Le agevolazioni sono state introdotte dall’articolo 1 commi 344, 345, 346 e 347, della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) così come modificata dal DM del 19/02/2007, dalla Legge 244/2007, dal DL 185/2008, dalla Legge 2/2009 e dal DM del 06/08/2009 (detrazioni 55% per risparmio energetico).

Chi può usufruire degli incentivi?
La detrazione dall’imposta sul reddito spetta per qualsiasi tipo di edificio accatastato esistente a:
– persone fisiche;
– soggetti che conseguono reddito d’impresa
– anche familiari, conviventi, che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori.

Quali interventi di risparmio energetico sono incentivati?
1. ristrutturazione globale dell’edificio per ridurre il consumo energetico;
2. rifacimento coperture per ridurre il consumo energetico;
3. ristrutturazione pavimenti per ridurre il consumo energetico;
4. fornitura e messa in opera di materiale coibente su muri, e di materiali ordinari necessari, incluso demolizione e ricostruzione dell’elemento edilizio;
5. sostituzione della caldaia attraverso smontaggio e dismissione dell’impianto esistente, comprese le opere murarie necessarie per la sostituzione;
6. impianti geotermici a bassa entalpia e termocamini a biomassa;
7. istallazione pannelli solari termici per l’acqua calda sanitaria;
8. prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi.

Come ottenere le detrazioni?
Gli adempimenti da ottemperare sono i seguenti:
a) Relazione Tecnica sulle Dispersioni energetiche di un tecnico abilitato;
b) Attestato di Certificazione Energetica di un tecnico abilitato;
c) Asseverazione di un tecnico abilitato ai pertinenti requisiti richiesti;
d) Trasmissione dei dati all’ENEA entro novanta giorni (Allegato A ed E);
e) Effettuare il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
f) Richiedere tutte le fatture;
g) Conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, la documentazione.

Quanto si risparmia?
Ipotizzando un costo approssimativo di €. 10.000 per l’intervento di risparmio energetico (nel rispetto dei requisiti richiesti dalla legge), grazie agli incentivi statali del 55% sull’imposta lorda, nei successivi 5 anni non si pagano €. 5.500 di IRPEF (1.100 € di tasse detraibili annualmente per 5 anni in sede di dichiarazione dei redditi), ciò equivale ad un costo reale dell’intervento di €. 4.500 !!!

33 Comments

  • Fabio

    Salve,
    ho realizzato con regolare autorizzazione del Comune di competenza, una serra bioclimatica su parte del terrazzo di appartenenza del mio appartamento, tra gli 8 appartamenti presenti nel condominio.
    Domanda 1) a quale comma (344 o 345a) devo fare riferimento per l’invio della documentazione all’ENEA? Questa domanda perche’ nel 344 si fa riferimento alla valutazione sulla riduzione del fabbisogno energetico che debba riferirsi all’intero edificio e non al singolo appartamento. Il 345 pero’ parla di strutture OPACHE oppure di finestre, comprensive di infissi: rientra in questo caso? Non credo che la serra possa considerarsi “opaca”…o mi sbaglio? Si puo’ forse considerare “finestra” la serra?
    Domanda 2) e’ necessario compilare anche l’Allegato E o e’ sufficiente l’Allegato A?

    Grazie anticipatamente,
    Fabio

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Fabio:
      Mi dispiace doverLe comunicare che la serra solare non rientra tra le detrazioni al 55% per risparmio energetico nè in quelle al 36% per ristrutturazione edilizia di edifici residenziali (50% fino al 30/06/2013). Il motivo è semplice, entrambe le leggi parlano di interventi su edifici esistenti, la realizzazione di una serra solare è individuato nella categoria “nuove costruzioni”.

  • Roberta

    Buongiorno! Le scrivo per chiederle un chiarimento. Ho stipulato e regolarmente registrato un compromesso di vendita nel dicembre scorso per l’acquisto di una casa a Roma. Verso la fine di luglio ci sarà il rogito e dopo ferragosto inizierò immediatamente con i lavori, per i quali sarà necessario presentare la scia o la dia all’ufficio competente. L’impresa che farà i lavori e che acquisterà anche il materiale necessario con l’iva agevolata del 10% mi ha raccomandato di scegliere e ordinare i materiali già da adesso perchè siano disponibili ad agosto. Questa è la domanda: avendo un compromesso registrato ho diritto alla detrazione del 36%. Ma non avendo presentato ancora la dia per i lavori (come posso presentarla infatti se non sono ancora proprietaria?) non perdo il diritto alla detrazione? I consulenti del call center dell’agenzia delle entrate mi hanno confermato che basta avere il compromesso registrato, ma i fornitori richiedono all’impresa gli estremi della dia al momento dell’acquisto dei materiali.
    Che fare?

