In quali casi il progetto impianto deve essere redatto da un professionista iscritto all’albo?

Il progetto impianto, come specificato nel Decreto 37/2008, è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta in caso di impianti non ordinari e cioè:

  • Impianti elettrici con potenza impegnata superiore a 6 kW
  • Impianti elettrici ad uso abitativo in singole unità abitative superiori ai 400 m2
  • Impianti elettrici ad uso non abitativo in singole unità superiori ai 200 m2
  • Impianti elettrici soggetti parzialmente a normative specifiche CEI (piscine ecc.)
  • Impianti elettrici in locale ad uso medico (anche centri benessere ecc.)
  • Impianti elettrici in locale a maggior rischio in caso d’incendio (cioè soggetti a CPI)
  • Impianti elettronici se coesistono con impianti elettrici di cui sopra
  • Canne fumarie collettive ramificate
  • Impianti gas con portata termica superiore ai 50 kW
  • Impianti gas medicali o ad uso ospedaliero
  • Impianti antincendio in attività soggetta a CPI o con numero di idranti maggiore di 3 o con apparecchi di rilevamento maggiori di 9
  • Altri casi di cui all’art. 5 comma 2 del DM 37/08

Negli altri casi il progetto impianto, che può essere redatto in forma semplificata (schema), è firmato dal responsabile tecnico della ditta impiantista. Il progetto dell’impianto è allegato alla dichiarazione di conformità dell’installatore.
Elenco dei casi in cui depositare la documentazione allo sportello unico per l’edilizia del Comune.

94 Comments

  • Tom

    Il quesito è questo: io ho un impianto elettrico realizzato ante 1990 che risulta adeguato ex art. 6 comma 3 del D.M. 37/2008 e pertanto conforme per la normativa oggi vigente. Cosa succede se oggi faccio installare una pompa di calore da un tecnico abilitato che rilascia certificazione per il lavoro svolto? L’impianto rimane a norma o devo fare certificare da un tecnico tutto l’impianto? Grazie della risposta

    • Risposta a Tom:
      La ditta deve rilasciare la dichiarazione di conformità per l’installazione della pompa di calore ed un’altra relativa alla modifica apportata al quadro elettrico. Infatti avrà aggiunto un interruttore magneto-termico differenziale per la linea a servizio della pompa di calore.

  • Tiziana

    Gentile Ingegnere buonasera,
    La disturbo per una informazione.
    Nel caso di realizzazione ascensore all’interno di un condominio , è obbligatorio il progetto dell’impiAnto? O basta la dichiarazione di conformità?
    Grazie mille

    • Risposta a Tiziana:
      SI. L’ascensore deve essere progettato. Le norme di riferimento sono la direttiva europea 95/16/CE ed il DPR 162/1999. Inoltre l’installatore deve rilasciare la dichiarazione CE di conformità dell’impianto di sollevamento. Infine deve essere inviata una comunicazione al Comune per poter mettere in esercizio l’impianto, ai sensi dell’articolo 12 del DPR 162/99, entro 10 giorni dalla data di emissione della dichiarazione di conformità.

  • Marco

    Buongiorno Ingegnere, chiedo suo cortese aiuto:
    Casa conclusa nel 1971 senza abitabilità, chiesta all’epoca e rifiutata perché mancava allaccio a acquedotto e fognatura ma non ripresentata (anche se tali opere sono state effettuate successivamente).
    Oggi vorrei far fare tale autocertificazione ed ho capito che per l’impianto elettrico (ad oggi contratto 3kw) potrebbe bastare una dichiarazione di rispondenza senza bisogno progetto come credo per il riscaldamento (ad oggi caldaia ind. A 35kw).
    Per la DI.RI elettrica può bastare mettere magnetotermico o bisogna che siano soddisfatti altri obblighi, es il colore dei cavi, i frutti isolati, la sezione dei cavi ed altro (la messa a terra c’è)?
    Grazie, Marco

    • Risposta a Marco:
      Nel caso di un impianto elettrico esistente è necessario rispettare il DM 37/2008, che richiede la verifica dei requisiti minimi di sicurezza dell’impianto, e poi la redazione della dichiarazione di rispondenza redatta da un ingegnere, con allegata la relazione di verifica e lo schema d’impianto.

    • Marco

      I requisiti minimi di sicurezza (credo che dovranno essere soddisfatti non quelli di quando sono stati realizzati gli impianti ma di quando è stata prevista l’obbligatorietà di adeguamento es D.M. 37/98) dove li trovo scritti? L’elettricista mi ha detto che insieme al magnetotermico bisogna che siano rispettate le prescrizioni sul colore dei cavi, i frutti isolati (nella mia casa ci sono le prese e gli interruttori Magic). Soddisfatti tali requisiti l’ingegnere può firmare di.ri? Lo chiedo perché vorrei far fare il minimo indispensabile come opere di adeguamento.

    • Risposta a Marco:
      Si deve rivolgere ad un ingegnere che le indicherà prima i requisiti minimi necessari per mettere a norma l’impianto, poi emetterà una dichiarazione di rispondenza dell’impianto elettrico dopo averne verificato anche l’efficienza.

  • Giuseppe

    Salve Ingegnere,
    volevo chederLe alcune delucidazioni per un lavoro commissionatomi da un cliente.
    Abbiamo inviato la documentazione per avere la fornitura del gas ma l’esito è stato negativo per le seguenti motivazioni: nel disegno dell’ impianto realizzato hanno dichiarato non a norma un tratto di tubazione in rame sottotraccia, dove ho anche specificato il luogo della posa in opera,ovvero il balcone, per portare il gas alla caldaia, non essendo conforme alla 7129:2015 punto 4.5.5.10 .
    Il tratto della tubazione non si trova su lati esterni dei muri perimetrali ma ho specificato “balcone” , poichè è li che si trova.
    Mi saprebbe dare qualche spiegazione in merito?
    La ringrazio anticipatamente per la cortese attenzione

    • Risposta a Giuseppe:
      Lei ha ragione. Il tecnico Italgas ha confuso lo schema dell’impianto. Il punto 4.5.5.10 della UNI 7129-1 del 2015 vieta solo di “posare le tubazioni del gas direttamente sotto traccia, anche se con guaina, nel lato esterno dei muri perimetrali dell’edificio e delle sue pertinenze.” La figura C.6 della stessa norma mostra che è possibile la posa della linea gas nel massetto del balcone. Le suggerisco di inviare una lettera di chiarimenti all’Italgas.

  • mario

    un dubbio se installo solamente un nuovo punto luce… su un impianto dove nel 2015 è stato fatto un progetto perché attività commerciale con più di 6 Kw, basta solamente la mia dichiarazione ho devo far aggiornare il progetto da professionista abilitato

    • Risposta a Mario:
      Se non si modifica il quadro, e se l’aumento del carico elettrico non supera il 10%, è sufficiente la dichiarazione di conformità della ditta installatrice.

