Obbligo dotazione attestato di certificazione energetica

L’articolo 6 commi 3 e 4 del D.Lgs. 192/2005 obbligava di allegare, nel caso di compravendita dell’intero immobile o della singola unità immobiliare, l’attestato di certificazione energetica all’atto di compravendita, in originale o copia autenticata; inoltre nel caso di locazione, l’attestato di certificazione energetica doveva essere messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all’originale in suo possesso (Obbligo dotazione attestato di certificazione energetica).

Il DL 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge 133/2008, ha soppresso l’obbligo (articolo 35) di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita degli immobili, ed in caso di locazione, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l’attestato di certificazione energetica.
Sono stati abrogati anche i commi 8 e 9 dell’articolo 15 del D.Lgs. 192/2005, che prevedevano le sanzioni relative alla mancata trasmissione della certificazione in caso di cessione (definitiva o in locazione) dell’immobile.

Comunque, ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. 192/2005, sussiste ancora l’obbligo di dotare gli immobili dell’attestato di certificazione energetica, secondo le seguenti scadenze:
– dal 01/07/2007, per gli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile;
– dal 01/07/2008, per gli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile con l’esclusione delle singole unità immobiliari;
– dal 01/07/2009 per le singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.

L’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica ai contratti di compravendita e di consegnare l’attestato per le locazioni continua tuttavia a sussistere in quelle regioni che lo hanno imposto con proprie leggi (Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana).

Nuovi limiti di trasmittanza termica dei vetri

L’articolo 7 comma 1 del D.Lgs. 56/2010 modifica il D.Lgs. 192/2005 e, di conseguenza, il Dlgs 311/2006, anticipando dal 01/01/2011 al 01/07/2010 i limiti di trasmittanza termica dei vetri previsti dal D.Lgs. 192/2005 e dal D.Lgs. 311/2006 concernenti il rendimento energetico in edilizia (Nuovi limiti di trasmittanza termica dei vetri).

Intervenendo sull’allegato C, paragrafo 4, tabella 4.b, terza colonna, il D.Lgs. 56/2010 anticipa di sei mesi i più restrittivi valori limite della trasmittanza centrale termica U dei vetri espressa in W/m2K.

I valori (espressi in W/m2K) in vigore dal 01/07/2010 in funzione della zona climatica sono i seguenti:
A – 3,7
B – 2,7
C – 2,1
D – 1,9
E – 1,7
F – 1,3

Il provvedimento è entrato in vigore il 06/05/2010.

Obblighi consumi energetici nuovi edifici

Il DLgs 192/2005, come modificato dal DPR 59/2009, definisce gli obblighi da rispettare ai fini del contenimento dei consumi energetici per la progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati (art. 3 co. 1 lett. a) (Obblighi consumi energetici nuovi edifici).

Nel caso di nuove costruzioni si procede, in sede progettuale alla determinazione dei seguenti parametri ed alla verifica dei limiti imposti (all. I art. 11 co. 1):

a) indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPi);

b) rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico;

c) trasmittanza termica delle diverse strutture edilizie opache e delle chiusure trasparenti che delimitano l’edificio.

Il progettista termo-tecnico, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva, nel caso di edifici di nuova costruzione verificano (all. I art. 11 co. 9):

a) l’efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate;

b) il valore medio mensile dell’irradianza sul piano orizzontale ed il valore della massa superficiale Ms delle pareti opache verticali;

c) la ventilazione naturale dell’edificio;

Per immobili di superficie utile superiore a 1000 m2 al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva, nel caso di edifici di nuova costruzione, è resa obbligatoria la presenza di sistemi schermanti esterni (all. I art. 11 co. 10).

Obblighi Ampliamenti e Ristrutturazioni

L’art. 3 comma 4 della Legge Regionale 21/2009 impone che il gli ampliamenti devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal Decreto Legislativo 192/2005 nonché dalla Legge Regionale 6/2008 (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia) e successive modifiche (Obblighi Ampliamenti e Ristrutturazioni).

