E’ obbligatoria la dotazione del Certificato Energetico (attestato di certificazione energetica) per gli immobili di nuova costruzione, realizzati con permesso di costruire o DIA, rispettivamente richiesto e presentata dopo l’8 ottobre 2005, a carico del costruttore o del venditore, in conformità all’articolo 6 comma 1 del DLgs 192/2005.

Il comma 288 della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) subordina il rilascio del permesso di costruire alla certificazione energetica dell’edificio, nonché delle caratteristiche strutturali dell’immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.

Anche il DPR 59/2009 impone che i calcoli e le verifiche relative alle prestazioni energetiche siano inseriti in una relazione che attesti la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e degli impianti termici, inoltre ai sensi dell’art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell’edificio deve depositare tale documento presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori.

Senza l’attestato di certificazione energetica (ACE) non possono essere acquisite né una regolare ed efficace dichiarazione di fine lavori né l’agibilità.

16 Comments

  • serena

    La ringrazio della risposta vorrei un altro chiarimento..
    la Mia carrozzeria è composta da un immobile di 500 mq dove ho gia chiesto parere fattibilità con il progetto ai vigili del fuoco … e cui tutto ok…la parte dell’ampliamento che sto finendo di costruire (relativa domanda precedente) che è 220 mq più gli uffici con ingresso indipendente e non collegati all’officina di 80mq… la nuova costruzione non è collegata alla vecchia .. devo fare scia antincendio anche per questo locale ?

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Serena:
      E’ consigliabile fare la SCIA. Meglio fare bene le cose prima con calma che doverle fare dopo di fretta. Se si tratta di un unica attività, le suggerisco di inglobare tutto nella prima domanda ai VVF.

  • serena

    Buongiorno devo aprire una nuova autofficina ..il locale è in costruzione dal 2000 e per motivi economici stiamo concludendo ora il lavori… il locale è sprovvisto di riscaldamento e volevo sapere se c’era l’obbligo della certificazione di risparmio energetico .. separatamente ci sono gli uffici al piano superiore e volevo sapere se anche per quelli c’è l’obbligo oppure no. i locali sono in toscana grazie.

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Serena:
      SI. L’APE (Attestato di Prestazione Energetica) serve sicuramente per gli uffici.
      Mentre NON è necessario per l’autofficina, essendo questa priva di impianto di riscaldamento, così come specificato nel DLgs 192/2005 e nell’appendice A del DM 26/06/2015.

  • Orazio

    Vorrei sapere se il certificato energetico x una nuova costruzione ultimata nel 2011 ed a quella data è stato rilasciato il certificato – va applicato il D.M. 2009 oppure quello del 2005, essendo che la richiesta di concessione edilizia è stata inoltrata nel 2006. Perchè con i parametri del 2005 il certificato è apposto con quelli del 2009 non verifica.

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Orazio:
      2005. Devono essere applicati i limiti validi nell’anno in cui è stato richiesto il permesso di costruire, infatti il progetto energetico è depositato contestualmente alla richiesta del PdC e si riferisce ai valori obbligatori in quel momento.

  • Ingegnere79

    Egregi Professionisti,
    avrei dei dubbi che spero voi possiate chiarirmi,
    mi è stata commissionata l’elaborazione dell’ACE per una villetta bi-familiare di nuova costruzione; Ad oggi, io ho solo fatto una decina di ACE per edifici esistenti, sono un tecnico che ha la qualifica di certificatore energetico, da corso convalidato e bla bla bla….
    vorrei che qualcuno mi illuminasse circa la differente prassi da seguire, rispetto a quella delle costruzioni esistenti; considerando che ad oggi mi occupo di tutt’altro ed ho reminiscenze del corso…grazie anticipatamente e saluti per tutti voi.

    • L'esperto

      Risposta ad Ingegnere79:
      L’attestato di certificazione energetica (ACE) non cambia se predisposto per un edificio esistente oppure per una nuova costruzione, poichè per i nuovi fabbricati è redatto dopo la comunicazione di fine lavori, quando lo stabile edilizio è completato (strutture opache, strutture trasparenti, impianto riscaldamento), e riporta la classe energetica ottenuta in funzione delle stratigrafie e dei materiali realmente utilizzati per la costruzione edilizia finale.

      Invece prima della costruzione, in fase di progettazione, si deve procedere alla predisposizione del “Progetto sull’isolamento termico dell’edifico” (prestazioni energetiche), affinchè questo rispetti i limiti di consumo energetico imposti dal D.Lgs 192/2005 ed smi (ex Legge 10/1991).

      Conclusione- Prima si progetta, poi si certifica, realizzare direttamente significa rischiare di non raggiungere l’obiettivo desiderato, sia esso obbligatorio oppure no.

  • Stefano

    Grazie per la risposta;
    è ovvio che occorre la progettazione ai sensi della L.10/91, ma per quanto riguarda la redazione dell’attestato di certificazione energetica, esiste un software freeware come DOCET per le nuove costruzioni? (anche DOCET, nel quadro di inserimento delle informazioni, prevede la casistica “nuova costruzione” ma è disabilitato…)

    • L'esperto

      Risposta a Stefano:
      Non conosco software freeware per la certificazione delle nuove costruzioni, sono tutti programmi comerciali, magari qualche società rilascia trial (30 giorni).

  • Stefano Poccianti

    salve,
    è possibile redigere una cerificazione energetica per una nuova costruzione utilizzando DOCET??

    • L'esperto

      Risposta a Stefano Poccianti:
      Per le nuove costruzioni è necessaria innanzitutto la progettazione dell’isolamento termico dell’edificio, ai sensi della Legge 10/1991, rispettando i limiti del D.Lgs 192/2005 ed smi.

      Il Docet, come specificato sul sito del CNR, è uno strumento di simulazione a bilanci mensili per la certificazione energetica degli edifici residenziali esistenti.

  • carla

    nel 2003 ho ristrutturato un rudere, ora l’inquilino mi chiede la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico.
    Io non c’è l’ho, anche perchè l’impianto era stato fatto da un amico elettricista che purtroppo ora ho perso i contatti e anche il n. di cellullare.
    Come posso fare? Ma forse allora non era obbligatorio tale certificato?
    Grazie.

    • L'esperto

      Risposta a Carla:
      Nel 2003 non esisteva il DM 37/2008 ma la Legge 46/90, che comunque obbligava la predisposizione della dichiarazione di conformità dell’impianto. A questo punto è sufficiente richiedere un collaudo da una ditta di impianti elettrici con la predisposizione di una rapporto sulla conformità dell’impianto.

  • SABINO

    NEL CASO IN CUI VIENE RICHIESTO OGGI UN CERTIFICATO DI AGIBILITA’ PER UN EDIFICIO IL CUI PERMESSO DI COSTRUIRE E’ STATO RILASCIATO DOPO L’8/10/2005 E’ OBBLIGATORIO ALLEGARE ALLA SUDDETTA DOMANDA L’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA O BASTA L’ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA?

    GRAZIE!!

    • L'esperto

      Risposta a Sabino:
      Con l’emanazione delle linee guida nazionali, l’attestato di qualificazione energetica ha lasciato il posto a quello di certificazione energetica. Cambia il nome, ma non la sostanza della relazione tecnica energetica.

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