    • mario

      Mi può dare i riferimenti di legge… perché l intervento è riferito solo a due lampadine, quindi il carico elettrico e irrisorio dato che ha 20kw

    • Risposta a Mario:
      DM 37/2008 articolo 10 comma 1.
      La manutenzione ordinaria degli impianti non comporta la redazione del progetto. Per ordinaria manutenzione (articolo 2 comma 1 lettra d) si intendono gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d’uso, ed interventi che comunque non modificano la struttura dell’impianto su cui si interviene o la sua destinazione d’uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore.

  • Edoardo

    Buon giorno. In un appartamento facente parte di un condominio del ‘900 senza riscaldamento e senza impianto elettrico elettrico (il contatore c’è), vorrei installare 5 caloriferi e una caldaia a condensazione da 24Kw e un impianto elettrico standard minore di 6 Kw. Devo dotarmi di un progetto o sono sufficienti le dichiarazioni di conformità dei due impianti? Devo fare un’ulteriore certificazione energetica?

    Grazie e saluti

    • Risposta ad Edoardo:
      Per un impianto elettrico residenziale con potenza < 6 kW e superficie abitativa lorda < 400 mq, non serve il progetto dell'impianto elettrico, è sufficiente infatti affidare i lavori ad una ditta iscritta alla camera di commercio ed abilitata alla lettera A (impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonche' gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;) in riferimento all'articolo 1 del DM 37/2008. Lo stesso vale per l'impianto di gas identificato con la lettera E (impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;) avendo una portata termica < 50 kW. Sarà la ditta a predisporre le lavorazioni in conformità alle norme tecniche, rilasciando alla fine dei lavori una dichiarazione di conformità con allegato lo schema dell'impianto ed i materiali specifici utilizzati.

  • Angelo F

    Buongiorno,
    chiedo cortesemente all’esperto un chiarimento: Ho affittato un locale ad uso artigianale + uffici di sup totale 263 mq. Dovendo fare l’impianto elettrico solo per la parte laboratorio (pot 6KW) di 150 mq, devo considerare la sup totale e quindi far fare il progetto o solo il laboratorio e quindi non essendo superiora a 200 mq basta la dich di conformità?
    Il locale uffici a già le dichiarazioni per l’impianto esistente e ci sono due APE distinte per i due locali (comunicanti).
    Se i locali vanno considerati come unico, allora anche per l’esistente impianto serviva il progetto o la DIRI se post 2008?
    Grazie e complimenti per le risposte chiare e precise ai quesiti dei lettori.

    • Angelo F

      aggiungo: se faccio installare un nuovo contatore solo per il laboratorio basta la DICO essendo sotto i 6kW e 150 mq?

    • Risposta ad Angelo F:
      Innanzitutto alcune precisazioni:
      – la potenza di 6 kW (articolo 5 comma 2 lettera c del DM 37/08) si riferisce a quella impegnata con il contatore Enel;
      – la superficie si riferisce a quella dell’attività.
      Quindi se l’attività è unica, un solo contratto d’affitto di un locale di 263 mq, il progetto è obbligatorio.
      Se le attività sono separate ed i locali hanno superficie inferiore a 200 mq, ma il contatore è unico e supera i 6 kW il progetto è obbligatorio.
      Il progetto non è obbligatorio se le attività sono separate ed indipendenti, sotto i 200 mq e con due contatori sotto i 6 kW.
      Comunque il mio consiglio, essendo un locale artigianale adibito a laboratorio con presenza di lavoratori, è quello di predisporre comunque il progetto, spesso richiesto dalle ASL competenti.

  • Maura

    Ho acquisito un lavoro in un impianto funzionante a bassa tensione 24 V. dove devo fare eseguire la sostituzione di vecchi cavi 2*1,5 in piombo e catrame con del cavo FG7 in un area con potenza superiore ai 6 KW e di superfice superiore ai 200 mq.
    Si tratta di una sostituzione di materiale con altro equivalente che non va a mutare la struttura dell’impianto e a tal proposito chiedo se necessita della realizzazione di un progetto redatto da un professionista iscritto nell’apposito albo professionale.

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Maura:
      SI. La redazione del progetto è obbligatoria ai sensi del DM 37/2008 perchè il locale ha più di 6 kW o più di 200 mq. L’obbligo del progetto non è legato però alla sostituzione dei fili, il progetto ci deve essere a priori, prima che venga eseguito l’intervento di trasformazione. In poche parole non è a carico della ditta ma del committente.

    • Traversato Maura

      Il progetto è già esistente dal 2014, Io intendevo sapere se rifacendo l’impianti seguendo il progetto originario sono in regola o se invece devo realizzare un progetto ex novo

    • Risposta a Maura:
      Se il progetto è esistente e l’impianto è conforme ad esso, non serve redigerne un altro.
      La sostituzione dei cavi con altri di sezione pari o maggiore rientra tra la manutenzione ordinaria, così come la sostituzione degli interruttori magneto termici e differenziali con dispositivi nuovi ma con le stesse caratteristiche di quelli indicati nel progetto.

  • Francesco Maria

    Buongiorno,
    sono qui a chiederLe un Suo parere riguardo una mia cliente che sta aprendo una nuova attività in cui si venderà pasta all’uovo e dolci artigianali. Mi è stato chiesto un preventivo per la progettazione di un impianto elettrico per una superficie totale lorda inferiore ai 200 mq in modo tale da poter aumentare i kW (lasciandole così la possibilità di tenere più apparecchi accesi anche se di cospicuo assorbimento).
    Secondo il Suo parere è un progetto che posso fare confrontandomi con un elettricista (ovviamente poi il progetto sarebbe timbrato da me) oppure serve per forza un perito elettrotecnico?

    Rimango in attesa di un Suo gentile riscontro e Le porgo i miei più cordiali saluti

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Francesca Maria:
      Ai sensi dell’articolo 5 comma 1 del DM 37/2008, il progetto va redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta, ciò significa che deve essere esperto in questo settore, altrimenti si rischia di commettere grossi errori. Il timbro non basta, serve anche l’esperienza. Con la firma sul progetto c’è l’assunzione di responsabilità, se qualcosa è sbagliato si risponde personalmente alle eventuali richieste di risarcimento danni, che per le attività commerciali possono essere cifre molto alte. Valuti con accortezza la questione.

