Controlli sui condizionatori

L’obbligo dei controlli di efficienza energetica non riguarda tutti i condizionatori, ma solo quelli con una potenza frigorifera utile nominale maggiore di 12 kW (un impianto domestico difficilmente supera i 3 kW). Mentre il libretto d’impianto è obbligatorio per tutti i climatizzatori, anche quelli più piccoli. I proprietari o i responsabili che non si adeguano sono puniti con multe da 500 a 3.000 euro.
Il DPR 74/2013 tratta il “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del DLgs 192/2005”.
Tale decreto si adegua all’articolo 9 della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16/12/2002, sul rendimento energetico nell’edilizia, al fine di ridurre il consumo energetico e i livelli di emissione di biossido di carbonio, prevede che gli Stati Membri adottino le misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche sui sistemi di condizionamento d’aria la cui potenza nominale utile è superiore a 12 kW.
In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’articolo 7 su impianti termici di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:
a) il sottosistema di generazione;
b) la verifica dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale;
c) la verifica dei sistemi di trattamento dell’acqua (dove previsti).
Le precedenti operazioni sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, come individuati all’Allegato A del decreto DPR 74/2013, e precisamente:
– ogni 4 anni per impianti di potenza compresa fra 12 kW e 100 kW
– ogni 2 anni per impianti con potenza superiore a 100 kW
I controlli di efficienza energetica devono essere inoltre realizzati:
a) all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;
b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione;
c) nel caso di interventi tali da poter modificare l’efficienza energetica.
Il successivo controllo deve essere effettuato entro i termini previsti a far data dalla effettuazione dei controlli.
Al termine delle operazioni di controllo, l’operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico “Rapporto di controllo di efficienza energetica”. Una copia del Rapporto
è rilasciata al responsabile dell’impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti; una copia è trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all’indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio. Al fine di garantire il costante aggiornamento del catasto, la trasmissione alle Regioni o Province autonome deve essere eseguita prioritariamente con strumenti informatici. Restano ferme le sanzioni in caso di non ottemperanza da parte dell’operatore che effettua il controllo.
Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l’efficienza energetica siano inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa.

Un po’ d’aria fresca ..

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul mensile “La Piazza” nel numero di Gennaio 2015 (Anno XII – Numero 1) intitolato “Un po’ d’aria fresca ..”.

Con il caldo ormai alle porte aumenta il desiderio di un po’ d’aria fresca, per questo si cerca un condizionatore da installare in casa, ma a volte non è facile orientarsi nella giungla dei prodotti in commercio. Ecco alcune indicazioni utili!

Come funziona un condizionatore?
Il principio di funzionamento di un condizionatore a compressione è lo stesso di quello del frigorifero: asportare calore da un ambiente, la cella frigorifera o la camera da letto, per cederlo ad un altro ambiente tramite il cambiamento di stato (vapore/liquido) di particolari gas refrigeranti (liquidi sintetici come R407C e R410A esenti da CFC -clorofluorocarburi- per non danneggiare lo strato d’ozono). Tale processo avviene con un compressore (unità esterna) che porta il gas refrigerante a circa 20 bar e80°C, poi attraverso il condensatore si raffredda e diventa liquido; viene costretto a passare attraverso un piccolo foro dove ritorna in parte allo stato gassoso a circa 10 bar e5°C. Dopo il gas passa all’evaporatore (unità interna) ed aiutato dal ventilatore cede il freddo all’aria. A questo punto il gas tornerà al compressore pronto per iniziare un nuovo ciclo.

Condizionatore a pompa di calore
Alcuni condizionatori d’aria possono anche riscaldare il locale dove vengono installati. Infatti riescono a trasformare il calore a bassa temperatura, contenuto nell’ambiente esterno, in calore ad alta temperatura da cedere ai locali da riscaldare. Il ciclo di funzionamento è esattamente il contrario di quello frigorifero prima descritto.