    • L'esperto

      Risposta a Roberta:
      Le confermo che l’accesso alla detrazione non è legato alla proprietà dell’immobile ma riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.

      La SCIA oppure la DIA è necessaria per accedere alle detrazioni del 36%, ma non serve al fornitore per l’ordine del materiale, al massimo può essere utile citarla in fattura, ma ciò non è obbligatorio, quindi Le suggerisco di rivolgersi ad un altro fornitore/ditta.

  • Eleonora

    Salve,
    sto effettuando una ristrutturazione edilizia (no manutenzione straordinaria) che prevede il rifacimento completo di un appartamento. Rimarranno per intenderci solo i muri perimetrali che verranno però coibentati adeguatamente con cappotto interno/esterno.

    Nel 55% metterò il cappotto, l’impianto nuovo di riscaldamento a pavimento, la nuova caldaia e i pannelli solari.

    Ho però due domande da farle:
    1) Rifarò completamente anche l’impianto idrico, questo posso metterlo dentro al 55% o va nel 36%?
    2) Nella fattura di ACCONTO per il rifacimento degli impianti, deve essere specificato qualcosa di particolare per usufruire della detrazione del 55%?

    Grazie mille
    Eleonora

    • L'esperto

      Risposta ad Eleonora:
      La sostituzione o riparazione con innovazioni rispetto al preesistenteIl dell’impianto idrico è agevolabile al 36%.
      Per la detrazione del 55% dovrebbe essere disponibile in banca un modulo specifico per fare il bonifico.

  • Giorgia

    buongiorno, ho ristrutturato casa posando il parquet sul pavimwnto esistente. Posso richiedere la detrazione del 55%anche sul parquet oltre cheagli infissi e i serramenti?
    Grazie

    • L'esperto

      Risposta a Giorgia:
      No. La posa del parquet sul pavimento non rientra tra gli interventi di riqualificazione energetica dell’appartamento, infatti non apporta alcun sostanziale miglioramento alla trasmittanza termica dell’elemento edilizio.

  • Massimo

    Buongiorno,

    Per poter sostituire l’impianto a termosifoni con quello a pavimento ho dovuto abbassare il pavimento perchè c’era troppo poco massetto.

    Quindi ho dovuto: togliere i pavimenti, i massetti, lo strato di cemento sottostante, rimuovere la ghiaia, portare via la quantità di terra sottostante utile ad abbassare il pavimento.

    E poi, rimettere la ghiaia, rifare lo strato di cemento con rete metallica, mettere la guiana isolante, posare l’impianto a pavimento, rifare il massetto con anche l’allegerito e mettere infine i pavimenti.

    Purtroppo ho preso la decisione in corso d’opera (quindi extra preventivo) e mi è costato un bel pò.

    Considerando che metterò una caldaia a condensazione, posso chiedere la detrazione del 55% per tutti i lavori che ho elencato su, che ho dovuto fare per mettere sto benedetto impianto a pavimento ?

    grazie e ciao

    • L'esperto

      Risposta a Massimo:
      Leggendo anche la Risoluzione 283/E dell’Agenzia delle Entrate, sono propenso ad includere come interventi agevolabili solo la dismissione ed il rifacimento del massetto, che diventa il nuovo elemento radiante dell’impianto di riscaldamento.

  • Filippo Cesari

    Buongiorno,
    ho intenzione di tristrutturare un appartamento. Nelle opere è previsto, tra le altre cose il rifacimento di un impianto di riscaldamento a pavimento. che cosa rientra nella detrazione del 55%? Posso inserire anche le spese per i materiali e la manodopera del paviemento stesso?

    • L'esperto

      Risposta a Filippo Cesari:
      In questi impianti il pavimento funziona da elemento radiante, perciò è ammissibile la detrazione del 55% per materiali e manodopera. Sono escluse dalle agevolazioni del 55% le opere di rifinitura (piastrelle, malta, zoccoletto, eventuale secondo massetto per impianto elettrico ed idraulico).