  • DZCTecnoimpianti

    Salve,
    Lavoro nel settore dell’impiantistica dal 1997, impresa artigiana abilitata ex 46/90 DM 37-08
    Volevo chiedervi supporto in una commessa che ho ricevuto di recente.
    Un condominio qui a Roma, mi ha contattato in merito al rinnovo di un CPI.
    Il condominio ha un autorimessa composta da 43 BOX per una superfice complessiva di circa 1000 mq con una potenza elettrica impegnata di 6 Kw.
    L’impianto risale al 2004 (anno della dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore).
    La situazione è la seguente:
    Il condominio a cui è scaduto il CPI ha affidato la pratica del nuovo CPI ad un architetto che deve presentare una SCIA per il rilascio del nuovo CPI, il professionista mi ha chiesto una dichiarazione relativa all’impianto che attesti la piena efficenza e sicurezza dello stesso e che non ha subito modifiche dall’installazione del 2004.
    Mi sono fatto mandare la documentazione in loro possesso e ho trovato che l’installatore ha prodotto una semplice dichiarazione di conformità senza l’obbligatorietà del progetto e quindi senza progetto.
    Ho fatto un controllo su quanto indicato nella 46/90 relativamente agli obblighi di progetto e da quanto riscontrato mi sembra di aver capito che anche allora vi era l’obbligo di progetto poichè si trattava di impianto installato in ambiente a rischio di incendio, attestato anche dal CPI, stessa cosa per il DM 37-08 dato che la norma madre è la CEI 64-8.
    Correggetemi se sbaglio….
    Al che ho fatto notare all’Architetto quanto evidenziato è lui di tutta risposta mi ha detto che mi stavo sbagliando poichè la potenza installata in impianto era al di sotto dei 6 Kw e che catastalmente l’autorimessa è C6, che la Norma va interpretata e che stavo facendo spendere al condominio inutilmente dei soldi perchè il progetto non era e tutt’oggi non è obbligatorio, mettendo in discussione la mia professionalità screditandomi davanti al committente.
    Vi chiedo cortesemente di darmi un supporto e di evidenziare eventuali miei errori valutativi, se possibile indicandomi anche la procedura da intraprendere.

    Vi ringrazio anticipatamente

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a DCZ Tecnoimpianti:
      SI. Infatti ho verificato che in base al DM 46/1990 ed al suo regolamento di attuazione, il DPR 447/1991, gli impianti elettrici di utenze domestiche superiori a 400 mq (comma 1 lettera a) sono soggetti a progettazione da parte di un tecnico abilitato.
      Valgono le stesse regole per gli impianti elettrici di utenze non domestiche superiori a 200 mq (comma 1 lettera b) e per gli ambienti a maggior rischio d’incendio (comma 1 lettera c).
      Il DM 37/2008 riporta le stesse prescrizioni obbligatorie. Di conseguenza il progetto di un tecnico abilitato è obbligatorio.

  • Francesco alfano

    Buongiorno. Nel mio condominio alla costruzione, certificata nel 2013, sono state installate n. 11 canne fumarie che servono 30 caldaie a condensazione. Il costruttore non ha effettuato il progetto di cui al DM 37. Alla canna che serve la mia caldaia sono collegate altr 4 caldaie e le pareti della colonna hanno subito danni forse causati dalla eccessiva condensa. Adesso il costruttore vorrebbe modificare l’impianto con canne fumarie singole e ancora una volta non ha intenzione di redigere il progetto. Come devo comportarmi? Grazie anticipatamente.

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Francesco Alfano:
      Il progetto sulla canna fumaria va redatto se è ramificata, oppure se è a servizio di un impianto con portata termica superiore a 50 kW. La sua caldaia dovrebbe essere 35 kW, quindi se la canna fumaria è singola non serve. A questo punto la ditta installatrice deve comunque eseguire l’opera a regola d’arte, in conformità alla UNI 7129, e rilasciare la dichiarazione di conformità a fine lavori ai sensi del DM 37/2008.

  • Roberto Prosperi

    Buongiorno in base alla 37/08 gli impianti gas medicinali ospedalieri devono essere per progettati firmati da un professionista iscritto ad ordine professionale, mentre il DLgs 46/97, che recepisce quanto previsto dalla Direttiva Europea 93/42 CEE, tali Dispositivi medici impianti gas medicinali devono essere progettati e costruiti secondo quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 7396 -1 e UNI EN ISO 7396-2, per questo motivo imprese certificate UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 13485, Certificato ai sensi del D.lgs 46/97 allegato II, che permettere la marcatura CE dei dispositivi medici impianti gas medicinali, e iscrizione all’albo dei fabbricanti di dispositivi medici del Ministero della Salute. Queste imprese possono progettare e firmano impianti gas medicinali senza timbro e firma di tecnico abilitato?
    Grazie per l’aiuto

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Roberto Prosperi:
      NO. L’articolo 5 comma 2 lettera g) del DM 37/2008 è chiaro: il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta.
      Violare quest’obbligo può comportare l’applicazione di sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento all’entità e complessità dell’impianto. Inoltre, tali violazioni sono comunicate alla corrispondente Camera di commercio.

  • Marco

    Buongiorno,
    svolgo l’attività di amministratore di un cosiddetto supercondominio, cioè aree e pertinenze comuni a diversi condomìni, che per facilità di espressione in appresso chiamerò “parco”.
    Il parco, costituito da viali e zone verdi, ha circa 70 punti luce del tipo stradale, serviti da n. 2 contatori, uno 220V da 6 Kw. e uno da 380V da 10 Kw. La domanda che pongo, atteso che la stessa l’ho fatta a diversi installatori e la risposta non è stata unanime, è se è necessario il progetto dell’impianto (a questo punto credo un progetto di adeguamento) o se basta lo schema redatto dall’installatore. Il dubbio mi pare lecito in quanto trattasi di impianto pertinente a più abitazioni e non quindi un locale pubblico.
    la ringrazio per la sua disponibilità, rimanendo in trepida attesa per una sua cortese risposta alla tanto agognata soluzione al caso.
    distinti saluti

    p.s.. preciso l’impianto è stato realizzato circa 40 anni fa ed è stato oggetto di manutenzione straordinaria circa 20 anni fa, ma non esiste carteggio relativo

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Marco
      DIPENDE. Il progetto è obbligatorio quando si hanno utenze condominiali maggiori di 6 kW. Infatti l’articolo 5 comma 1 lettera a) del DM 37/2008 impone il progetto dell’impianto in questo caso:
      “a) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unita’ abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unita’ abitative di superficie superiore a 400 mq;”

  • Martina

    Buongiorno, scrivo per avere un chiarimento relativo l’obbligo di progetto da parte di tecnico abilitato, nel caso di nuova installazione presso un’attività produttiva, di una caldaia a biomassa con potenza inferiore a 35.000Kcal.

    Grazie per la disponibilità
    Martina C.

