La norma di prevenzione incendi per le autorimesse, il DM 01/02/1986, prevede l’obbligo di illuminazione d’emergenza solo per le autorimesse con capacità superiore a trecento autoveicoli (Illuminazione d’emergenza autorimesse).
Per le norme di sicurezza, nei locali sotterranei o semi-sotterranei il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima, ai sensi dell’articolo 65 del D.Lgs. 81/2008.
Sempre il D.Lgs. 81/2008, al punto 1.5.11. dell’allegato XIV, per le vie e le uscite di emergenza richiede l’illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell’impianto elettrico.
Mentre al punto 1.10.3. dello stesso allegato XIV, per i luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell’illuminazione artificiale, dispone di nuovo l’illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.
Infine il DM 10/03/1998, al punto 3.13 dei “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”, per tutte le vie di uscita inclusi anche i percorsi esterni, obbliga all’uso dell’illuminazione artificiale per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all’uscita su luogo sicuro. Inoltre nelle aree prive di illuminazione naturale od utilizzate in assenza di illuminazione naturale, deve essere previsto un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione dell’alimentazione di rete.
In conclusione, benché la normativa antincendio non preveda l’uso di illuminazione artificiale e d’emergenza per la autorimesse, questa diventa obbligatoria quando queste sono luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, e un minimo di illuminazione artificiale e d’emergenza risulta comunque necessaria nei luoghi interrati dove manca la luce naturale. In tal senso il responsabile dell’attività, anche se questa non è classificata come luogo di lavoro, deve considerare tale circostanza e prevedere le condizioni di illuminazione minime per l’utilizzo dei luoghi interrati.

4 Comments

  • Giovanni

    Buongiorno Ing. Fratini, per le autorimesse vi è un grado di protezione minimo dei corpi illuminanti , grazie

    • Risposta a Giovanni:
      No è richiesto un grado di protezione (IP) degli involucri minimo per le autorimesse. Non è la destinazione d’uso che determina la differenza rispoetto al grado IP, ma le condizioni ambientali di installazione dei componenti (contatto con solidi, polvere ed acqua). Mi spiego. Se installo una luce nell’autorimessa, ma questa si trova in un punto raggiunto dalla pioggi, i componenti devono essere resistenti all’acqua piovana (IP44 o IP67).

    • Risposta a Simona:
      SI. L’illuminazione d’emergenza, così come il pulsante esterno di sgancio della rete elettrica, oramai sono requisiti basilari richiesti nelle autorimesse da tutti i comandi dei Vigili del Fuoco. In particolare le lampade d’emergenza per le vie d’esodo sono obbligatorie ai sensi del punto 1.5.11. dell’allegato XIV al D.Lgs. 81/2008.

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