Il Decreto del Presidente della Repubblica 151/2011 stabilisce il nuovo regolamento della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, introducendo una serie di importanti novità nel settore delle autorizzazioni dei Vigili del Fuoco sulle autorimesse.

Infatti l’attività n. 92 del vecchio DM 16/02/1982 su “Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili” è stata sostituita dalla n. 75 del nuovo regolamento del DPR 151/2011 che si riferisce alle “Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; i locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; i depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2”.

La valutazione sull’obbligo del certificato di prevenzione incendi è effettuata in funzione della superficie dell’autorimessa, non più rispetto al numero di posti auto, ed è suddivisa nelle seguenti tre categorie che comportano un una differente modalità di presentazione delle domande di inizio attività:
A – Autorimesse fino a 1.000 m2;
B – Autorimesse oltre 1.000 m2 e fino a 3.000 m2; ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m2 e fino a 1000 m2;
C – Autorimesse oltre 3000 m2; ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m2; depositi di mezzi rotabili.

19 Comments

  • valerica tarca

    Il ns. condominio doveva rinnovare CPI autorimessa (più di 1000 mq con solo l’impianto antincendio estintori ) nel 2005 ma non è stato fatto..i Vigili dicono che si deve fare tutto dall’inizio con tutta la documentazione, Scia, etc…interpellato un professionista ci ha fatto un preventivo di 1500 euro ….non conoscendo e tariffe ci sembra molto. Potrebbe darmi indicazioni in merito, almeno una media ?

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Valerica Tarca:
      Il preventivo che avete ricevuto è congruo se comprende il lavoro chiavi in mano, addirittura sotto la media se si considera che l’attività è in categoria B (> 1.000 mq) con la presenza di impianto idrante da certificare.

  • brazzini Enrico

    Vorrei sapere prima di tutto cosa si intende autorimmessa condominiale e se può essere considerata autorimessa una serie di garages di dimensioni minime 20/25 m2
    inoltre se per tale adeguamento c’è un termine perentirio per l’adeguamento su condomini di vecchia costruzione.

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Enrico Brazzini:
      L’autorimessa privata è un area coperta destinata al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli con i servizi annessi. Non sono considerate autorimesse le tettoie aperte almeno su due lati, nè i singoli box auto (massimo 40 mq) che hanno l’accesso indipendente direttamente dall’esterno. Però, se questi box auto si trovano tutti insieme nel piano interrato/pilotis del fabbricato, ai quali si accede da una rampa condominiale, allora si tratta di un autorimessa, la quale risulta soggetta all’autorizzazione dei Vigili del Fuoco se la sua superficie complessiva coperta lorda è superiore a 300 mq.

  • Abbiamo sottostante al ns. condominio una autorimessa di proprietà privata, nella quale autorimessa è attraversata da una tubazione esistente da circa 50 anni dell’impianto di riscaldamento centralizzato.
    Oggi i proprietari del garage, hanno invitato il ns. condominio ad adeguarci per la coibentazione della tubazzione in cartongesso o in acciaio di cui alla normativa REI. E’ vero a quanto richiesto ?

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta ad Antonio:
      Si. Lo richiede la norma UNI 7129-1 al punto 4.4.1.4, che riporto qui sotto. La tubazione gas deve avere solo giunzioni saldate, e deve essere inserita in una guaina d’acciaio o protetta con materiali di classe A1.
      “4.4.1.4 È consentito l’attraversamento di vani o ambienti classificati con pericolo d’incendio (per esempio autorimesse, box, magazzini di materiali combustibili, ecc.), purché le tubazioni di adduzione gas in acciaio abbiano soltanto giunzioni saldate e le tubazioni in rame abbiano soltanto giunzioni con brasatura forte. In ogni caso le tubazioni di adduzione gas devono essere protette con materiali aventi classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1. La protezione di cui sopra può essere realizzata, mediante un tubo guaina passante di metallo, avente diametro interno di almeno 10 mm maggiore del diametro esterno della tubazione gas e spessore non minore di 2 mm; materiali e spessori diversi devono comunque garantire una protezione equivalente. Inoltre la protezione deve essere dotata, al suo interno, di idonei distanziatori. In questo caso gli ancoraggi della protezione devono essere realizzati con materiali di classe A1. In alternativa, a quanto sopra indicato, la tubazione metallica può essere posta sotto traccia, secondo le prescrizioni di cui al punto 4.5.5.”

  • Junior Luciano Mecarozzi

    Salve, cortesemente desidererei sapere se posso tenere materiale sportivo (palloni,conetti,slitte di ferro,manubri xpalestra, bilancieri, due armadietti in plastica) all’ interno del mio garage facente parte di un complesso con più di 9 garages interrati?