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Martina:
      Non serve alcun progetto. Ai sensi del DM 37/2008 non sussiste l’obbligo di progetto per impianti a combustibile solido, mentre il DM 01/12/1975 richiede la denuncia INAIL solo se la potenza termica è superiore a 34,89 kW. Faccia attenzione però, perché se l’impianto a biomassa è collegato funziona ad acqua, devono essere presenti i minimi dispositivi di sicurezza e controllo (vaso espansione, valvola sicurezza, valvola scarico termico, interruzione automatica aria comburente, manometro, termometro, ..).

  • Luigi Broggio

    La ringrazio per la celere risposta,
    la nostra attività è limitata alle opere da termoidraulico e non prevede l’ installazione di nessun refrigeratore.
    Per quanto riguarda l’impianto elettrico, un’altra società ha l’incarico di eseguire i lavori.
    A questo punto mi sorge un dubbio, leggendo l’Art. 5 Comma 2 del D.M. 37/08 trovo indicate tutte le attività per le quali è richiesto obbligo di progetto, basta rientrare in una sola di queste per rendere obbligatoria la progettazione di tutte le attività definite all’ art. 1 comma 2 del D.M. 37/08?

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Luigi Broggio:
      No. L’articolo 5 comma 2 del DM 37/08 impone il progetto redatto da un professionista solo nei casi indicati al comma 2, negli altri casi (come specificato nel comma 1) il progetto e’ redatto, in
      alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice, , come indicato all’articolo 7, comma 2.
      Solo gli impianti elettronici (lettera e), sono da progettare quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione.
      In aggiunta gli impianti di prevenizone incendi sono comunque da progettare se sono installati in attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco.
      Infine, nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, è comunque necessario il progetto, perchè particolare attenzione va posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica
      normativa tecnica vigente.

  • Luigi Broggio

    Buongiorno,
    sono titolare e responsabile tecnico di una azienda che si occupa di installazione di impianti idro termo sanitari.
    Attualmente siamo impegnati nella ristrutturazione di un immobile ad uso uffici limitatamente alle opere di ristrutturazione bagni, formazione linea scarico condensa fancoil e predisposizione linea gruppo frigorifero da un punto indicato dal committente fino al collegamento con il sistema di distribuzione esistente in locale centrale termica.
    Il direttore lavori ha preventivamente chiesto il progetto delle opere da realizzare per il deposito in comune contestualmente alla dichiarazione di inizio attività.
    Qui nasce il nostro problema, leggendo il D.M. 37/08 le opere per cui siamo stati commissionati non sarebbero soggette all’obbligo di progetto redatto da professionista abilitato, quindi noi abbiamo provveduto alla realizzazione alla consegna al DL di semplici schemi degli impianti da realizzare.
    Con nostro stupore il DL insiste sul fatto che gli schemi debbano essere firmati da un professionista iscritto all’albo.
    Come dobbiamo comportarci?
    La ringrazio per la disponibilità offerta e in attesa di un gentile riscontro, porgo distinti saluti.

    Niccolò Broggio

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Luigi Broggio:
      E’ sicuro che non sia soggetto al DM 37/2008? Gli uffici superano i 200 mq? L’impianto elettrico supera i 6 kW di potenza elettrica impegnata? L’impianto di climatizzazione ha una potenzialita’ frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora? Se la risposta è affermativa, il progetto va fatto, altrimenti basta lo schema della ditta.

  • cristiano

    Buonasera!
     Facendo un giro in internet ho avuto modo di visitare il Vostro sito.
    e approfittando della Vostra competenza sono a chiederLE di potermi aiutare circa una questione che vede implicato un mio cliente.
    Faccio la doverosa premessa che non ho conoscenza alcuna in materia di elettrotecnica e che sto facendo le veci di un mio cliente elettricista, al quale è stata contestata dalla ditta appaltatrice, in merito ad alcuni lavori effettuati in passato, la mancata redazione di un progetto redatto da un professionista iscritto negli appositi albi ai sensi del DM 37/2008; il mio cliente sostiene che in merito ai lavori eseguiti (installazione impianto elettrico automazione degassatore ed essiccatoio pot contratt. non superiore a 6KW e pot. nominale 400V, corrente di corto circuito all’origine dell’impianto 4.5 KA), descrizione schematica dei lavori eseguiti ( quadro resina, tubazioni, cavi, passerelle, morsettiere) ed utilizzando materiali opportunamente indicati nella Di.Co., sia sufficiente il progettino con lo schema dell’impianto realizzato e l’elenco dei materiali rilasciato appunto con la Di.Co.( sostiene che possa essere qualificato come impianto bordo macchina, equipaggiamento elettrico, quadro elettrico) firmato dal responsabile tecnico dell’impresa ( ovvero lui stesso) e non dal professionista abilitato come invece richiesto e preteso dalla ditta. Sostiene che con il suo intervento non sia andato a toccare l’impianto elettrico generale dell’edificio, e che, mi ripeto, per questo tipo di intervento sia sufficiente il progettino firmato dal responsabile tecnico dell’impresa e non da professionista iscritto all’albo!
    Vi sarei particolarmente grato, considerata la Sua competenza, professionalità ed esperienza se riusciste ad aiutarmi a dirimere questo dubbio! 
    In attesa di un gentile riscontro e ringraziandoLA ancora porgo 
    Cordiali Saluti

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Cristiano:
      La macchina aggiunta è di 6 kW ma si inserisce in un impianto elettrico esistente con una potenza sicuramente maggiore, perciò il progetto della modifica elettrica apportata è obbligatorio, infatti la potenza considerata è quella impegnata complessivamente per tutta l’utenza.

  • Luigi

    Buonasera Ing. Fratini,
    avrei cortesemente bisogno di un chiarimento.

    Per una piscina interrata, completamente all’esterno, alimentata da un quadro elettrico generale installato nel locale pompe; derivato da un punto di consegna dedicato di 5kW che appunto alimenta il locale tecnico e la piscina, serve il progetto redatto dal professionista?

    Grazie mille e Cordiali Saluti
    Luigi

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Luigi:
      Il progetto è obbligatorio per utenze di immobili (civili, artigianali ed industriali) aventi potenza impegnata superiore a 6 kW. Se nell’unità immobiliare, oltre alla piscina, ci sono altre utenze elettriche che superano 1 kW, il progetto è obbligatorio, perchè la potenza considerata è quella impegnata complessiva (5 kW + 1,1 kW = 6,1 kW) per tutta l’utenza, sia essa domestica, per il commercio o il terziario.