Riscaldamento dell’acqua sanitaria
Inoltre il condizionatore a pompa di calore può essere utilizzato anche per riscaldare l’acqua sanitaria. La temperatura dell’acqua prodotta non supera però i55°C, per questo sono necessari serbatoi di accumulo più grandi di quelli impiegati nei scaldacqua elettrici o a gas.

Quanto consuma un condizionatore?
Un condizionatore in grado di rinfrescare una stanza di circa20 m2, in funzione per 6 ore al giorno per 4 mesi all’anno, consuma circa 560 kWh ed emette circa340 kgdi CO2. Per questo è bene scegliere un apparecchio ad alta efficienza energetica, infatti un condizionatore di classe A consuma circa il 30% di energia in meno di uno in classe C.

Efficienza dei condizionatori
L’efficienza del condizionatore, nel funzionamento a freddo è misurata dall’Indice di Efficienza Elettrica (EER), mentre nel funzionamento a caldo è determinata con il Coefficiente di Resa (COP) che è il rapporto tra l’energia prodotta e l’energia elettrica consumata per far funzionare la macchina. Sia l’EER che il COP sono mediamente prossimi al valore 3. Questo significa che per ogni kWh di energia elettrica consumata, il condizionatore cederà 3 kWh d’energia termica all’ambiente, con un rendimento pari al 110%. L’EER e il COP hanno valori alti quando viene utilizzata aria esterna a temperature non inferiori ai7°C, al di sotto dei2°Cle prestazioni decadono significativamente.

Che potenza serve?
Per calcolare approssimativamente la potenza necessaria per condizionare una stanza occorre moltiplicare il suo volume per un fattore K pari a 30 per il rinfrescamento ed a 40 per il riscaldamento. Quindi in un salone da 60 mc andrebbe installato un condizionatore con una potenza frigorifera di 1800 Watt (≈6.000 Btu/h) ed una potenza termica di 2400 Watt (≈8.000 Btu/h).

Come scegliere il condizionatore?
Le caratteristiche importanti in un climatizzatore sono: classe di efficienza energetica, indice di efficienza elettrica (EER), la capacità di raffreddamento (Btu/h), la rumorosità, la tecnologia inverter (consuma il 30% in meno), i marchi di sicurezza e di qualità (ISO9001, ISO14001, CE, ..).

Effetti sulla salute
Sfatiamo il luogo comune che “l’aria condizionata fa male alla salute”. I climatizzatori vanno usati correttamente, per questo bisogna evitare un divario eccessivo tra il caldo fuori e il fresco al chiuso, causa di raffreddori o torcicollo. E’ consigliabile quindi che la differenza fra la temperatura esterna e quella interna non superi i 5-7°C.

Contabilizzazione del calore

L’articolo 9 della Direttiva 2012/27/UE del 25/10/2012 sull’efficienza energetica nell’Unione Europea stabilisce che nei condomini e negli edifici polifunzionali sono installati entro il 31/12/2016 contatori individuali per misurare il consumo di calore o raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità, se tecnicamente possibile ed efficiente in termini di costi. Se non sia tecnicamente possibile o non sia economicamente sostenibile, sono usati contabilizzatori di calore individuali per misurare il consumo di calore a ciascun radiatore.
L’articolo 5 comma 2 della Legge della Regione Lazio 66/2009 sul “Piano risanamento qualità aria” (scadenza prevista il 31/12/2015), come modificata dall’articolo 2 comma 41 della Legge della Regione Lazio 9/2010 (scadenza prevista il 31/12/2015) e poi dall’articolo 41 comma 2 lettera h della DGR Lazio 133/2014, al fine di diminuire l’inquinamento atmosferico, impone che entro il 01/09/2017:
– gli impianti di riscaldamento condominiali esistenti devono essere ristrutturati secondo le tecnologie della termoregolazione della temperatura degli ambienti e contabilizzazione del calore utilizzato;
– gli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici e condominiali, di nuova costruzione o sottoposti ad interventi di ristrutturazione generale, devono essere realizzati con caldaie di nuova generazione ad alto rendimento, possibilmente integrate da pannelli solari, e secondo la tecnologia degli impianti centralizzati con termoregolazione della temperatura degli ambienti e contabilizzazione del calore utilizzato.