  • giulio

    Volevo sapere se la tinteggiatura delle pareti interne ed esterne con pittura termoisolante rientra tra le agevolazioni fiscali del 55% per il risparmio energetico.

    • L'esperto

      Risposta a Giulio:
      Si, se il nuovo muro rispetta i valori limiti richiesti di trasmittanza termica (W/m2K). Negli interventi di riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi (muri) costituenti l’involucro edilizio e confinanti con l’esterno sono agevolati al 55%:
      1. la fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
      2. la fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
      3. demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo;
      comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie necessarie.

  • roberto

    ho acquistato uno stabile.dovrei istallare l impianto riscaldamento a pavimennto.quindi dovro modificare sia l impianto idrico sanitario,sia l impianto elettrico.che domande devo fare,entro quanto tempo prima o dopo l esecuzione dei lavori, dove vanno fatte,sia x le detrazioni sia per essere in regola con le varie istitituzioni.grazie

    • L'esperto

      Risposta a Roberto:

      Questo tipo di lavori rientra tra gli interventi di “manutenzione ordinaria”, che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. E’ sufficiente una semplice Comunicazione al Comune prima dell’inizio lavori.

      Al termine dei lavori è importante che la ditta realizzatrice rilasci al Committente la dichiarazione di conformità dell’impianto.

      Per le detrazioni del 55%, è sufficiente realizzare l’impianto seguendo i requisiti richiesti per legge, alla fine dei lavori effettuare la comunicazione all’ENEA e le dovute asseverazioni compilate da un tecnico abilitato.

  • angela

    sto effettuando dei lavori di ristrutturazione e effettuerò la detrazione del 36%,mi hanno detto che ormai si invia solo il modulo alla sede centrale dell’egenzia dell’entrate a pescara ma per ottenere la detrazione l’impresa deve anche inviare la SCIA??????in quali casi c’è bisogno della SCIA???
    grazie

    • L'esperto

      Risposta ad Angela:
      SI. Il beneficiario della detrazione deve inviare in allegato anche la copia della concessione, dell’autorizzazione o della comunicazione di inizio lavori, se previste dalla legislazione edilizia.

  • Ultima domanda :
    Per tutti i materiali utilizzati per la ristrutturazione posso richiedere di fatturare l’iva al 10 % .
    E’ sufficiente una mia autocertificazione da rilasciare al momento della fatturazione ?
    grazie, nadia

    • L'esperto

      Risposta a Nadia:
      L’articolo 35 comma 35-ter della Legge 248/2006 ha reintrodotto per i lavori di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, l’aliquota IVA del 10% per le prestazioni fatturate a partire dal 1° ottobre 2006.

      L’agevolazione quindi si applica alle prestazioni di servizi intese come prestazioni di lavoro e forniture di materiali e beni, purché questi ultimi non costituiscano una parte significativa del valore della prestazione complessiva. Per i beni, invece, che costituiscono una parte significativa di detto valore, l’aliquota del 10 % si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

  • Buon giorno ,
    nel mio caso si tratta di una ristrutturazione”straordinaria ” (?)
    Abbiamo presentato una DIA, per la demolizione totale delle pareti interne dell’ immobile e la ricostruzione delle stesse seguendo chiaramente un nuovo progetto.
    Inoltre anche il pavimento viene completamente smantellato per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento tradizionale con uno radiante a pavimento.
    A questo punto posso far risultare tutto per la detrazione del 36 % ?
    grazie, nadia

    • L'esperto

      Risposta a Nadia:
      Si! Gli interventi di ristutturazioni edilizia rientrano tra le agevolazioni del 36%.

  • Nadia

    Grazie mille per la pronta e Chiara risposta .
    Per caso non e’ che il parquet puo’ rientrare nella detrazione del 36 % per la ristrutturazione?
    Grazie , n.

    • L'esperto

      Risposta a Nadia:
      Gli interventi di manutenzione ordinaria (sostituzione pavimenti), eseguiti sulle proprietà private o sulle loro pertinenze (garage, cantine, soffitte), non danno diritto ad alcuna agevolazione.
      A meno che questi interventi fanno parte di un intervento più vasto come la demolizione di tramezzature, la realizzazione di nuove mura divisorie e lo spostamento dei servizi, l’insieme delle opere è comunque ammesso al beneficio delle detrazioni fiscali.
      Esempi di interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage.