  • Alessandro

    Buongiorno, le scrivo per la necessità di avere dei chiarimenti sulla normativa riguardando impianti elettrici realizzati prima del 2008. Sono il proprietario di un locale commerciale di 230mq. Nel 2002 venne fatto un nuovo impianto elettrico con pot. >6kw(10kw), con progetto e certificazione a seguire. Sfortunatamente oggi non mi è possibile reperire ne il progetto ne la certificazione, ed al momento sta per subentrare un nuovo inquilino che avrà bisogno di una potenza per 4kw, quindi rientrando sotto i 6kw.
    Le chiedo cosa sia corretto fare in questo caso: una Diri nella quale si dichiara che per potenze inferiori a 6kw l’impianto è idoneo potrebbe bastare?
    La ringrazio e la saluto

    • L'esperto Ing. Fratini

      RIsposta ad Alessandro:
      SI. E’ sufficiente una Dichiarazione di Conformità della ditta installatrice oppure una Dichiarazione di Risponednza dell’Ingegnere, non serve altro, infatti l’articolo 6 comma 2 lettera b) del DM 37/2008 è molto chiaro al riguardo, richiede il progetto “quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw”. La potenza impegnata è la potenza impegnata contrattualmente con l’eventuale fornitore di energia.

  • Simone Scoscia

    Buonasera avrei un quesito da sottoporle.Ho una attività commerciale e sono dieci anni che sono in affitto in un locale di oltre 400mq.Cinque mesi fa ho dovuto installare ovviamente a mie spese ,un contatore per la corrente trifase.Il tecnico che ha effettuato l’installazione al momento di firmare la dichiarazione di conformità dell’impianto ha richiesto il progetto originale dello stesso.Tale progetto di cui noi non siamo in possesso,ne tanto meno i proprietari del locale non è depositato neanche negli archivi comunali.E’ obbligatorio avere il progetto originale dell’impianto per certificare la regolarità di eventuali modifiche fatte nel corso degli anni?E’ possibile fare il progetto dell’impianto a distanza di cosi tanti anni, per poter rendere regolari le modifiche apportate ?Se si a chi spetta sostenere la spesa, ai proprietari del locale o agli affittuari ?

    Distinti saluti.

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Simone:
      Per redigere la dichiarazione di conformità serve il progetto. Se questo è andato perso, si può redigere un progetto di verifica dell’impianto elettrico esistente da parte dell’ingegnere, eseguire le opportune modifiche, e poi stilare una dichiarazione di rispondenza della ditta. Il costo dovrebbe essere a carico del proprietario, responsabile della presenza di questi documenti, infatti non avrebbe potuto locare l’immobile senza di quelli.

  • Massimiliano

    Buonasera,

    per il rilascio dell’agibilità della casa, il Comune mi richiede gli schemi dell’impianto del gas e di quello idrico, oltre ad altra documentazione correlata (certificazione materiali, visura camerale della ditta che ha fatto gli impianti ecc.). Sono davvero necessari o basta, come mi è stato detto da alcuni, il certificato di conformità dell’impianto? Tenga presente che la casa è stata costruita nel 2005/2006 e rogitata nel 2006. La ringrazio per la risposta.

    Massimiliano

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Massimiliano:
      Serve lo schema. La norma vigente nel 2006 è la Legge 46/1990 che cita testualmente:
      “Al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati. Di tale dichiarazione faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati.

      Il DM 37/2008, la norma attualmente vigente, ricalca le indicazioni sopra riportate, richiedendo questo:
      “Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice l’elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire.

  • Matteo

    Vorrei sapere se la ditta che ha realizzato un un impianto elettrico ha l’obbligo di conservare in archivio il progetto dello stesso.
    Se si, per quanto tempo?
    Mi potete indicare i riferimenti normativi?
    Grazie e saluti

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Matteo:
      Non mi risulta che la dichiarazione di conformità vada conservata dalla ditta, infatti dovrebbe essere già in possesso del proprietario, nel fascicolo del Comune e trasmessa alla Camera di Commercio. Comunque è consigliabile che la ditta ne conservi una copia come prova di come è stato realizzato l’impianto.

  • Michele Piantoni

    Buongiorno Ing.,
    Se ho ben capito l’obbligo di presentazione del progetto degli impianti allo sportello unico per l’edilizia, prima dell’inizio dei lavori avviene in presenta di Permesso di Costruire e DIA, Giusto? Quindi per una intervento di opere interne per ampliamento di un’ufficio all’interno del capannone per cui il Comune richiede semplice CIA per manutenzione straordinaria, anche se il nuovo ufficio ha una superficie di 350 mq e vengono modificati gli impianti sia elettrico che termo sanitario, sono obbligato a presentare il progetto degli impianti o basta a fine lavori consegnare la sola dichiarazione di conformità?
    Ringraziando porgo cordiali saluti e buone feste
    Michele Piantoni

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Michele Piantoni:
      La dichiarazione di conformità dell’impianto va sempre presentata al Comune.
      A tale riguardo l’articolo 11 del DM 37/2008 è molto chiaro, infatti per gli edifici esistenti l’impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l’edilizia, la dichiarazione di conformita’ ed il progetto.
      Per gli impianti che sono connessi ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, il soggetto titolare del titolo abilitativo deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l’edilizia del comune ove deve essere realizzato l’intervento, contestualmente al progetto edilizio.
      Infine lo sportello unico inoltra copia della dichiarazione di conformita’ alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l’impresa esecutrice dell’impianto, che provvede ai conseguenti riscontri.

  • fabio

    buongiorno
    il mio quesito e’ il seguente:
    sto x aprire una macelleria con 15kw di richiesta all’enel
    devo allegare la conformita’ dell’impianto fatto da un professionista?

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Fabio:
      SI. Per la sua macelleria con 15 kW di potenza è necessario il progetto dell’impianto elettrico firmato da un tecnico abilitato che va citato nella dichiarazione di conformità.

  • Roberto Daluiso

    Buon giorno Ing. volevo farvi una domanda esistono comuni dove non vengono effettuati controlli su gli impianti elettrici (praticamente zero) per cui i comitenti chiedono agli installatori di eseguire i lavori senza progetto, anche se superano di gran lunga i 6kW di potenza, e i 200mq. Per cui la mia professione di Progettista di impianti elettrici qualificato e iscritto regolarmente ad un albo profesionale è inutile visto e considerato che il comune anzi i comuni non fanno i dovuti controlli, come si può ovviare a tutta questa incompetenza o trascuratezza .
    Grazie attendo risposta
    Cordiali saluti

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Roberto Daluiso:
      Le operazioni di verifica e controllo sono espletate oltre che dall’ufficio tecnico edilizio del COmune (in fase di SCIA o PdC per costruzioni o ristrutturazioni), e dallo sportello unico attività per le commerciali (durante la SCIA per l’inizio dell’attività commerciale), anche dalla ASL e dai Vigili del Fuoco che in genere richiedono la dichiarazione di conformità e il progetto dell’impianto elettrico (se obbligatorio).
      Sfortunatamente ci sono delle estese zone di illegalità e irregolarità rispetto alle norme per la sicurezza degli impianti. Si può provare ad interloquire con il Comune sia verbalmente che per iscritto rispetto all’obbligo di richiedere il deposito del progetto dell’impianto ai sensi dell’articolo 5 comma 6 ed articolo 11 del DM 37/2008, entro 30 giorni dal fine lavori o per la richiesta dell’agibilità.

  • giovanni

    Buongiorno,
    volevo chiedere se secondo Lei il responsabile tecnico munito anche di appositi poteri potesse firmare la dichiarzione di conformità sia come resp. tecnico che come dichiarante.
    Inoltre, in considerazione che devono essere rilasciate varie dichiarazioni (più le relazioni tecniche), possono essere tutte copie conformi all’originale rilasciata solo al cliente, compresa quella da conservare per 10 anni?
    grazie mille

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Giovanni:
      NO. Il dichiarante è il legale della società, il resposabile tecnico non può firmare al suo posto.
      SI. Va bene produrre un solo originale della dichiarazione di conformità, però è importante che le copie conformi siano timbrate e firmate in originale.

  • Zaccaria Di Cristofaro

    Ing. buona sera
    volevo avere delucidazioni sull’obbligatorietà del progetto nei luoghi di lavoro (uffici), anche se per potenza e superfice non vengono superati i valori indicati nel DM 37/08.
    Secondo un progettista con cui collaboriamo c’è l’obbligatorietà secondo quanto previsto nel DPR 547 e successivo 81/08.
    Può aiutarmi?
    grazie e complimenti.
    DZC

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Zaccaria:
      Non serve il progetto dell’impianto se non è obbligatorio ai sensi del DM 37/2008. Il DPR 547 del 27/04/1955 è stato abrogato. Il Dlgs 81/2008 impone al datore di lavoro (articolo 80) di eseguire una valutazione dei rischi considerando questi elementi:
      a) contatti elettrici diretti;
      b) contatti elettrici indiretti;
      c) innesco e propagazione di incendi;
      d) innesco di esplosioni;
      e) fulminazione diretta ed indiretta;
      f) sovratensioni;
      g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
      Infine l’articolo 81 specifica che gli impianti devono essere progettati (non richiede la firma di tecnico abilitato), realizzati e costruiti a regola d’arte, chiarendo poi che si considerano costruiti a regola d’arte se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche.

  • gigi

    Egregio Ing.,
    l’aggiunta di nuovi punti luce, faretti led 4 wat, in una controsoffittatura in carton gesso su un impianto elettrico provvisto di dichiarazione di conformità è da considerarsi come ampliamento dello stesso impianto e, pertanto, va rifatta una nuova dichiarazione di conformità dall’installatore?
    Grazie e cordiali saluti

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Luigi:
      SI. Serve una nuova dichiarazione di conformità relativa al solo ampliamento eseguito sull’impianto, specificando la compatibilità con quello già esistente.

  • Angelo

    Salve.
    Pongo un quesito.
    Ho effettuato un intervento su un impianto eseguito nel 1986 comunque dotato di impianto di terra e differenziale.
    Ho provveduto a sostituire i frutti con altri di altra serie, sostituire interruttori MTD, aggiungere MTD nel sottocontatore e aggiungere qualche punto presa.
    Devo redigere la DICO per questi interventi.
    1) Si configura un lavoro di TRASFORMAZIONE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA?
    2) Dato che l’impianto è ante 46/90 devo redigere prima una DIRI o posso tranquillamente redigere solo la DICO e indicare che le modifiche non compromettono la sicurezza del resto dell’impianto?
    Grazie.

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta ad Angelo:
      L’aggiunta dell’interruttore magneto-termico nel sottoquadro è un intervento di ampliamento dell’impianto elettrico.
      La sostituzione degli interruttori con altri di uguali caratteristiche è un lavoro di manutenzione ordinaria.
      Può redigere solo la dichiarazione di conformità che però deve includere tutto l’impianto, l’esistente, l’ampliamento e quello modificato.

  • luca71

    Salve, ho preso in affitto un capannone precedentemente utilizzato da altro affittuario che esericitava attività di Conceria. la mia attività si occupa di assistenza su macchinari utensili, e perciò non ho apportato alcuna modifica all’impianto già esistente. Ora per espletare le formalità sulla sicurezza, la SCIA, VVFF, etc. il responsabile della sicurezza mi dice che devo rifare il progetto dell’impianto elettrico perchè ogni attività deve avere il suo. Ma dato che non è stato modificato, non sarebbe più semplice presentare quello vecchio, corredato da una relazione sulla sua conformità redatta da un professionista? penso che rifarlo di sana pianta, uguale all’altro, sia un inutile costo da sostenere. Grazie!

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Luca71:
      Non serve rifare il progetto. Se l’impianto non è stato modificato e sono presenti il progetto dell’impianto e la dichiarazione di conformità della ditta esecutrice, è sufficiente presentare agli organi competenti questa documentazione.

  • Salvatore

    Buon giorno,
    possiedo un bar di circa 100mq con veranda di 40mq e cortile di120mq costruito nel 1993 con regolare progetto per l’impianto elettrico.
    Il locale era illuminato con luci fluorescenti (plafoniere da ufficio ). Ho deciso di controsoffittare il locale e di cambiare la disposizione delle luci (mettendo dei lampadari classici).
    Per far questo ho fatto passare del corrugato (uno per ogni lampadario, condizionatori e prese) sopra il controsoffitto per installare nuovi lampadari e alcune nuove prese. Chiaramente l’elettricista metterà del nuovo cavo elettrico.
    Inoltre ho realizzato un nuovo bagno per cui ho aggiunto due interruttori.
    Per quanto riguarda il cortile ho aggiunto interruttori all’interno per poter diversificare l’accensione delle luci esterne, ed anche qui ho aggiunto alcune luci. Per far tutto questo non ho modificato il quadro principale. Secondo lei ho bisogno di un nuovo progetto ho si tratta di manutenzione straordinaria?
    Ringrazio anticipatamente
    Salvatore

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Salvatore:
      Si, serve un nuovo progetto. Questo ai sensi del DM 37/2008. Infatti si tratta di manutenzione straordinaria. Serve aggiornare le piante, ma non il quadro elettrico se i consumi elettrici sono invariati.
      La manutenzione ordinaria sono tutti gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d’uso, che comunque non modificano la struttura dell’impianto su cui si interviene o la sua destinazione d’uso. La manutenzione ordinaria degli impianti non comporta la redazione del progetto ne’ il rilascio dell’attestazione di collaudo.

      Questa è un’interpretazione testuale del decreto (alla lettera), io aggiungerei che se le modifiche non comportano un aumento dei carichi elettrici (potenza kW) superiore al 10% è sufficiente rilasciare solo una nuova Dichiarazione di Conformità, poichè le modifiche sull’impianto non cambiano il carico di lavoro dei dispositivi di sicurezza. Attenzione alla sezione dei cavi che si installano.