Controlli e manutenzione degli impianti termici

Le operazioni di controllo dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate con la periodicità contenute nelle istruzioni rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto. Qualora queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante.
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI.
Sono gli installatori e i manutentori degli impianti termici che devono definire e dichiarare esplicitamente all’utente in forma scritta:
– quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
– con quale frequenza queste operazioni vadano effettuate.
La legge nazionale è il DPR 74/2013, mentre la normativa tecnica di riferimento per le il controllo e la manutenzione degli impianti termici è:
– UNI 10436:1996 per le caldaie a gas di portata termica nominale non maggiore di 35 kW
– UNI 10435:1995 per gli impianti di combustione alimentati a gas con bruciatori ad aria soffiata di portata termica nominale maggiore di 35 kW
– UNI 8364-3:2007 per tutti gli impianti di riscaldamento destinati ad usi civili

Geometri e certificazione energetica

Ho ricevuto la richiesta di chiarimento in merito all’abilitazione dei Geometri per quanto riguarda la Certificazione energetica. Avevo già affrontato l’argomento nella’articolo “Requisiti del Certificatore Energetico”, ora entriamo nello specifico.

Il DPR 75/2013 specifica quali sono le figure riconosciute come soggetti certificatori (articolo 2 comma 1 lettera a) definendo la disciplina dei requisiti per i tecnici all’articolo 2 comma 2 lettera b e chiarendo i requisiti necessari all’articolo 2 comma 3, dove sono presenti anche i Geometri (lettera d). In dettaglio il comma 3 richiede che il tecnico abilitato sia:
– iscritto ai relativi ordini e collegi professionali;
– abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.
Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati (progettazione edifici ed impianti) o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato.
Qui ci aiuta la Suprema Corte civile, che ha avuto modo di ribadire il seguente concetto: «La competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione, anche parziale, di strutture in cemento armato, mentre è ammessa la sua competenza in via di eccezione anche a queste soltanto con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell’ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo perle persone».
CONCLUSIONE: I Geometri sono abilitati alla progettazione di edifici (seppur con competenze limitate, piccole strutture), ma non sono abilitati nella progettazione di impianti (elettrico, gas, termico, ecc..), né tanto meno specializzati in tale ambito, infatti tra le materie d’insegnamento non ci sono materie specifiche di dimensionamento degli impianti, quindi non avendo entrambe le competenze devono operare in collaborazione con un altro tecnico abilitato.

Terzo responsabile per impianti termici

Ai sensi dell’articolo 6 del DPR 74/2013 sui “Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva”, nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare maggiore di 350 kW, il terzo responsabile deve essere in possesso di una certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all’attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del DPR 207/ 2010 nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.

Nuovo libretto dell’impianto termico

Il libretto dell’impianto termico costituisce la sua “carta di identità”, infatti esso riporta tutti i dati relativi all’installatore, all’utilizzatore, al manutentore, all’impianto ed all’eventuale terzo responsabile della gestione. Il DM 07/03/2014 introduce i nuovi modelli di libretto di impianto per la climatizzazione, ed in particolare definisce:
– il nuovo modello di libretto di impianto per la climatizzazione valido dal 01/06/2014
– i nuovi modelli di rapporto di efficienza energetica da utilizzare dal 01/06/2014
I modelli di rapporto sull’efficienza energetica sono divisi in 4 tipologie:
– gruppi termici
– gruppi frigo
– scambiatori
– cogeneratori
Per gli impianti già esistenti al 01/06/2014 è obbligatorio allegare i nuovi modelli al vecchio libretto di impianto (potenza termica inferiore a 35 kW) o di centrale (potenza termica superiore o uguale a 35 kW).

