Nuovo modello per piccoli impianti fotovoltaici

Decorsi 180 dell’entrata in vigore del DM 19/05/2015, e quindi dal 24/11/2015, sarà utilizzato il nuovo modello unico per la realizzazione, la connessione e la messa in esercizio degli impianti aventi le seguenti caratteristiche:
– essere realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
– avere potenza nominale non superiore a 20 kW;
– avere potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
– essere tra quelli per i quali sia contestualmente richiesto l’accesso al regime di scambio sul posto;
– essere realizzati sui tetti degli edifici con le modalità previste dall’articolo 7-bis comma 5 del D.Lgs 28/2011;
– non essere in presenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo;
– essere aderenti o integrati, ossia l’installazione non è subordinata all’acquisizione di atti amministrativi di assenso, inclusa l’autorizzazione paesaggistica.

Come si compila?
Il modello unico è composto di 2 parti. La trasmissione è solo per via informatica.
Prima dell’inizio dei lavori, il soggetto richiedente trasmette al gestore di rete i dati indicati nella parte I del modello unico.
Dopo la fine dei lavori, il soggetto richiedente invia al gestore di rete i dati indicati nella parte II del modello unico.
Nella parte I del modello, da inviare prima dell’inizio dei lavori, sono richiesti i seguenti elementi:
– dati anagrafici del richiedente e titolarità del diritto;
– data di inizio dei lavori, caratteristiche tecniche dell’impianto e dati catastali dell’immobile interessato;
– dati per procedere all’addebito dei costi di connessione (IBAN, carta di credito, addebito in bolletta).
Al modello unico trasmesso al gestore devono essere allegati anche questi documenti:
– schema elettrico unifilare dell’impianto;
– scansione di un documento d’identità;
– eventuale delega alla presentazione della domanda.
Nella parte II del modello, da inviare ad intervento concluso, vanno indicati:
– la data di ultimazione dei lavori;
– la dichiarazione di corretta esecuzione dei lavori;
– la conformità dell’impianto;
– la conoscenza del contratto e del regolamento di esercizio.

Gazebo sul terrazzo

I Gazebo e gli arredi possono essere posizionati sui terrazzi senza dover chiedere alcuna autorizzazione, lo precisa la sentenza 177/2015 del Consiglio di Stato. Questo è invece vietato per il lastrico solare, non adatto ad ospitare persone in sicurezza
Infatti, per poter essere utilizzato dalle persone come spazio aperto per il tempo libero, la copertura deve essere classificata come terrazzo e non come lastrico solare.

Qual è la differenza tra lastrico solare e terrazzo?
Se dagli elementi architettonici, strutturali e progettuali, come ad esempio la presenza di parapetti, dalle caratteristiche costruttive e dalla capacità portante si desume che la superficie è idonea al sostegno e alla sosta delle persone, allora si è in presenza di un terrazzo.
Ad esempio la capacità portante deve essere 400-500 Kg/mq, corrispondente ad un affollamento consistente, ed inoltre devono essere presenti parapetti solidi.
Da sottolineare che la destinazione d’uso e la regolarità urbanistico-edilizia non si possono desumere dalle planimetrie catastali, utili solo ad una classificazione di ordine tributario.

Moduli unificati CIL e CILA

Il 18/12/2014 la Conferenza Unificata tra Stato, Regioni e Comuni ha approvato i modelli unici per l’edilizia CIL (Comunicazione Inizio Lavori) e CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata).
Il modello CIL deve essere presentato quando si eseguono lavori di edilizia libera, quali:
– realizzazione di opere temporanee (da rimuovere entro 90 giorni)
– realizzazione di opere di pavimentazione e finitura degli spazi esterni
– installazione di pannelli solari o fotovoltaici
– installazione di singoli generatori eolici con altezza non superiore a 1,5 metri
– realizzazione di opere per l’arredo delle parti pertinenziali degli edifici
– realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro
Il modello CILA deve essere presentato nei seguenti casi:
– interventi di manutenzione straordinaria non riguardanti parti strutturali
– interventi di frazionamento o di accorpamento di unità immobiliari, senza cambio di destinazione d’uso e senza aumento di volumetria
In entrambi i casi i lavori possono incominciare il giorno stesso in cui viene presentata la comunicazione al Comune.
La Regione Lazio ha approvato i moduli edilizi unificati CIL e CILA ocn l’atto n. G01308 del 13/02/2015.

Nuovo sportello unico per l’edilizia

La Legge 134/2012 (legge sviluppo) ha introdotto lo scorso agosto una serie di semplificazioni per l’ottenimento dell’autorizzazioni edilizie, che entrano in vigore il 12 febbraio 2013. Infatti ora sono più semplici le procedure per il rilascio del permesso di costruire e della DIA.