  • Andrea

    Salve,
    Complimenti per il blog, vorrei chiedere quali sono gli adempimenti del responsabile tecnico della ditta installatrice degli impianti nei confronti del direttore dei lavori, prima dell’esecuzione delle opere e durante.
    Grazie e distinti saluti

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta ad Andrea:
      Se stiamo parlando di un nuovo impianto elettrico oppure di una sua modifica od ampliamento, prima dell’inizio dei lavori la ditta deve fornire al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore di Sicurezza:
      – Durc;
      – visura camerale;
      – dichiarazione requisiti allegato XVII del DLgs 81/2008;
      – copia carta identità per dichiarazione;
      – piano operativo di sicurezza.
      Alla fine dei lavori è necessario consegnare al dichiarazione di conformità e lo schema dell’impianto realizzato, specificando i materiali utilizzati.
      Se fosse obbligatorio il progetto di un tecnico abilitato, questo è a carico del committente.

  • mauro

    Salve,
    ho ricevuto una proposta di lavoro come collaboratore in un’azienda e considerato che sono assunto in un’azienda come elettricista, ho consigliato un rapporto occasionale e pagamento in ritenute di acconto, ovviamente cercherò di non superare i 5.000€ secondo legge attuale, vorrei farmi un timbro per essere “professionale”, sul timbro cosa dovrei mettere come mansione!!! il mio lavoro si svolgerà in questo modo, fare sopralluoghi su impianti realizzati riportarli su cad realizzare schemi elettrici nuovi ed esistenti consegnare la documentazione al cliente che la controllerà e la firmerà lui come responsabile iscritto al CCIAA io devo solo redigere e volevo appunto consegnare la documentazione con un timbro! cosa devo scrivere sul timbro! collaboratore esperto in etc…. oppure professionalmente ci sono altri termini da utilizzare spero di essere stato chiaro. La ringrazio anticipatamente!!!

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Mauro:
      In questo caso non si tratta di Progettisti, infatti il responsabile dell’attività iscritto alla CCIAA risulta il responsabile tecnico dell’impresa installatrice, allora si potrebbe scrivere: “Assistente redattore del Responsabile Tecnico dell’Impresa Installatrice”.

  • salve ing. gentimente vorrei una risposta sul quesito in merito:
    devo installare una nuova linea FM trifase 380V in esterno (in tubazione pvc pesante).
    la mia domanda è, (premetto che è una stazione di servizio) nel caso che io fornisca la nuova linea con materiale conforme, come subentrante alla precedente ditta installatrice, mi prendo in carico tutto l’impianto o esclusivamente quello di mia competenza?

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Paolo B.:
      NO. Però nella dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico si deve precisare che si tratta di un intervento di ampliamento oppure trasformazione specificando qual’è la modifica apportata al quadro elettrico pre-esistente. Quindi è responsabile solo della parte d’impianto da Lei modificata.
      ATTENZIONE. Se l’impianto elettrico ha una potenza superiore a 6 kW oppure l’attività ha una superficie maggiore di 200 mq è necessario il progetto di un tecnico abilitato.

  • giancarlo sansone

    Gent.mo ing. la ringrazio delle sua collaborazione ma avevo bisogno di cosa mirata a causa delle pressioni rivolte al mio operato.
    Le chiedo una nuova cortesia un alettricista può esercitare la sua professione allinterno del locale macchina di un ascensore per sostituire un interruttore magnetotermico se non ha l’iscrizione alla lettera riguardante la qualifica degli ascensore e il patentino da ascensorista visto che sulla porta di accesso della porta c’è un divieto di accesso a persone non abilitate?
    grazie Giancarlo Sansone

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Giancarlo Sansone:
      SI. E’ possibile intervenire sui quadri elettrici a servizio di ascensori (impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili) se si possiede la qualifica a) del DM 37/2008. Inoltre l’estensione delle abilitazioni ad altre lettere non è necessaria quando sia riferita a lavori strettamente attinenti all’esecuzione dell’impianto per il quale il soggetto è abilitato.

  • Giancarlo

    Risposta a Giancarlo:
    Chiedo cortesemente spiegazione in merito alla sostituzione di un differenziale magnetotermico avente stessa tipologia di quello esistente su un quadro elettrico all’interno del locale macchina di un ascensore lo stesso è dedicato all’ascensore.
    Mi si chiede il documento di rispondenza in quanto l’interruttore anzichè essere marchiato merlin gerin è marchiato BTicino, faccio presente che il centro commerciale non è in possesso dlla conformità in quanto antecedente alla legge 46/90.
    In oltre all’interno del centro commerciale trova sete una attività di impianti elettrici che a l’appalto di gestione e manutenzione degli impianti comuni del centro è possibile che in tutti questi anni non vi siano state ne modifiche ne sostituzioni da richiedere la rispondenza dell’impianto o altra conformità della ditta aggiudicataria della manutenzione.
    Grazie della cortese risposta.

    • L'esperto

      Risposta a Giancarlo:
      Il responsabile dell’attività deve già avere una dichiarazione di conformità oppure di rispondenza dell’impianto elettrico, con relativo progetto allegato. Infatti non importa che queto sia stato realizzato prima della Legge 46/1990, ciò non toglie che debba essere efficiente, realizzato da ditta abilitato ed progettato da professionista.
      La stessa cosa vale per la ditta di manutenzione, se il proprietario dell’attività ha delegato questi alla gestione e manutenzione degli impianti.

  • Gennaro Picca

    Buongiorno,
    desidero sapere se e per quanto tempo un’azienda installatrice è tenuta a conservare nei propri archivi la copia della dichiarazione di conformità D.M. 37/2008.

    • L'esperto

      Risposta a Gennaro Picca:
      Il DM 37/2008 non fornisce alcuna indicazione sul tempo di archiviazione delle dichiarazioni di conformità da parte della ditta, comunque l’articolo 2220 del codice civile obbliga la conservazione dei documenti amministrativi per dieci anni.

  • enrico

    Domanda uno studio medico, inserito in un’unità abitativa prima del 1990, necessita di progettazione e di conseguenza di dichiarazione di conformità?

    Grazie mille

    enrico

    • L'esperto

      Risposta ad Enrico:
      La dichiarazione di conformità è sempre obbligatoria, ai sensi dell’articolo 7 del DM 37/2008, ed assicura la regolare realizzazione dell’impianto elettrico in conformità alla vigente normativa ed alle norme dell’UNI e del CEI di buona tecnica.

      Il progetto dell’impianto elettrico firmato da un tecnico abilitato è obbligatorio per immobili adibiti ad attivita’ produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq.

      Inoltre, in tutti i casi in cui vi sono apparecchi elettromedicali a diretto contatto con il paziente, serve predisporre il progetto dell’impianto elettrico, vista la delicatezza dell’applicazione eseguita.