Controlli periodici di efficienza energetica

L’articolo 8 del DPR 74/2013 definisce la procedura per il controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici riguardante:
a) il generatore di calore;
b) i sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale;
c) i dispositivi di trattamento dell’acqua, dove previsti.
Si tratta del controllo dei fumi della caldaia, ossia la verifica del rendimento dell’impianto termico che deve essere superiore a quello limite di legge. La periodicità dei controlli è indicata nell’Allegato A al DPR 74/2013:
– ogni 2 anni per gli impianti domestici, a combustibile liquido o solido e con una potenza inferiore ai 100 kW (prima era annuale);
– ogni 4 anni per le caldaie alimentate a gas (prima era biennale).
I controlli di efficienza energetica devono essere inoltre realizzati:
a) all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;
b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del generatore di calore;
c) nel caso di interventi tali da poter modificare l’efficienza energetica.
Al termine delle operazioni di controllo, l’operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico rapporto di controllo di efficienza energetica, di cui una copia è trasmesso alla Regione a cura del manutentore.

Il Fotovoltaico conviene

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul giornale “La Piazza” nel numero di Ottobre 2014 (Anno XI – Numero 9) intitolato “Il Fotovoltaico conviene”.

L’energia solare conviene a tutti, all’ambiente ed al portafogli. L’installazione di un impianto fotovoltaico continua ad essere un investimento economico, ambientale e sociale molto interessante, grazie alla tariffa incentivante del GSE ed alle detrazioni del 50% sul costo dei lavori. Conosciamo meglio l’argomento in tutti i suoi aspetti!

Perché il fotovoltaico?
Il sole è una fonte di energia rinnovabile, può venire sfruttata in tutto il mondo, ovunque ve ne sia bisogno. L’energia solare è inesauribile, mentre le fonti fossili (petrolio) stanno terminando, ogni anno diventano più costose e avvelenano gradualmente il nostro pianeta. Il cambiamento climatico e le difficoltà di approvvigionamento ci costringono a trovare nuove soluzioni per mantenere lo stile e la qualità di vita a cui oggi siamo abituati.

Quanta energia ha il sole?
Nella zona di Castel Madama abbiamo a disposizione un’irradiazione solare annua sul piano orizzontale pari a 1.500 kWh/mq, pensate che il consumo elettrico medio di una famiglia è di 3.000 kWh annui. In teoria basterebbero 2 mq di pannelli fotovoltaici per famiglia, in realtà si devono considerare anche le perdite per questo ne servono 16 mq.

Quanto petrolio si risparmia?
Un utile indicatore per definire il risparmio di combustibile fossile derivante dall’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili è il fattore di conversione dell’energia elettrica in energia primaria [TEP/MWh]. Questo coefficiente individua le TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio) necessarie per la produzione di 1 MWh di energia. Un impianto fotovoltaico da 4,2 kWp permette di risparmiare 19,5 TEP in 20 anni.

Si riduce la CO2?
Il fotovoltaico consente anche la riduzione delle emissioni in atmosfera delle sostanze inquinanti e di quelle che contribuiscono all’effetto serra. L’impianto da 4,2 kWp fa risparmiare l’emissione di 49 tonnellate di CO2 in 20 anni, 36 kg di SO2, 40 kg di NOx ed 1 kg di polveri fini.

E’ incentivato dal GSE?
Il GSE permette lo scambio sul posto, regolato dalla Delibera ARG/elt 74/08, una particolare modalità di valorizzazione dell’energia che consente di immettere in rete l’energia elettrica prodotta ma non direttamente autoconsumata, per poi prelevarla in un momento differente da quello in cui avviene la produzione.

E’ detraibile al 50%?
L’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica rientra tra i lavori agevolabili, in quanto basato sull’impiego di fonti rinnovabili di energia (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 22/E del 02/04/2013). Per usufruire della detrazione è comunque necessario che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc…) e, quindi, che lo stesso sia posto direttamente al servizio dell’abitazione.

Quanto costa un impianto?
Attualmente il costo di un impianto fotovoltaico si aggira intorno ai 2.000-2.500 euro per ogni kW prodotto, e servono approssimativamente 5-6 mq di pannelli fotovoltaici per ogni kW di energia elettrica.

