La Legge Regione Lazio 21/2009 che prevede gli interventi edilizi sul piano casa, così come modificata da ultimo dalla Legge Regione Lazio 10/2011, permette di eseguire lavori di aumento delle cubature o della superficie degli edifici fino al 31/01/2017, data entro la quale deve essere presentata la DIA. La Dia è un’autocertificazione, presentata da un professionista iscritto, che si assume la responsabilità del rispetto delle norme urbanistiche.
La norma prevede una serie di interventi edilizi da effettuare in deroga a strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti. I lavori di aumento delle cubature o della superficie sono consentiti sia sugli edifici residenziali che su quelli a destinazione diversa. Al contrario, la demolizione con successiva ricostruzione è ammessa solo sugli immobili a uso abitativo. Grande attenzione è riservata anche alla riqualificazione delle periferie e all’edilizia sociale.
L’applicazione della legge si articola in cinque livelli:
– Ampliamento degli edifici a destinazione residenziale, che usufruiscono di bonus volumetrico dal 20% al 35%;
– Ampliamento degli immobili non residenziali, con premio di superficie fino al 20% e 25%;
– Demolizione e ricostruzione degli edifici residenziali, attuabile con un aumento del 35% e di un 10% aggiuntivo se l’intervento è realizzato sulla base di un progetto vincitore di un concorso di progettazione;
– Demolizione e ricostruzione degli edifici non residenziali, con margini del 35%;
– Recupero degli edifici esistenti, destinando all’uso residenziale quote fino al 20% dei volumi accessori e pertinenziali;
– Riqualificazione urbana e ambientale con la delocalizzazione ed eventualmente l’aumento dei diritti edificatori;
– Edilizia residenziale pubblica e sociale, con ampliamento e sostituzione edilizia per il
reperimento di alloggi a canone concordato.

10 Comments

  • Fabio

    Salve,
    abito in un condominio composto da 6 immobili abitativi e 7 immobili ad altra destinazione (box e negozi).
    A Febbraio 2016 ho presentato nel mio comune (prov. Roma) la richiesta dell’ampliamento tramite piano casa del mio appartamento di circa 50 mq.
    Il comune ha approvato la rilasciando tutte le certificazioni necessarie.
    Tra poco dovrei eseguire i lavoro, il condizionale è d’obbligo in quanto l’amministratore di condominio mi ha detto che l’assemblea deve approvare i lavori di ristrutturazione, in caso contrario non potrò svolgere l’ampliamento dell’appartamento (con annessi spese perse).
    L’architetto che ha seguito la pratica mi ha sempre detto di non dover richiedere alcuna approvazione da parte del condominio, ora però sono un pò frastornato e chiedo a lei se l’assemblea potrebbe bloccare i lavori di ampliamento dell’appartamento.
    Cordiali Saluti
    Fabio Del Mastro

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Fabio:
      Dipende. Se si ha un accesso indipendente dall’ingresso principale dell’edificio, allora non serve l’autorizzazione del Condominio per ottenere il titolo edilizio (caso 1), in caso contrario il Comune rilascia l’autorizzazione solo se richiesta da tutti i proprietari dell’edificio (caso 2), poiché il piano casa è utilizzabile solo una volta.
      Inoltre, ai sensi dell’articolo 1122 del codice civile, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio, ma questa è materia legale.

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta ad Andrea:
      Non si sa. Attualmente sono a conoscenza solo di un ipotesi di breve proroga al 30/06/2017 della Regione Piemonte.

  • nicola ciammaruconi

    buon pomeriggio noi abbiamo un locale sl mare di latina di circa 250mq con 8 serrande vorrei sapere secondo lei se c’ e’ la possibilita’ di poter rientrare con il piano casa per la realizzazione di 5/6 appartamentini per il mare il locale e’commerciale con il cambio di destinazione d’usograzie ciammaruconi nicola

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Nicola:
      Trova le informazioni che cerca all’articolo 3-ter della Legge 21/2009 della Regione Lazio. Vedere questo link. Anche la brochure è molto chiara ed esplicativa!

  • Massimo

    Grazie per la risposta, però pensavo che con l’articolo 1127 (sopraelevazione)
    Potevo bypassare il consenso da parte dei condomini riconoscendo a loro una indennità come specifica l’articolo. Sono proprietario sia del piano attico che del lastrico solare. L’unica cosa che si richiede è una certificazione per la stabilita del lastrico e l’aspetto estetico. Io avendo già una struttura in legno l’unico peso da calcolare sarebbe il tetto e le vetrate.
    Mi faccia sapere se è fattibile che poi la contatterò per un eventuale preventivo.
    Cordiali saluti
    Massimo Paladini

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Massimo:
      Le confermo quanto detto precedentemente. Il riferimento normativo non è il codice civile articolo 1127, ma le norme urbanistico edilizie, il piano regolatore del comune, le norme tecniche di attuazione, il DPR 380/2001, la Legge Regione Lazio 21/2009 (piano casa), la DCC Roma 7-2011 (serre solari).

  • Massimo

    Buongiorno, volevo avere delle informazioni. Sono proprietario di un attico e terrazza sovrastante (lastrico solare) che copre tutto l’appartamento in Roma zona Piazza Bologna. Nel 2010 ho installato un pergotenda della Corradi che si apre completamente con tende manuali ed elettriche, per la quale non occorreva licenza edilizia. Adesso vorrei chiuderla con tetto e vetrate. Come posso procedere per essere in regola con la normativa?
    Posso avvalermi dell’articolo 1127 o del piano casa?
    In attesa di un vostro consiglio porgo cordiali saluti
    Massimo Paladini

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Massimo:
      Può sfruttare il Piano Casa (Legge Regione Lazio 21/2009), ma deve avere l’approvazione di tutto il condominio, visto che la domanda si può fare una sola volta.
      In alternativa può sfruttare la DCC Roma 7-2011 sulle serre solari se sono rispettati i requisiti ivi richiesti.

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