Qui sotto è riportaro lâarticolo pubblicato sul giornale âLa Piazzaâ nel numero di Luglio 2013 (Anno X â Numero 7) ed in questa pagnia web.
La legge 220/2012, entrata in vigore il 18/06/2013, conclude il processo di riorganizzazione del condominio, introducendo numerosi cambiamenti attraverso la modifica degli articoli 1117 e seguenti del codice civile. Si è ritenuto interessante riportare qui sotto le principali novità introdotte dalla riforma.
Cambio dâuso delle parti comuni (art. 1117)
Sono dettate modalità più stringenti per lâassunzione delle deliberazioni sulla modifica delle destinazioni dâuso delle parti comuni.
Distacco dallâimpianto centralizzato (art. 1118)
Il singolo condomino può distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento o condizionamento se dal fatto non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. Se il distacco è possibile, il rinunziante è tenuto a concorrere esclusivamente al pagamento delle spese di manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma.
Innovazioni (art. 1118)
I condomini possono approvare alcune tipologie di innovazioni con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dellâedificio. Tali miglioramenti possono avere ad oggetto: sicurezza e salubrità degli edifici; eliminazione delle barriere architettoniche; contenimento del consumo energetico; realizzazione di parcheggi; produzione di energia da impianti di cogenerazione; installazione di impianti centralizzati. Non possono essere realizzate innovazioni che pregiudichino la stabilità , la sicurezza, il decoro degli edifici o che limitano l’uso di parti comuni anche da parte di un solo condomino.
Impianti solari (art. 1122-bis)
La riforma consente l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sul lastrico solare e su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dellâinteressato, anche a servizio di singole unità immobiliari. In tali casi l’assemblea deve provvedere, a richiesta degli interessati, a ripartire lâuso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, non pregiudicando le forme di utilizzo in atto o previste dal regolamento di condominio.
Sito internet condominiale (art. 71-ter)
L’articolo 71-ter prevede che l’amministratore attivi un sito internet del condominio su richiesta dell’assemblea, che delibera con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dellâedificio. Le spese di attivazione e gestione sono a carico dei condomini. Il sito consente l’accesso ai documenti previsti dalla delibera assembleare.
Animali domestici (art. 1138)
I regolamenti condominiali non potranno in alcun modo vietare il possesso o la detenzione di animali domestici da parte di singoli condomini.
Sanzioni per infrazioni al regolamento (art. 70)
Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad 200 â¬, ed in caso di recidiva, fino ad 800 â¬. La somma è devoluta al fondo di cui lâamministratore dispone per le spese ordinarie.
Manutenzione scale ed ascensori (art. 1124)
Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per lâaltra metà esclusivamente in misura proporzionale allâaltezza di ciascun piano dal suolo.
Conto corrente condominiale (art. 1129)
Lâamministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dellâamministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.
Registro di anagrafe condominiale (art. 1130)
Lâamministratore deve curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza.