L’articolo 15 del D.Lgs. 28/2011, sulla promozione delle energie rinnovabili, prevede nuovi requisiti necessari per gli installatori di impianti. Infatti per svolgere l’attività lavorativa di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, sistemi fotovoltaici e solari termici sugli edifici, sistemi geotermici a bassa entalpia e pompe di calore diventa necessario essere in possesso di specifici requisiti.

L’installatore deve possedere uno dei tre requisiti dell’articolo 4 comma 1 del DM 37/2008, qui sotto elencati:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica;
b) diploma o qualifica di scuola superiore con specializzazione relativa al settore degli impianti, seguiti da un periodo di inserimento in un’impresa del settore;
c) titolo o attestato di formazione professionale, previo periodo di inserimento in un’impresa del settore.
Si tratta dei requisiti necessari per installare impianti negli edifici (impianti elettrici, radiotelevisivi, di riscaldamento e climatizzazione, idrici e sanitari, del gas, ascensori e antincendio), che ora vengono estesi anche a chi installa impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Le Regioni e Province dovranno organizzare corsi di aggiornamento, entro il 31/12/2012, attraverso fornitori di formazione riconosciuti per il rilascio di attestati di formazione professionale (lettera c) per gli installatori.
Le indicazioni per l’organizzazione dei corsi sono contenute nell’Allegato 4 al Dlgs 28/2011.
I costi per le attività formative saranno a carico dei partecipanti ai corsi.

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