Il Decreto del Presidente della Repubblica 151/2011 stabilisce il nuovo regolamento che disciplina i procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, introducendo una serie di importanti novità nel settore delle autorizzazioni dei Vigili del Fuoco. Innanzitutto dalla data di entrata in vigore del DPR 151/2011 è abrogato il Decreto del Ministro dell’interno del 16 febbraio 1982, sulla determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.

Il DPR 151/2011 individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l’esame dei progetti, per le visite tecniche, per l’approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, in relazione alla dimensione dell’impresa, al settore di attività, all’esistenza di specifiche regole tecniche, all’esigenze di tutela della pubblica incolumità.

Gli enti ed i privati responsabili per le attività categorie A, B e C sono tenuti, prima dell’inizio dell’attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, a presentare l’istanza al competente Comando dei Vigili del Fuoco.

Il Comando verifica la completezza formale dell’istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta. Inoltre l’ufficio di prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco effettua controlli, disposti anche a campione, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

In aggiunta i titolari responsabili delle attività categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

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  • CINZIA

    Buonasera abbiamo un problema come officina. Dovendo adeguarci al nuovo DPR 151/2011 perchè superiamo di poco la metratura essendo in affitto, la propiretà non vuole spendere per la messa a norma e ci ha consigliati di trovare altra soluzione abitativa. Puo fare questo? Di chi sono le sperse per l’adeguamento del locale? C’è una tutela nei nostri confronti visto che non siamo mai stati morosi e che il contratto scadrebbe nel 2015… Chi ci tutela se non viene messo a norma lo stabile? Grazie per la disponibilità

    • L'esperto

      Risposta a Cinzia:
      L’obbligo della segnalazione certificata di inizio attività, da presentare al Comando dei Vigili del Fuoco, è in capo al titolare responsabile dell’attività.

      Per quanto riguarda i lavori di adeguamento realizzati per rispettare i requisiti di prevenzione incendi, è il contratto di locazione (oppure in mancanza il codice civile) come devono essere ripartiti.

      In generale il locatore è obbligato ad eseguire sull’immobile solo le opere improrogabili e necessarie per conservare la sua destinazione d’uso e la sua agibilità (guasti impianti, infiltrazioni d’acqua, ecc..).

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