Il DLgs 192/2005 impone (art. 3 co. 2 lett. C n. 1 ) il rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali:
1) ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio e ampliamenti volumetrici inferiori al 20%;

Gli obblighi da rispettare sono elencati nell’Allegato I (Articolo 11) come sostituito Dal DPR 59/09:
a) il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache verticali, a ponte termico corretto, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella tabella 2 al punto 2 dell’allegato C al presente decreto in funzione della fascia climatica di riferimento;
b) il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache orizzontali o inclinate, a ponte termico corretto, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, deve essere inferiore o uguale a quello riportato in tabella 3 al punto 3 dell’allegato C al presente decreto in funzione della fascia climatica di riferimento;
c) il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure trasparenti, comprensive dell’infisso, deve rispettare i limiti riportati nelle tabelle 4a e 4b al punto 4 dell’allegato C al presente decreto;
d) il progettista valuta puntualmente e documenta l’efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate, esterni o interni, tali da ridurre l’apporto di calore per irraggiamento solare;
e) il progettista verifica, in tutte le zone climatiche ad esclusione della F, per le località nelle quali il valore medio mensile dell’irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione estiva, Im,s, sia maggiore o uguale a 290 W/m2, che il valore della massa superficiale Ms delle pareti opache verticali, orizzontali o inclinate, sia superiore a 230 kg/m2;
f) il progettista utilizza al meglio le condizioni ambientali esterne e le caratteristiche distributive degli spazi per favorire la ventilazione naturale dell’edificio
g) è resa obbligatoria la presenza di sistemi schermanti esterni.

Le nuove costruzioni devono rispettare anche l’obbligo di istallare impianti da fonti rinnovabili.

Adempimenti 2010 detrazioni 55%

Sono stati introdotti nuovi adempimenti per ottenere la detrazione del 55%, agevolazioni introdotte dalla Legge 296/2006 (Finanziaria per il 2007), articolo 1 commi 344, 345, 346 e 347, così come modificata dal DM del 19/02/2007, dalla Legge 244/2007, dal DL 185/2008, dalla Legge 2/2009 e dal DM del 06/08/2009 (Adempimenti 2010 detrazioni 55%).

Infatti il Decreto Anticrisi (Legge 2/2009) ha introdotto l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai lavori per i quali si intende avvalersi della detrazione del 55% (riqualificazione energetica) che proseguono oltre il periodo d’imposta (che per persone fisiche coincide con l’anno solare).
Le prime comunicazioni dovranno essere inviate all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, entro il 31 marzo 2010, indicando le spese sostenute nel 2009, qualora i lavori non siano già terminati entro il 31 dicembre 2009.

Inoltre dal 2009 la detrazione dovrà essere ripartita obbligatoriamente in 5 anni e non più da 3 a 10 a scelta del contribuente, come in precedenza. La scadenza per usufruire delle agevolazioni per la riqualificazione energetica è il 31/12/2010, infatti l’ultima finanziaria non ha prorogato l’incentivo fiscale.

Le modalità di presentazione del nuovo modello sono le seguenti:
a) deve essere presentato con riferimento ai soli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d’imposta, per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati;
b) per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d’imposta, deve essere presentato un modello per ciascun periodo d’imposta, mentre NON deve essere presentato qualora i lavori siano iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta;
c) il modello NON deve essere presentato se nel periodo d’imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese.

Restano validi gli adempimenti finora in vigore.

Detrazioni 55% per risparmio energetico

Le agevolazioni sono state introdotte dall’articolo 1 commi 344, 345, 346 e 347, della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) così come modificata dal DM del 19/02/2007, dalla Legge 244/2007, dal DL 185/2008, dalla Legge 2/2009 e dal DM del 06/08/2009 (detrazioni 55% per risparmio energetico).

Chi può usufruire degli incentivi?
La detrazione dall’imposta sul reddito spetta per qualsiasi tipo di edificio accatastato esistente a:
– persone fisiche;
– soggetti che conseguono reddito d’impresa
– anche familiari, conviventi, che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori.

Quali interventi di risparmio energetico sono incentivati?
1. ristrutturazione globale dell’edificio per ridurre il consumo energetico;
2. rifacimento coperture per ridurre il consumo energetico;
3. ristrutturazione pavimenti per ridurre il consumo energetico;
4. fornitura e messa in opera di materiale coibente su muri, e di materiali ordinari necessari, incluso demolizione e ricostruzione dell’elemento edilizio;
5. sostituzione della caldaia attraverso smontaggio e dismissione dell’impianto esistente, comprese le opere murarie necessarie per la sostituzione;
6. impianti geotermici a bassa entalpia e termocamini a biomassa;
7. istallazione pannelli solari termici per l’acqua calda sanitaria;
8. prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi.

