolgere i compiti di tecnico abilitato alla Certificazione energetica degli edifici.

Precedentemente per tecnico abilitato si intendeva un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero, ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali.

Il Decreto 26/10/2007 ha modificato questa definizione intendendo per soggetto abilitato alla progettazione di edifici, ed impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, un iscritto agli specifici ordini e collegi professionali.

Ciò significa che le condizioni per svolgere i compiti di tecnico abilitato alla Certificazione energetica degli edifici possono essere ricondotte a questi punti:
– iscrizione agli specifici ordini e collegi professionali;
– possesso di competenze accumulate durante l’iter formativo, assimilate attraverso l’esperienza professionale oppure con corsi di aggiornamento.

Legge regionale 6/2008 su bioedilizia

A seguito del DLgs 192/2005, in materia di risparmio dei consumi energetici, è entrata in vigore nel Lazio la Legge Regionale 6/2008, che prescrive una serie di obblighi riguardo la salvaguardia delle risorse idriche (articolo 4), l’obbligo d’installazione di impianti a fonti energetiche rinnovabili (articolo 5) ed elementi di architettura sostenibile e bioedilizia (articolo 6).
Si riporta un estratto del testo della LR 6/2008.

Articolo 4 – Risparmio idrico
2. Negli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, è obbligatorio:
a) il recupero delle acque piovane e delle acque grigie ed il riutilizzo delle stesse;
b) l’installazione di cassette d’acqua per water con scarichi differenziati;
c) l’installazione di rubinetteria dotata di miscelatore aria ed acqua;
d) l’impiego, nelle sistemazioni delle superfici esterne, di pavimentazioni drenanti.

Articolo 5 – Fonti energetiche rinnovabili
1. Negli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica è obbligatoria l’installazione di impianti per il ricorso a fonti energetiche rinnovabili al fine di soddisfare:
a) il fabbisogno di acqua calda dell’edificio per usi igienico sanitari in misura non inferiore al 50 per cento;
b) il fabbisogno di energia elettrica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità immobiliare.

Articolo 6 – Recupero delle tradizioni costruttive biosostenibili
1. Al fine di preservare l’identità storica e culturale del patrimonio edilizio e architettonico e le relative tradizioni e tecniche costruttive e tipologiche, gli elementi costruttivi presenti negli edifici storici e nell’edilizia tradizionale locale e/o rurale che trovano piena rispondenza nei principi dell’architettura sostenibile e della bioedilizia ai sensi della presente legge devono essere preservati.

ACE obbligatorio 2011

Dal 2011 l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) è di nuovo obbligatorio.
La normativa si sta lentamente adeguando alle sollecitazioni che provengono dalla Comunità Europea per limitare i consumi energetici (altissimi ed insostenibili sia per il riscaldamento che per il raffrescamento delle abitazioni), su questa strada la redazione obbligatoria dell’ACE è il primo passo per la sensibilizzazione ed educazione ad un buon comportamento eco-sostenibile.

L’articolo 13 del D.Lgs. 28/2011 (Decreto Rinnovabili) introduce il nuovo comma 2-ter nell’art. 6 del DLgs. 192/2005 che inserisce nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari un’apposita clausola con la quale l’acquirente da atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici.

Dal 01/01/2012 il nuovo comma 2-quater (sempre inserito dal D.Lgs. 28/2011) obbliga gli annunci commerciali di vendita a riportare l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica, nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari.

Tutto ciò a seguito dall’apertura di una procedura di infrazione a carico dello Stato Italiano, che con la Legge 133/2008 (in difformità rispetto alla Direttiva Comunitaria) aveva abrogato i commi 3 e 4 dell’art. 6 e i commi 8 e 9 dell’art. 15 del Decreto Legislativo 192/2005, i quali prevedevano l’obbligo di allegazione dell’attestato di qualificazione energetica agli atti di trasferimento a titolo oneroso degli immobili.

Pertanto, la migliore e più corretta interpretazione della normativa (in senso sostanziale) suggerisce di inserire nella clausola specifici riferimenti alla documentazione consegnata (numeri di identificazione, data, autore dell’ACE).

Prescrizioni caldaie 2011

Il DLgs 192/2005 nell’articolo 4 comma 5 (ex allegato I) come modificato dal DPR 59/2009 prescrive che per tutte le categorie di edifici, nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, si procede al calcolo del rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico e alla verifica che lo stesso risulti superiore al valore limite individuabile con l’espressione, indicato al punto 5 dell’allegato C, qui sotto riportata:

Rendimento = (75 + 3 log Pn) %
dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW.

Inoltre il DLgs 192/2005 nell’articolo 4 comma 14 (ex allegato I) come modificato dal DPR 59/2009 obbliga tutte le categorie di edifici, nel caso di edifici di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti, e nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, è prescritto:

a) in assenza di produzione di acqua calda sanitaria ed in presenza di acqua di alimentazione dell’impianto con durezza temporanea maggiore o uguale a 25 gradi francesi:
1) un trattamento chimico di condizionamento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva minore o uguale a 100 kW;
2) un trattamento di addolcimento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva compresa tra 100 e 350 kW;

b) nel caso di produzione di acqua calda sanitaria le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), valgono in presenza di acqua di alimentazione dell’impianto con durezza temporanea maggiore di 15 gradi francesi. Per quanto riguarda i predetti trattamenti si fa riferimento alla norma tecnica UNI 8065.