L’interessato,  per avere il titolo abilitativo, dovrà interfacciarsi solo con il SUE (Sportello Unico per l’Edilizia) che reperirà i pareri ed i nulla osta di tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, direttamente oppure tramite una conferenza di servizi, riducendo i tempi e gli adempimenti burocratici.

Tra i documenti che devono essere acquisiti rientrano gli atti per il rilascio del permesso di costruire come il parere della ASL, quello dei vigili del fuoco, le autorizzazioni del genio civile per le costruzioni in zone sismiche,  l’assenso dell’amministrazione militare nelle aree contigue alle zone militari, l’autorizzazione della dogana, il nulla osta paesaggistico, ecc.. .

Non sarà più necessario allegare alle domande i documenti che sono già a disposizione dell’Amministrazione. Inoltre, se entro 60 giorni non si è trovato un accordo, il responsabile dello Sportello Unico indice la Conferenza di Servizi alla quale possono non intervenire le amministrazioni che intendono esprimere parere positivo.

Validità Permesso di costruire

Il permesso di costruire ha una sua precisa efficacia temporale, come specificato nell’articolo 15 del DPR 380/2001, dopo la quale il titolo abilitativi decade. I termini di inizio e di ultimazione dei lavori sono indicati nella stessa autorizzazione del permesso di costruire.

Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall’inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso.

Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

Serra solare captante

La serra captante è un sistema bioclimatico passivo, strettamente funzionali al risparmio energetico per la captazione e lo sfruttamento dell’energia solare e il guadagno termico solare negli edifici. In genere queste soluzioni devono rispettare le seguenti condizioni:
– reale riduzione del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale attraverso lo sfruttamento passivo dell’energia solare;
– la formazione della serra non deve determinare nuovi locali riscaldati;
– i locali retrostanti mantengano il prescritto rapporto di illuminazione e aerazione naturale diretta;
– se dotati di superfici vetrate siano provvisti di opportune schermature e/o dispositivi mobili e rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo;
– le serre solari devono essere integrate prioritariamente nella facciata esposta nell’angolo compreso tra sud/est e sud/ovest.

La Legge della Regione Lazio 6/2008 delibera una serie di interventi in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia, al fine di favorire la realizzazione di edifici a basso consumo energetico, tra cui la possibilità di scomputare, dalla determinazione dell’indice di fabbricabilità fissato dallo strumento urbanistico comunale, le serre solari con vincolo di destinazione e, comunque, di dimensioni non superiori al 15% della superficie utile dell’unità abitativa realizzata.

Tale contenimento del consumo energetico realizzato con la serra solare captante deve essere dimostrato nell’ambito della documentazione tecnica richiesta per il titolo abilitativo, anche in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 192/2005.

In mancanza di adeguamento da parte dei comuni dei propri regolamenti edilizi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge della Regione Lazio 6/2008, le disposizioni sulle serre solari trovano comunque applicazione.

Piano Casa Lazio scadenze

Gli interventi della Legge Regionale 21/2009 (Piano Casa Lazio), modificata dalla Legge Regionale 10/2011, di cui agli articoli 3 (Interventi di ampliamento degli edifici), 3 bis (Incentivi per l’adeguamento sismico degli edifici esistenti), 3 ter (Interventi finalizzati al reperimento di alloggi a canone calmierato attraverso il cambiamento di destinazione
d’uso da non residenziale a residenziale), 4 (Interventi di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione degli edifici) e 5 (Interventi di recupero degli edifici esistenti) sono consentiti previa denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi dell’articolo 23 del DPR 380/2001, fermo restando quanto dovuto a titolo di oneri concessori ai sensi della normativa vigente.

Scadenze di presentazione delle domande edilizie:

– Le domande per il rilascio dei titoli abilitativi degli interventi di ampliamento (articolo 3) possono essere presentate dal 15/09/2011 al 31/01/2015 (articolo 6, comma 4)

– Le domande per il rilascio dei titoli abilitativi degli interventi di cambio di destinazione d’uso da non residenziale a residenziale (art. 3 ter), demolizione e ricostruzione (art. 4) e recupero dei volumi accessori e pertinenziali degli edifici esistenti (art. 5), possono essere presentate dal 31/01/2012 (articolo 6 comma 4)

– I comuni possono, entro il 31/01/2012, individuare aree e/o immobili nei quali limitare o escludere gli interventi previsti dalla presente legge (art. 2, comma 4)

Serra solare

Il Comune di Roma ha modificato i requisiti necessari per la realizzazione dei sistemi bioclimatici passivi (serre solari captanti) attraverso la Delibera del Consiglio Comunale DCC 7/2011 del 14/02/2011, introducendo nuove condizioni per l’ottenimento del relativo titolo abilitativo alla costruzione della serra solare.