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Michele:
      NO se il materiale è infiammabile o combustibile. Il decreto 01/02/1986 vieta nell’autorimessa di:
      a) usare fiamme libere;
      b) depositare sostanze infiammabili o combustibili;
      c) eseguire riparazioni o prove di motori;
      d) parcheggiare autoveicoli con perdite anormali di carburanti o lubrificanti;
      e) fumare.

  • Michele Sfregola

    desidero sapere se in una autorimessa non sorvegliata e con nove posti auto, vale la norma della larghezza della corsia di manovra e dello spazio antistante il posto auto di cui al punto 3.6.3.
    non ho trovato nulla in merito. grazie

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Michele:
      Il punto 3.6.3 del DM 01/02/1986 non va applicato perchè è valido solo per autorimesse con 10 o più autoveicoli.
      Deve essere invece rispettato il punto 2.1 o 2.2 valido per autorimesse con capacità di parcamento fino a 9 autoveicoli. Riporto le disposizioni del punto 2.1 qui sotto:
      ” 2.1 Autorimesse del tipo misto con numero di veicoli non superiori a nove
      – Le strutture portanti orizzontali e verticali devono essere almeno del tipo R 60 e, se di separazione,
      almeno REI 60;
      – le eventuali comunicazioni ammissibili con i locali a diversa destinazione, facenti parte dell’edificio
      nel quale sono inserite, devono essere protette con porte metalliche piene a chiusura automatica;
      sono comunque vietate le comunicazioni con i locali adibiti a deposito o uso di sostanze esplosive
      e/o infiammabili;
      – la superficie di aerazione naturale complessiva deve essere non inferiore a 1/30 della superficie in
      pianta del locale;
      – l’altezza del locale deve essere non inferiore a 2 metri;
      – l’eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture almeno del tipo REI 30;
      – ogni box deve avere aerazione con aperture permanenti in alto e in basso di superficie non inferiore
      a 1/100 di quella in pianta; l’aerazione può avvenire anche tramite aperture sulla corsia di manovra, eventualmente realizzate nel serramento di chiusura del box. “

  • Filippo

    Se il caso è invece relativo ad un parcheggio abusivo all’aperto, su area privata con un solo acceso carrabile, occorre, per la messa in regola, sempre il certificato di Prevenzione Incendi ?

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Filippo:
      Questo parcheggio all’aperto non è un’autorimessa (per il DM 01/02/1986) poichè non è un area coperta, e quindi non rientra nell’attività n. 75 del DPR 151/2011, cioè non è soggetta al controllo preventivo dei Vigili del Fuoco.
      Resta comunque soggetta al DM 01/02/1986, che vale per tutti i luoghi destinati alla sosta, al ricovero, all’esposizione e alla riparazione di autoveicoli. Quindi vanno seguite le indicazioni ivi riportate.

  • Sabatino

    Ma il vano scala del condominio, va conteggiato nei 300 mq? Trovandomi spesso in soluzioni limite, tale superficie significa tanto.

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Sabatino:
      E’ sufficiente leggere la sezione definizioni del DM 01/02/1986 sulle “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili”, qui si specificano questi termini:
      AUTORIMESSA: area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli con i servizi annessi. Non sono considerate autorimesse le tettoie aperte almeno su due lati.
      SERVIZI ANNESSI: officine di riparazione di parti meccaniche e di carrozzerie, stazioni di lavaggio e di lubrificazione, esercizi di vendita di carburanti, uffici, guardiania, alloggio custode.

  • leo

    quindi se la superficie destinata ad autorimessa è inferiore a mq. 300,00 non c’è obbligo di richiesta del CPI?
    grazie per l’attenzione.

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Leo:
      SI. Non c’è obbligo di SCIA ai Vigili del Fuoco se la superficie dell’autorimessa è inferiore a 300 mq.
      La superficie dell’autorimessa è l’area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli con i servizi annessi, quali (officine di riparazione di parti meccaniche e di carrozzerie, stazioni di lavaggio e di lubrificazione, esercizi di vendita di carburanti, uffici, guardiania, alloggio custode).

  • critti marco

    desidero conoscere le normative di sicurezza per legge sul garages di un posto auto di un’altro proprietario sotto casa mia ,perche nulla e stato fatto per tutelare la sicurezza di persone e cose . grazie gradita risposta …

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Marco Critti:
      Norma di riferimento: Decreto Ministeriale 01/02/1986 (Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15/02/1986) su “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili”.

Rispondi a L'esperto Ing. Fratini Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.