  • TONI L.

    Salve, vorrei avere se possibile dei chiarimenti sulla normativa riguardando studio dentistico.
    Circa 2 anni fa ho fatto un impianto elettrico in uno studio dentistico, mie capitato che l’ingegnere che seguiva i lavori era poco affidabile, mi anno fatto montare dei differenziali di tipo AC nelle sale dove sono i riuniti ed a contatto con i pazienti e non quelli di tipo A come previsti dalle normative, oltre a questo non mi anno fatto montare un salvavita generale tra il contatore e il quadro generale dicendomi che non era di bisogno per che nel quadro generale tutte le partenze erano sotto differenziali, io ho insistito nel dirgli che nei quadretti delle sale dei riuniti dove sono a contatto con i pazienti ci volevano i differenziali di tipo A e a monte dell’ impianto elettrico ci doveva essere montato un salvavita generale per proteggere la linea dal contatore al quadro generale di circa 15 metri, ma questo ingegnere mi insisteva che non erano di bisogno che la legge non lo richiedeva, e non solo quello mi hanno fatto montare un quadro enorme di circa 120 moduli dove alloggiare tutte le partenze che comandavano i quadretti nelle varie sale oltre a quelle in comune allo studio, e non solo a fatto fare alla dottoressa la richiesta per il cambio del contatore tre fasi che di tre fasi non ce ne anche un macchinario, pensate voi i soldi inutili che le anno fatto spendere mettendo il contatore tre fasi e sopratutto fare montare nel quadro generale tutta l’apparecchiatura tre fasi con TA per le fasi amperometro e voltometro digitale ecc ecc, oltre alle linee tre fasi per il sezionamento dell’impianto nei vari quadretti posti all’interno delle sale.
    In conclusione in questi giorni è arrivata un ispettore per ispezionare l’impianto elettrico, l’impianto era tutto a posto soltanto cerano quelle anomalie che le avevo segnalato durante i lavori cioè quello che ho elencato sopra.
    Dopo tutto questo ingegnere del c…o nell’incontro aveva deciso che le spese di queste anomalie le dovevamo pagare a metà io e lui, gli o detto che il sbaglio era suo e le doveva pagare lui il massimo che posso fare e metterci la mano d’opera senza farmi pagare, lui a deciso di pagare e far fare queste anomalie ad un altra ditta.
    Possono mettere mani nell’impianto installato da me con certificazione mia? e sopratutto che succede una volta che loro mettono mani nell’impianto fatto e certificato da me? per legge una volta toccato l’impianto da un altra ditta la mia dichiarazione decade per manomissione? questa nuova ditta deve rilasciare qualche dichiarazione? vorrei sapere come comportarmi in questa situazione.

    GRAZIE..
    CORDIALI SALUTI TONI L.

    • L'esperto

      Risposta a Toni:
      Sono daccordo su entrambe le anomalie.
      Il montante di collegamento tra il contatore ed il quadro deve essere protetto.
      Gli interruttori differenziali devono essere scelti solo quelli di tipo A o di tipo B, in funzione del tipo della possibile corrente di guasto. Possono essere utilizzati interruttori differenziali in accordo con IEC 61008-1 (Norma CEI 23-42), IEC 61009-1 (Norma CEI 23-44) e IEC 60755.

      La ditta che apporterà le modifiche sull’impianto deve redigere una nuova dichiarazione di conormità ai sensi del DM 37/2008, che fa decadere la precedente.

  • MANLIO IADANZA

    Buongiorno, Vi prego di chiarire se il Direttore dei Lavori delle sole opere edili per una palazzina di tre appartamenti con impianti termici e gas separati ed ognuno inferiore a 50000 Kcal, ha responsabilità in ordine alla direzione dei lavori e/o sorveglianza degli impianti in genere, atteso che gli stessi vengono realizzati da ditta installatrice regolarmente autorizzata ed iscritta alla Camera di Commercio.

    Grazie e saluti.

  • marco

    in veneto, molti comuni non chiedono tutt’oggi i progetti degli impianti.

    nei casi dove ci sia il permesso di costruire, il progettI ( riscald e a.c.s.) vanno depositati comunque assieme al progetto dell’edificio, come riportato all’art. 11 c.2 . cosa che spesso non viene fatta.

    in ogni caso , per il c. 1 , il responsabile tecnico della ditta installatrice, deve eseguire lo schema, timbrato e firmato, riportando tutti i componenti dell’impianto eseguito …. in questo caso … vogliamo parlare del rendimento dell’impianto, di norme applicate o del grado di isolamento delle tubazioni secondo il d.p.r 412? …. o facciamo a meno …

    io opto per il progetto a tutti i livelli, contrariamente a quanto vorrebbero far fare arch e geom.

    cordiali saluti marco

    • L'esperto

      Risposta a Marco:
      Condivido pienamente. Il progetto e lo schema d’impianto permettono di realizzare l’opera a regola d’arte, rispettando le norme di buona tecnica (UNI, CEI, CIG, CEN), per avere un impianto più sicuro e più efficiente.

      Il deposito dei documenti in Comune è necessario per verificare se sono state seguite le norme sulla sicurezza e qualità degli impianti.

  • L'esperto

    Risposta a Giuseppe Sapino:
    Da un attenta analisi tecnica del testo del DM 37/2008 come modificato dal Decreto Legge 112 del 25/06/2008, si evidenziano questi obblighi cogenti.

    Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento di tutti gli impianti posti al servizio degli edifici (così come richiamati dall’art. 1 co. 2 lett. a, b, c, d, e, g) è redatto un progetto da un professionista iscritto negli albi professionali (nei casi indicati dall’art. 5 co. 2) oppure dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice (art. 5 co. 1) con le modalità specificate dall’art. 7 co.2.
    Questa documentazione è depositata presso lo sportello unico per l’edilizia del comune (art. 5 co. 6) ogniqualvolta le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività (art. 11 co. 1). Comunque l’impresa installatrice deve sempre depositare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l’edilizia la dichiarazione di conformità ed il progetto (redatto ai sensi dell’articolo 5).
    Il Decreto Legge 112 del 25/06/2008 abroga l’obbligo, in caso di trasferimento dell’immobile, di consegnare all’acquirente ed allegare al rogito la dichiarazione di conformità.

  • Giuseppe Sapino

    Buongiorno, Vi prego di chierire quanto segue:
    non condivido la Vs. affermazione che il “progetto dell’impianto è allegato alla dichiarazione di conformità dell’installatore”.
    L’art. 11 del D.M. 37 infatti recita:
    <>
    L’Ufficio Tecnico del mio Comune non accetta neppure l’istanza di permesso di costruire o la DIA se non ci sono i progetti di tutti gli impianti (compresa l’acqua fredda e gli scarichi !!! ) .

    Grazie e saluti

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