Gli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi ad edifici, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, come specificato nel DPR 380/2001 (Sanatoria per immobili da asta giudiziaria).

Quindi gli immobili abusivi realizzati senza concessione edilizia non possono essere venduti oppure donati, e qualora fosse stato eseguito un atto di rogito, la suddetta compravendita risulterebbe annullata.

Tale nullità non si applica agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L’aggiudicatario, qualora l’immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dall’autorità giudiziaria.

La concessione in sanatoria è possibile per costruzioni in queste condizioni:
– senza licenza edilizia ovvero in difformità dalla stessa;
– con autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa;
– nelle aree sottoposte a vincolo, la concessione in sanatoria è subordinata al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso.

6 Comments

  • Vincenzo

    Gentile Ing. Fratini,
    stiamo per acquistare una casa all’asta giudiziaria che ha un permesso di costruire in sanatoria del 2011, solo che immobile in questione non è stato completato in quanto mancano impianti, tramezzature ecc., in questo caso per completare l’immobile dovremmo provvedere a una nuova domanda di permesso oppure è sufficiente la SCIA ?
    In attesa,
    Vincenzo

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta a Vincenzo:
      Dovrebbe essere sufficiente una SCIA edilizia, ma deve mettersi d’accordo con l’ufficio tecnico e verificare se l’immobile è stato accatastato (procedura Pregeo).

  • anna luisa rotolo

    buongiorno, vorrei acquistare ad un asta giudiziaria una casa di campagna, situata in nell’area normativa Area Agricola, in cui l’aumento di volume è consentito per un max del 20%. dalla perizia risulta che il proprietario ha abusivamente aumentato i volumi in maniera consistente, raddoppiando quasi quello originario.
    se comprassi la casa, vorrei sapere se posso richiedere un condono in base alla legge condono del 2003. grazie
    anna luisa rotolo

    • L'esperto Ing. Fratini

      Risposta ad Anna Luisa Rotolo:
      Da quello che mi ha detto, mi sembra che sia possibile richiedere il permesso di costruire in sanatoria (non il condono del 2003 oramai scaduto), si sfruttano le norme attualmente vigenti (piano casa, recupero sottotetto), ma le consiglio di parlarne prima con l’ufficio tecnico del comune.

    • Giovanna Benzi

      Mia madre ha comprata una casa all’asta. La perizia del tecnico riportava una tettoia abusiva sanabile.
      Ma dopo aver ricevuto il decreto di trasferimento abbiamo scoperto che la casa non era stata condonata e la planimetria riportata nella perizia era quella della casa sottostante.
      È legale che un tribunale metta all’asta una cada non condonata ma solo accatastata? Ora ci troviamo nelle condizioni di dover condonare la casa e pagate oneri più interessi

    • Risposta a Giovanna Benzi:
      Questa è una questione complessa e su un argomento legale più che tecnico, per questo Le suggerisco di rivolgersi eventualmente ad un avvocato. Comunque nella relazione del CTU dovevano essere indicate le irregolarità edilizie (sanabili e non) ed i costi per condonarle.

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