L.R. 6/2008 su bioedilizia

La Legge Regionale 6/2008 nell’articolo 4 comma 2 prevede, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, di cui rispettivamente all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f) del DPR 380/2001 questi obblighi:
a) il recupero delle acque piovane e delle acque grigie ed il riutilizzo delle stesse per gli usi compatibili, tramite la realizzazione di appositi sistemi integrativi di raccolta, filtraggio ed erogazione;
b) l’installazione di cassette d’acqua per water con scarichi differenziati;
c) l’installazione di rubinetteria dotata di miscelatore aria ed acqua;
d) l’impiego, nelle sistemazioni delle superfici esterne dei lotti edificabili, di pavimentazioni drenanti nel caso di copertura superiore al 50 per cento della superficie stessa, al fine di conservare la naturalità e la permeabilità del sito e di mitigare l’effetto noto come isola di calore.

L’articolo 5 impone, negli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica di cui, rispettivamente, all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.P.R. 380/2001, l’obbligo dell’installazione di impianti per il ricorso a fonti energetiche rinnovabili al fine di soddisfare:
a) il fabbisogno di acqua calda dell’edificio per usi igienico sanitari in misura non inferiore al 50 per cento;
b) il fabbisogno di energia elettrica in misura non inferiore a 1 kW per ciascuna unità immobiliare e non inferiore a 5 kW per i fabbricati industriali, commerciali e di servizio di estensione superficiale di almeno 100 metri quadrati.
Per questi interventi è necessario curare l’integrazione con le strutture del fabbricato o del quartiere.

Sono fatti salvi i limiti previsti da vincoli relativi a beni culturali, ambientali e paesaggistici, così come, nel caso di ristrutturazioni edilizie, eventuali impedimenti tecnici adeguatamente documentati relativi agli interventi per il recupero ed il riutilizzo delle acque piovane e grigie.

Detrazioni 55% a cavallo tra 2010 e 2011

L’articolo 29 del DL 158/2008 coordinato con la Legge di conversione 2/2009, introduce l’obbligo di inviare una comunicazione per via telematica all’Agenzia delle Entrate attraverso il loro sito per coloro che eseguono i lavori “a cavallo” tra un anno e l’altro (es. coloro che hanno iniziato i lavori nel 2010 e li concludono nel 2011 e contemporaneamente hanno effettuato almeno un pagamento nel 2010). Il modello di comunicazione è stato approvata con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 06/05/2009.
Il nuovo modello deve essere presentato:
– in via telematica, con riferimento ai soli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d’imposta, per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati;
– per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d’imposta, inviando un modello
per ciascun periodo d’imposta.
Non deve essere presentato:
– se i lavori sono iniziati e si sono conclusi nel medesimo periodo d’imposta;
– se nel periodo d’imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese.
Invece, riguardo ai termini di presentazione, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio.
Per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d’imposta, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2009 sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di comunicazione per lavori concernenti gli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta.
La mancata osservanza del termine previsto per l’invio del modello o l’omessa trasmissione dello stesso, non comportano la decadenza dal beneficio fiscale. Per queste violazioni, però, si applica la sanzione prevista dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997 (da 258 a 2.065 euro).

Obbligo Fonti rinnovabili 2011

Il comma 289 dell’articolo 1 della legge 244/2007 (Finanziaria 2008) vincolava i regolamenti edilizi a prevedere, ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il comma 1-octies dell’articolo 29 della Legge di conversione 14/2009 del DL 207/2008 (Milleproroghe) posticipa al 01/01/ 2010 la scadenza del 01/01/2009 entro la quale i regolamenti edilizi comunali avrebbero dovuto vincolare il rilascio del permesso di costruire, per gli edifici di nuova costruzione, all’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. La legge di conversione del DL 194/2009 (Milleproroghe) differisce nuovamente dal 01/01/2010 al 01/01/2011 la scadenza entro la quale il permesso di costruire per i nuovi edifici è subordinato all’installazione di impianti da fonti rinnovabili (Obbligo Fonti rinnovabili 2011).

Una bozza di Decreto Legislativo del Consiglio dei Ministri sulla promozione delle fonti rinnovabili, attuativo della Direttiva 2009/28/CE, che definisce gli strumenti, gli incentivi e le norme per il raggiungimento degli obiettivi al 2020 in materia di sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, ritorna sull’argomento.

L’articolo 9 di questo provvedimento disciplina l’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici. Nelle nuove costruzioni e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti dovranno essere utilizzate fonti rinnovabili per soddisfare i consumi di calore, elettricità e per il raffrescamento secondo le seguenti percentuali:
a) il 20% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata entro il primo anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
b) il 30% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata entro l’anno successivo a quello indicato alla lettera a);
c) il 40% quando il titolo edilizio è rilasciato entro l’anno successivo all’anno indicato alla lettera b);
d) il 50% quando il titolo edilizio è rilasciato entro l’anno successivo all’anno indicato alla lettera c).