Dal 01/01/2018 parte finalmente l’obbligo di coprire con fonti rinnovabili il 50% dei consumi energetici dei nuovi edifici e di quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. Dopo le numerose proroghe degli anni precedenti, il DLgs 28/2011 sulle energie rinnovabili è applicato integralmente.
Gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e del 50% della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. Ciò è valido per tutti gli edifici realizzati o ristrutturati in base a titoli abilitativi presentati dal 01/01/2018.
Non è possibile utilizzare impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica. È necessario sfruttare l’energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili: eolica, solare, aerotermica (nell’aria), geotermica (nel terreno), idrotermica (nell’acqua), oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas di depurazione e biogas.
Per i titoli abilitativi richiesti entro il 31/12/2017 la percentuale di rinnovabili è il 35%.
Non rientrano in questo ambito gli edifici allacciati ad una rete di teleriscaldamento per i servizi di riscaldamento e d’acqua calda sanitaria.

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