01/05/2014

La normativa sulla mancanza dell’Attestato di Prestazione Energetica nei contratti è stata rimaneggiata diverse volte negli ultimi mesi. Inizialmente la Legge 90/2013 ha introdotto la nullità dei contratti conclusi in mancanza dell’APE (comma 3-bis articolo 6). Poi il DL Destinazione Italia ha sostituito la nullità del contratto per l’assenza dell’APE con una multa da 3.000 a 18.000 euro (nuovo comma 3 nell’articolo 6). Infine la Legge di Stabilità per il 2014 fa riferimento di nuovo al comma 3 bis sulla nullità dei contratti in mancanza dell’APE, provocando non poche incertezze. Finalmente il Ministro Cancellieri ha chiarito che la Legge di stabilità è intervenuta su una norma non più in vigore, perché sostituita dal Decreto Destinazione Italia, quindi restano valide le multe previste.
Riassumendo la normativa vigente in caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici, si trovano le seguenti sanzioni:
– il costruttore o il proprietario degli edifici di nuova costruzione o di quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti è punito con una multa tra 3.000 euro e 18.000 euro;
– il venditore o l’acquirente dell’immobile è punito con la sanzione amministrativa tra 3.000 euro e 18.000 euro;
– il locatore o il locatario è punito con la sanzione tra 300 euro e 1.800 euro.
– l’agenzia immobiliare è punita con una multa tra a 500 euro e 3.000 euro.
Nel caso in cui l’APE non venga allegato ai contratti, entrambe le parti sono soggette al pagamento della sanzione, in solido e in parti uguali.

0 Comments

  • fabio

    Ho letto bene la pagina 63 dello studio che lei cita ma si parla d’altro. Ossia della delega alla guardia di finanza per verificare che l’APE sia stato allegato al contratto di vendita di un immobile. Quindi non si sa ancora chi vigila sugli annunci commerciali inconpleti

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Fabio:
      Riporto integralmente qui sotto il paragrafo 7.2 della pagina 63 del citato studio del CNI.

      “7.2. Le sanzioni per il caso di violazione dell’obbligo di allegazione
      Per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 145/2013, la violazione dell’obbligo di allegazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 3.000,00 ad €. 18.000,00; per i contratti di locazione di durata inferiore ai tre anni la sanzione è ridotta a metà (art. 6, c. 3, d.lgs. 192/2005 nel testo attualmente in vigore).
      La norma in commento (art. 6, c. 3, d.lgs. 192/2005) indica anche quale è l’autorità preposta all’accertamento ed alla contestazione della violazione: si tratta della Guardia di Finanza, ovvero, all’atto della registrazione del contratto, dell’Agenzia delle Entrate. Tali soggetti dovranno, inoltre, presentare rapporto al Prefetto ai sensi dell’art. 17 legge 24 novembre 1981 n. 689.

  • fabio

    Ho letto la sua ultima risposta alla signora Sabrina. Cosi ho scaricato ed esaminato lo studio del CNN che lei cita ma le assicuro che non riporta alcuna nota o precisazione su chi deve vigilare sugli annunci commerciali senza dato energetici.

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Fabio:
      Se cerca nell’aggiornamento dello Studio n. 657-2013/C sulla “Disciplina nazionale della certificazione energetica”, approvato dal CNN nella seduta del 19-20/06/2014, troverà alla fine della pagina 63 la nota di cui stiamo parlando.

  • sabrina

    Non capisco il suo concetto di applicazione estensiva della norma. La legge non ammette tale concetto. Infatti nessuno puo essere sanzionato se non in forza di una legge chiara e certa . Ad oggi non si sa per certo chi opera la vigilanza

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Sabrina:
      Lo studio del CNN (Consiglio Nazionale del Notariato) n. 657-2013/C è attendibile, e lì si cita la nota di cui stiamo parlando, che sarà stata introdotta dal Ministero competente.

  • fabio

    buonasera. Ho letto la sua risposta ma l’art.6 comma 3 da lei citato descrive le sanzioni per omessa allegazione dell’Ape al contratto di vendita. Tale norma invece non indica espressamente chi sanziona gli annunci commerciali delle agenzie che non riportano i dati energetici. Quindi chi vigila sugli annunci ?

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Fabio:
      La nota alla norma si ritiene applicabile in via estensiva anche alle operazioni di controllo e vigilanza sugli annunci commerciali di vendita.

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Sabrina:
      Una nota a margine del DLgs 192/2005 (articolo 6 comma 3) dispone che siano la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate ad effettuare i controlli. Tale interpretazione è confermata anche nell’aggiornamento dello studio del CNN (Consiglio Nazionale del Notariato) n. 657-2013/C.

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