Quanto è il guadagno?
Con un impianto FV di tipo grid-connected, cioè connesso alla rete Enel con un allaccio monofase in bassa tensione (240 Volt), costituito da 18 moduli che occupano una superficie di 22 mq ed hanno una potenza pari a 4,3 kW di picco, si realizza una produzione di energia annua di 5.680 kWh (1.325 kWh/kW). Tale impianto ha un costo di 10.000 euro circa. Ora ipotizzando un consumo elettrico di 3.285 kWh annui, utilizzando il meccanismo dello scambio sul posto per il surplus d’energia prodotto (5.680-3.285=2.395), e sfruttando le detrazioni del 50% sul costo iniziale dell’impianto (recuperabile in 10 anni), il capitale iniziale investito si recupera dopo 9 anni, guadagnando inoltre fino a 10.000 euro al 20 anno, con un tasso di rendimento (d’interesse) del 12,8%. Conviene e fa bene, allora convertiamoci al solare!

Caldaia con scarico a parete o tetto?

Qui sotto è riportato l’articolo pubblicato sul giornale “La Piazza” nel numero di Settembre 2014 (Anno XI – Numero 8) intitolato “Caldaia con scarico a parete o tetto?”.

La normativa sugli impianti termici cambia continuamente, infatti l’ultima legge è uscita a luglio 2014, e rischia di creare numerosi dubbi sulla corretta modalità di installazione delle caldaie, ed in particolare sullo scarico dei fumi a parete oppure a camino con sbocco sopra il tetto. Allora proviamo a chiarirci le idee !

Norme precedenti
La Legge 221/2012 permetteva di scaricare i fumi a parete, in edifici costituiti da più unità immobiliari, se si installava una caldaia a condensazione, ma poi è intervenuta la Legge 90/2013 che ammette anche generatori di calore appartenenti alle classi 4 e 5.

Obbligo di scarico a tetto
Gli impianti termici installati successivamente al 31/08/2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. Questa imposizione è introdotta dall’articolo 17-bis della Legge 90/2013, che converte con modificazioni il DL 63/2013, introducendo i commi 9, 9-bis, 9-ter e 9-quater nell’articolo 5 del DPR 412/1993, poi variato ancora dal DLgs 102/2014 (che dedalo di modifiche!).

Deroghe per scarico a parete
E’ permesso derogare dall’obbligo di scarico dei fumi a tetto in questi casi:
a) quando si procede alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente al 31/08/2013 con scarico a parete (villini);
b) se la realizzazione della canna fumaria risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento (centro storico);
c) laddove il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto;
d) qualora si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari (condomini), qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini con sbocco sopra il tetto dell’edificio;
e) se vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore.

Condizioni per scarico a parete
E’ possibile accedere alle deroghe per lo scarico a parete dei fumi della caldaia solo rispettando questi obblighi:
– nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a camera stagna con rendimento superiore al 93,1 % (per una potenza del generatore di 35 kW);
– nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare generatori di calore a gas a condensazione (con emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh);
– per la lettera e), installare generatori di calore a gas a condensazione (con emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh), e pompe di calore ad alto rendimento;
– comunque serve sempre posizionare i terminali di scarico in conformità alla norma UNI 7129.

News su Contabilizzazione del calore
La Legge Regionale 66/2009 (articolo 5 comma 2) impone entro il 31/12/2014 i seguenti adeguamenti degli impianti termici:
– le stufe e i camini chiusi a biomassa legnosa devono garantire un rendimento > 63 %;
– gli impianti di riscaldamento a combustibili non gassosi devono essere convertiti a metano o GPL;
– gli impianti di riscaldamento condominiali esistenti devono essere ristrutturati secondo le tecnologie della termoregolazione della temperatura degli ambienti e contabilizzazione del calore utilizzato.
Infine già dal 2009 gli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici e condominiali, di nuova costruzione o sottoposti ad interventi di ristrutturazione generale, devono essere realizzati con caldaie di nuova generazione ad alto rendimento, possibilmente integrate da pannelli solari, e secondo la tecnologia degli impianti centralizzati con termoregolazione della temperatura degli ambienti e contabilizzazione del calore utilizzato.