Come ottenere le detrazioni?
Gli adempimenti da ottemperare sono i seguenti:
a) Relazione Tecnica sulle Dispersioni energetiche di un tecnico abilitato;
b) Attestato di Certificazione Energetica di un tecnico abilitato;
c) Asseverazione di un tecnico abilitato ai pertinenti requisiti richiesti;
d) Trasmissione dei dati all’ENEA entro novanta giorni (Allegato A ed E);
e) Effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
f) Richiedere tutte le fatture;
g) Conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, la documentazione.

Quanto si risparmia?
Ipotizzando un costo approssimativo di €. 10.000 per l’intervento di risparmio energetico (nel rispetto dei requisiti richiesti dalla legge), grazie agli incentivi statali del 55% sull’imposta lorda, nei successivi 5 anni non si pagano €. 5.500 di IRPEF (1.100 € di tasse detraibili annualmente per 5 anni in sede di dichiarazione dei redditi), ciò equivale ad un costo reale dell’intervento di €. 4.500 !!!

Obbligo fonti rinnovabili per i nuovi edifici

Dal 01/01/2010 le fonti rinnovabili sono obbligatorie sulle nuove costruzioni. Il permesso di costruire è subordinato all’installazione di impianti da fonti rinnovabili che producano almeno 1 kW per unità abitativa.

L’articolo 1 comma 289 della Finanziaria 2008 stabiliva l’obbligo di istallare impianti da fonti rinnovabili ai fini del rilascio del permesso di costruire per i nuovi edifici e fissava al 01/01/2009 la scadenza per adeguare i regolamenti edilizi comunali; successivamente l’articolo 29 comma 1-octies della Legge 14/2009, Legge di conversione del DL 207/2008 (Milleproroghe), ha differito il termine al 01/01/2010.

La norma modifica l’articolo 4, comma 1-bis, del Testo Unico dell’edilizia (DPR 380/2001) prevedendo che nei regolamenti edilizi, ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli edifici di nuova costruzione, sia prevista l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW.

Anche nel Comune di Roma per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, è obbligatoria l’installazione di impianti per il ricorso a fonti energetiche rinnovabili al fine di soddisfare le seguenti condizioni:
a) il fabbisogno di acqua calda dell’edificio per usi igienico sanitari in misura non inferiore al 50 per cento;
b) il fabbisogno di energia elettrica in misura non inferiore a 1 kW per ciascuna unità immobiliare e non inferiore a 5 kW per i fabbricati industriali, commerciali e di servizio di estensione superficiale di almeno 100 metri quadrati.

Il certificato energetico del nuovo edificio deve documentare l’uso delle fonti rinnovabili.

Obbligo Certificato Energetico per nuove costruzioni

E’ obbligatoria la dotazione del Certificato Energetico (attestato di certificazione energetica) per gli immobili di nuova costruzione, realizzati con permesso di costruire o DIA, rispettivamente richiesto e presentata dopo l’8 ottobre 2005, a carico del costruttore o del venditore, in conformità all’articolo 6 comma 1 del DLgs 192/2005.

Il comma 288 della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) subordina il rilascio del permesso di costruire alla certificazione energetica dell’edificio, nonché delle caratteristiche strutturali dell’immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.

Anche il DPR 59/2009 impone che i calcoli e le verifiche relative alle prestazioni energetiche siano inseriti in una relazione che attesti la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e degli impianti termici, inoltre ai sensi dell’art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell’edificio deve depositare tale documento presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori.

Senza l’attestato di certificazione energetica (ACE) non possono essere acquisite né una regolare ed efficace dichiarazione di fine lavori né l’agibilità.

Obbligo Certificato Energetico nelle compravendite e locazioni

Nel caso di vendita di qualsiasi immobile è obbligatorio redigere il Certificato Energetico (attestato di certificazione energetica) da consegnare al compratore, non è più necessario allegarlo al rogito.

L’art. 6 comma 3 e 4 del DLgs 192/2005 come modificato dal DLgs 311/2006 obbligava alla redazione dell’attestato di certificazione energetica (ACE) nel caso di trasferimento a titolo oneroso (compravendita). La prescrizione del DLgs 192/2005 di allegare l’attestato all’atto notarile di rogito è stata abrogata con l’art. 35, comma 2 bis, del DL 112/2008 convertito nella Legge 133/2008. Bisogna specificare che su questa ultima norma è in corso una procedura di infrazione della Commissione europea.

Resta valido comunque l’obbligo di redigere l’attestato di certificazione energetica ai sensi dell’art. 6 comma 1-bis del DLgs 192/2005.