Riportiamo due sentenze relative all’annullamento dell’ordine di demolizione per semplici recinzioni in legno o in rete metallica di un terreno poiché questi interventi non richiedono alcuna concessione o autorizzazione edilizia, e tanto meno l’autorizzazione paesaggistica (Relazione paesaggistica recinzioni).

Recinzione in legno e rete metallica non richiede il rilascio di titoli concessori TAR Veneto, sez. II, sentenza 07.03.2006 n° 533
La recinzione in legno o in rete metallica di un terreno non richiede alcuna concessione o autorizzazione edilizia, in quanto costituisce non già trasformazione urbanistica (non comporta, infatti, trasformazione morfologica del territorio), ma estrinsecazione lecita dello jus excludendi alios, immanente al diritto di proprietà: a tale nozione si adatta egregiamente la recinzione che sia costituita da paletti infissi al suolo (senza cordolo di calcestruzzo) e collegati da una rete metallica, con conseguente illegittimità, dunque, dell’ordine di demolizione.
Così ha stabilito il T.A.R. Veneto con riguardo alla necessità della sussistenza di titoli formali per l’installazione di una recinzione in pali e rete metallica (senza cordolo in cemento) di parziale recinzione di un superficie: tali opere, infatti, non comportano alcuna trasformazione del territorio, per cui non c’è necessità alcuna di avere disponibilità di titoli edificatori, i quali sono invece da richiedersi per mutazioni sostanziali della morfologia del territorio.

Illegittima l’ordinanza di demolizione di una recinzione in legno o metallo TAR Emilia Romagna-Bologna, sez. II, sentenza 26.01.2007 n° 82
Ciò premesso in linea di diritto va osservato che la recinzione in legno o in rete metallica di un terreno non richiede alcuna concessione o autorizzazione edilizia in quanto costituisce non già una trasformazione urbanistica, in quanto non comporta una trasformazione morfologica del territorio, ma estrinsecazione lecita dello jus excludendi alios immanente al diritto di proprietà.
Non sono necessari titoli formali per l’installazione di una recinzione in pali e rete metallica, senza cordolo in cemento, di una superficie. Conseguentemente l’impugnata ordinanza di demolizione è illegittima e ne va disposto l’annullamento.
Così il T.A.R. della Regione Emilia su una fattispecie che vedeva in contestazione la legittimità di un ordinanza di demolizione emessa dal dirigente dell’amministrazione locale contro una recinzione con rete metallica, installata attorno ad un fondo.

0 Comments

  • fiorenza martinetti

    gentile ing, FRATINI,
    non voglio continuare questa estenuante e inutile diatriba con un gruppo di “particolari “amministratori dell’ufficio tecnico del comune di Ravenna.?
    La informo solamente che, senza essere interpellata e a mia totale insaputa,hanno deciso di nominare un avvocato d’ufficio , instaurare un procedimento penale senza nessuna possibilia’ di difesa da parte mia, o in alternativa spiegare come si erano svolti i fatti , mi e’ arrivata una sentenza pari a 1 anno di reclusione E 20000€ di contravvenzione, il tutto sospeso per 5 anni???? non Le sembra un abuso di potere..?
    ringraziandoLa , migliori auguri per l’anno ad avvenire
    fiorenza

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Fiorenza Martinetti:
      Sicuramente un buon avvocato saprà aiutarla adeguatamente, soprattutto in base agli errori processuali da Lei evidenziati.

  • rosanna

    Vorrei investire in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico parte del Parco Naturale di Porto Selvaggio del Conume di Nardò verso S. Isidoro.
    In essa c’è un terreno ed una casa vecchia di miei parenti . Vorrei sapere se la terra può essere zona camper roulotte o tende, oppure se si possono costruire casette di legno tipo bungalow oppure bcasette in muratura o in caso contrario se si possono ad esmpio coltivare ulivi?
    La casa vecchia presente può essere demolita e costruirne un altra spostandola pià indietro e magari aumentandone la superficie?
    Grazie Rosanna

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Rosanna:
      Dovrebbe consultare il piano regolatore comunale di Nardò e la carta teritoriale paesaggistica della regione Puglia, in modo da verificare sia i vincoli sia le possibilità edilizio urbanistiche.