  • Buon pomeriggio,
    mi chiedevo se la risposta a Maura Petroni era un si !?
    Perchè sono nella stessa situazione , e se per il riscaldamento a pavimento , la caldaia e gli infissi mi è stato detto che era possibile, mi resta l’incognita del parquet.
    Chiedevo gentilmente una risposta semplice .
    grazie, nadia

    • L'esperto

      Risposta a Nadia:
      Il parquet, come le piastrelle, non rientra nella detrazione al 55%, infatti non è un opera muraria necessaria
      per la sostituzione, a regola d’arte, dell’impianto di riscaldamento.

      L’installazione di un termocamino a biomassa, oppure stufa a pellet, ai sensi del DM 26/01/2010, è agevolata se sono rispettati questi ulteriori requisiti:
      – il fabbisogno dell’intero edificio (non del singolo appartamento) deve essere inferiore a quello limite indicato nel DM 26/01/2010;
      – i valori della trasmittanza delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine, rispettino i limiti massimi riportati nel D.Lgs. 192/05.

  • Stefano Pini

    vorrei sapere se anche le spese per l’attestato di certificazione energetica rientrano nella detrazione del 55%

    • L'esperto

      Risposta a Stefano Pini:
      Si! Il DM 19/02/2007 ed smi è chiaro, infatti nell’articolo 3 comma 1 lettera d specifica che le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica, comprensive della redazione dell’attestato di certificazione energetica, rientrano nelle detrazioni del 55% previste in forza della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) e prorogate fino al 31/12/2010 con il comma 20 articolo 1 della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008).

  • maura petroni

    desidero sottoporre il seguente quesito: sto ristrutturando il mio appartamento. E’ previsto l’installazione di riscaldamento a pavimento, nuovi infissi, parenti coibentate, ed anche un nuovo pavimento in parquet ed un camino che potrà anche riscaldare gli ambienti. Ho letto vari articoli sulle detrazioni al 55% , ma non mi è chiaro sele spese per il parquet ed il camino vi rientrino.
    Grazie.

    • L'esperto

      Risposta a Maura Petroni:
      Il DM 19/02/2007 all’articolo 3 comma 1 lettera a numero 2 specifica come tra gli interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, sia contemplata la fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti.

  • Gaetano Lanza

    Buongiorno

    ho una domanda sto ristrutturando un piccolo edifico in campagna, con PDC, demolizione e ricostrzuione, abbiamo rispettato il medesimo sedime, perimetro in pianta, abbiamo solo ridotto la volumetria eliminando il solaio e facendo un soppalco, girando però le falde del tetto. posso ugualmente avvalermi del 55%? in effetti non si tratta di ampliamento, ma di riduzione. contando anche che la porta di ingresso e le finestre sono state leggermente spostate (ovviamente eliminandone alcune e aggiunegendone altre) anche queste potrebbero rientrare? attendo suo cortese riscontro,

    saluti

    • L'esperto

      Risposta a Gaetano Lanza:
      L’intervento di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione può accedere alle detrazioni del 55% come specificato nell’articolo 2 punto 3 della Circolare 37/2007 dell’Agenzia delle Entrate che cita:
      “nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si puo’ accedere all’incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione, ravvisando nelle altre fattispecie il concetto di nuova costruzione. Restano quindi esclusi gli interventi relativi ai lavori di ampliamento.”
      Il D.P.R. 380/2001 raggruppa questo intervento tra le ristrutturazioni edilizie, come enunciato nell’articolo 3 comma d) qui sotto riportato parzialmente:
      “Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.”
      Infine, la “Legge Lunardi” (la n. 443/2001, c.d. legge obiettivo) e l’art. 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2002 n. 301, elimina dal testo del predetto art. 3 del T.U. la locuzione: “fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali a quello preesistente” e la sostituisce con la seguente: “ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente”; il che ha indotto sia la giurisprudenza (vedasi la sentenza n. 3210/2004 del TAR di Bari, indicata, tra l’altro, da chi ha proposto il suddetto quesito), sia, pressoché unanimemente, la dottrina (vedasi, per tutti, D. Antonucci, “Manuale di diritto urbanistico”, pag. 429, Ed. sistemi editoriali Se) a considerare ammissibili interventi di ristrutturazione attuati anche con l’utilizzo di differenti materiali costruttivi.

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