L’attività n. 89 del vecchio DM 16/02/82 su “Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti” è stata sostituita dalla n. 73 del nuovo DPR 151/11 su “Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.”

Quindi dal 07/10/2011 sono soggetti ai controlli dei Vigili del Fuoco non solo gli uffici, ma tutti i complessi edilizi ad uso terziario oppure industriale che presentano più di 300 unità, ovvero una superficie complessiva maggiore di 5.000 m2.

I responsabili di queste attività devono richiedere la valutazione del progetto al comando locale dei Vigili del Fuoco per ottenere il parere preventivo favorevole, ed una volta eseguiti i lavori devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività.

La mancata presentazione del progetto e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai Vigili del Fuoco comporta sanzioni sia amministrative che penali sino alla sospensione dell’attività

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