  • delia

    buonasera, io ho una abitazione in aperta campagna ma confinante da un lato con una strada provinciale, ora vorrei recintarla perchè ho unbambino piccolo e vorrei tenere anche un cagnolino. Premetto che attualmente c’è una rete alta circa 1,5 mt,( solo dalla parte del confine con la strada provinciale), che dista 3,7 mt dal ciglio della strada, mentre l’abitazione dista dalla rete meno di 2 mt. Ora mi dicono che se voglio fare un muretto con una ringhierina sopra al massimo deve essere alta 1,3mt, rientrando dalla rete attuale di 3 mt, oppure lasciare la rete cosi’ com’è. apparte che se mi tiro indietro ancora di tre metri mi rimane fuori un pezzo di casa….perchè non posso fare un muretto con una piccola righiera al posto della rete???? che caspita di regola è questa già disto 3,7 mt dalla strada che vogliono ancora e poi perchè se lascio la rete va bene e se faccio un muretto no???? grazie saluti

    • L'esperto

      Risposta a Delia:
      La norma di riferimento è il Regolamento del Nuovo Codice della Strada ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 495/1992 aggiornato al DPR 153/2006.

      Gli articolo di interesse sono 26, 27 e 28 sulle distanze minime dal confine stradale, che trattano:
      – articolo 26 “Fasce di rispetto fuori dai centri abitati”;
      – articolo 27 “Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati”;
      – articolo 27 “Fasce di rispetto per l’edificazione nei centri abitati”.

  • ho un terreno che confina con una strada provinciale. Vorrei delimitare la mia proprietà con una recinzione in legno (solo pali infissi nel terreno senza cordolo in cemento e/o fondazioni) alta circa mt. 1 dal suolo, rispettando la distanza minima dal confine stradale che è di ml. 3.
    Questo tipo di intervento, può rientrare tra le attività libere e quindi non soggetto ad alcun titolo abilitativo (autorizzazione e/o concessione comunale)?
    Il regolamento provinciale è chiaro – non serve autorizzazione poichè priva di fondazioni – mentre in quello comunale non c’è nessuna specifica per la recinzione in legno: può essere considerata come elemento di arredo?
    Cordialmente saluto e ringrazio.

    • L'esperto

      Risposta a Natalino Nardo:
      Essendo pali in legno senza cordolo di altezza inferiore ad 1 metro e rete metallica, non è necessaria nessuna autorizzazione comunale, come indicato nelle seguenti sentenze, in quanto ciò non costituisce trasformazione urbanistica, ma comporta solo una trasformazione morfologica del territorio, infatti ha il solo obiettivo di delimitazione della proprietà:
      – TAR Veneto, sez. II, sentenza 07.03.2006 n° 533;
      – TAR Emilia Romagna-Bologna, sez. II, sentenza 26.01.2007 n° 82.

  • fiorenza martinetti

    mi trovo nella situazione di dover obbligatoriamente demolire nella mia proprieta di 550mq,la recinzione in pali di legno, alti 1,50,conficcati a terreno, senza cordolo in cemento,con spazio di cm10 sottostante la rete,per transito piccoli animali.l’obbligo del comune di ravenna,imputando la mia proprietà in ambiente con vincoli paesaggistici ( una ex risaia 1900)coordinate satellitare : 44°19.630’ N – 12°18.851’
    in relazione di quanto voi avete presentato, come TAR, a loro viene da ridere, tanto che passeranno al giudice il rilievo da loro fatto, su denuncia di un cittadino locale. Io abitualmente abito a bassno del grappa
    e al lido di classe,vado 4mesi all’anno,dove coltivo asparagi. RINGRAZIO

    • L'esperto

      Risposta a Fiorenza Marchetti:
      Può provare a regolarizzare la situazione presentando un’istanza ai sensi del DPR 139/2010 sul procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, come indicato nel punto 11 dell’allegato 1 al decreto:
      “11. realizzazione o modifica di cancelli, recinzioni, o muri di contenimento del terreno (la presente voce non si applica agli
      immobili soggetti a tutela ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice)”
      Consideri che la recinzione del proprio lotto di terreno con pali in legno e rete metallica può essere tranquillamente assimilata a manutenzaione ordinaria, ai sensi del DPR 380/2001, infatti non rientra in nessuna delle definizioni degli altri interventi edilizi, ed è quindi soggetta ad una semplice comunicazione dell’interessato.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.