I vincoli aggiunti sono più restrittivi di quelli previsti dall’articolo 12 della Legge Regionale 6/2008, che permetteva serre solari con vincolo di destinazione e diimensioni non superiori al 15% della superficie utile dell’unità abitativa realizzata, attraverso la dimostrazione del contenimento del consumo energetico conseguito, anche in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 192/2005.

La DCC 7/2011 specifica che i sistemi bioclimatici passivi, come le serre captanti, nonché altri spazi strettamente funzionali al risparmio energetico per la captazione e lo sfruttamento dell’energia solare e il guadagno termico solare negli edifici, non sono computati nel calcolo dei volumi e delle superfici utili lorde (S.U.L.) ammissibili, ma obbliga al rispetto delle seguenti condizioni:
– dimostrino, attraverso calcoli energetici che il progettista dovrà allegare al progetto, la loro funzione di riduzione del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale di una quantità pari ad almeno il 10%, attraverso lo sfruttamento passivo e/o attivo dell’energia solare;
– le dimensioni in pianta non siano superiori al 15% della superficie utile dell’unità immobiliare connessa o dell’unità edilizia oggetto dell’intervento;
– la formazione della serra non deve determinare nuovi locali riscaldati o comunque locali idonei a consentire la presenza continuativa di persone (locali di abitazione permanente o non permanente, luoghi di lavoro, etc.);
– i locali retrostanti mantengano il prescritto rapporto di illuminazione e aerazione naturale diretta;
– se dotati di superfici vetrate siano provvisti di opportune schermature e/o dispositivi mobili e rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo;
– il progetto deve valutare il guadagno energetico, tenuto conto dell’irraggiamento solare, calcolato secondo la normativa UNI, su tutta la stagione di riscaldamento. Come guadagno si intende la differenza tra energia dispersa in assenza del sistema bioclimatico e quella dispersa in presenza del sistema stesso;
– nel caso di serre solari, queste devono essere integrate prioritariamente nella facciata esposta nell’angolo compreso tra sud/est e sud/ovest.

Il Progetto di valutazione del guadagno energetico, redatto da tecnico abilitato esperto in Certificazione energetica, deve tenere in considerazione non solo la trasmittanza termica della nuova struttura disperdente ma anche l’irraggiamento solare in funzione della sua esposizione, calcolando la riduzione del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale conseguito sull’intera unità immobiliare.

Ampliamenti Piano Casa Lazio

La Legge Regionale 21/2009 (Piano Casa Lazio), modificata dalla Legge Regionale 10/2011, previa acquisizione del titolo abilitativo, consente interventi di ampliamento nei seguenti limiti massimi relativi alla volumetria esistente o alla superficie utile:
a) 20 per cento (20%) per gli edifici a destinazione residenziale, uni-pluri-familiari, per un incremento complessivo massimo di 70 metri quadrati (70 mq) di superficie, e comunque per ogni unità immobiliare dell’edificio dotata di specifica autonomia funzionale;
b) 20 per cento (20%) per gli edifici destinati alle strutture che prestano servizi socio-assistenziali di cui alla legge regionale 41/2003 (Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali), per un incremento massimo di 200 metri quadrati per l’intero edificio;
c) 20 per cento (20%) per gli edifici a destinazione non residenziale, per un incremento massimo di 200 metri quadrati di superficie per l’intero edificio; tali limiti sono aumentati al 25 per cento (25%), per un incremento massimo di 500 metri quadrati, in caso di destinazione per le attività produttive e artigianali;
d) per gli edifici a destinazione mista, residenziale e non, le percentuali ed i limiti massimi previsti dalle lettere a) e b) si sommano e vengono calcolati in relazione alla volumetria o alla superficie utile delle singole porzioni a differente destinazione.

Bonus volumetrico 5%

Il DLgs 28/2011 nell’articolo 12 comma 1 prevede per le nuove costruzioni un bonus volumetrico del 5% se queste prevedono una copertura dei consumi energetici superiore al 30% rispetto ai valori obbligatori di legge.

I progetti di edifici di nuova costruzione che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori, beneficiano, in sede di rilascio del titolo edilizio, di un bonus volumetrico del 5 per cento, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale, nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali, e fatte salve le aree individuate come zona A dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

I progetti medesimi non rientrano fra quelli sottoposti al parere consultivo della commissione edilizia eventualmente istituita dai Comuni ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.