E’ stata pubblicata sul bollettino ufficiale della regione Lazio del 27/08/2011 la Legge Regionale n. 10 del 13/08/2011 che modifica la Legge Regionale n. 21 del 11/08/2009 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale).

Sono state definite le nuove regole per realizzare interventi di ampliamento del 20% relativi al Piano casa della Regione Lazio. Le disposizione della LR 10/2011 si applicano agli interventi di ampliamento, ristrutturazione e sostituzione edilizia degli edifici legittimamente realizzati con titolo abilitativo edilizio, oppure successiva autorizzazione in sanatoria.

Non sono interessati, oltre gli edifici realizzati abusivamente e non sanati, anche quelli qui sotto indicati:
– centro storico
– aree con inedificabilità assoluta
– aree naturali protette
– aree demanio marittimo
– aree con elevato rischio idrogeologico (Legge 183/1989)
– aree destinate ad infrastrutture e standard (DM 02/04/1968)
– edifici nella fasce di rispetto (DM 1404/1968)
– casali rurali realizzati prima del 1930

Devono essere rispettati gli obblighi relativi in materia di sostenibilità energetica ed ambientale del DLgs 192/2005, LR 6/2008, DPR 59/2009 ed il DM 26/06/2009.
Le percentuali di ampliamento previste dalla Legge 10/2011 sul piano casa 2011 della Regione Lazio sono aumentate del 10% nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedono l’uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore ad 1 kW.

La modifica del piano casa della Regione Lazio permette un incremento fino al 35% della volumetria utile per l’adeguamento sismico degli edifici esistenti.
Inoltre sono consentiti i cambi di destinazione d’uso in deroga agli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti.
Allo stesso modo è possibile effettuare la demolizione e ricostruzione dell’edificio con un ampliamento fino al 35% della superficie utile.

Come è naturale non sono derogabili le leggi statali relative alla tutela del paesaggio ed ai requisiti igienico-sanitari.

0 Comments

  • Claudia

    La ringrazio per la risposta, a rigor di logica
    visto che senza adeguamento sismico ma con
    1kwh di energie rinnovabili si arriva al 30%,
    sarebbe strano se con l’adeguamento si potesse
    fare solo il 25% o 35%.
    In tal caso non ci sarebbe alcuna convenienza
    nell’adeguare sismicamente l’intero edificio.
    Anzi in un caso si perderebbe anche un 5%!!
    … e intanto all’ufficio tecnico non sanno assolutamente
    nulla!! Ho scritto in regione… vediamo che diranno
    in merito! Saluti

  • Claudia

    Il 35% per adeguamento sismico in zona 2b è cumulabile con il 10% per l’utilizzo di 1 kwh di fonti rinnovabili?
    Si puó arrivare al 45%?

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Claudia:
      La norma regionale sul piano casa Lazio non è chiara al riguardo, infatti nè include nè tantomeno esclude la cumulabilità dell’ampliamento con i due bonus dovuti ad installazione di impianti a fonti rinnovabili e di adeguamento sismico. La circolare del 27/01/2012 non fornisce altre indicazioni in merito. E’ necessario interagire con l’ufficio tecnico del Comune.

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    PREMESSA
    La legge regionale “Recupero sottotetto” permette il recupero ai fini abitativi del sottotetto o di una parte di esso che rispetti determinati requisiti/parametri.
    La legge regionale “Piano casa” permette l’ampliamento di una data percentuale (20% 30% etc), sempre rispettando determinati requisiti/parametri, della “superficie utile”.
    Ad oggi , non si è ancora usufruito/utilizzato di ambedue le leggi (“Recupero sottotetto” e “Piano casa”).
    Premesso ciò, vengo al dunque.
    QUESITO
    Usufruendo prima della legge “recupero sottotetto” rendo abitativo e quindi “superficie utile” una parte del sottotetto.
    Applicando successivamente la legge “Piano casa” si può ottenere un dato ampliamento moltiplicando una data percentuale (20%, 30 % ecc.) alla “superficie utile”.
    Per il calcolo dell’ampliamento si deve considerare “superficie utile” solo quella esistente al momento dell’entrata in vigore della legge “Piano casa” così come interpretato dal Dirigente comunale oppure si può sommare a quest’ultima anche la “superficie utile” che si ottiene usufruendo della legge “Recupero sottotetto” ottenendo così un ampliamento sì maggiore ma comunque sempre al di sotto della soglia imposta dalla legge “Piano casa” ?

    Grazie anticipatamente

    • L'esperto

      Risposta a Salvo:
      SI, è possibile sfruttare prima la Legge Ragionale 13/2009 sul recupero dei sottotetti, poi la Legge Regionale 21/2009 ed smi sull’ampliamento della casa, poichè la prima richiesta non è un ampliamento ma un mutamento della destinazione d’uso.

      Nel calcolo dell’ampliamento si può considerare anche la superficie del sottotetto reso residenziale, poichè la limitazione imposta dalla Legge Regionale 21/2009 ed smi, nell’articolo 2 comma 1 lettera a), specifica soltanto che l’ampliamento può essere eseguito su edifici legittimamente realizzati ed ultimati alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 10 del 13/08/2011.

    • L'esperto

      Risposta a Gianluca:
      La percentuale di incremento della volumetria esistente oppure della superficie utile, ai sensi della Legge Regionale 21/2009 come modificata nel 2011 (piano casa regione Lazio), varia a seconda della tipologia di intervento dal 20% al 35%, con alcune eccezioni che riguardano la demolizione e ricostruzione per edifici plurifamiliari in stato di degrado (ampliamento fino al 60%) ed i programmi integrati di riqualificazione urbana ed ambientale (incremento inferiore al 75% delle volumetrie demolite) .

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