L’attività 75 del DPR 151/2011 si riferisce esplicitamente ad Autorimesse pubbliche e private, con superficie coperta, quali locali e depositi, mentre non nomina la SCIA VVF per le autorimesse all’aperto che non sono quindi soggette all’autorizzazione formale dei Vigili del Fuoco.
Il DM 01/02/1986 al paragrafo 7 comunque nomina specificatamente le autorimesse all’aperto (ma si riferisce a quelle sul terrazzo) richiedendo l’installazione di n. 1 idrante ogni 100 autoveicoli.
Una Domanda/Risposta presente su sito web dei Vigili del Fuoco cita testualmente:
Le autorimesse all’aperto non sono inquadrate nel punto 75 dell’allegato al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151. Devono comunque essere rispettati, sotto la responsabilità del titolare dell’attività, la norma tecnica di riferimento (D.M. 1 febbraio 1986) e gli obblighi gestionali (probabilmente il DM 81/2008).
Le autorimesse miste o isolate (a box affacciantisi su spazio a cielo libero) e i parcheggi all’aperto o su terrazze non sono soggetti ai controlli dei Vigili del Fuoco (Lettera Circolare n. 1800/4108 del 1/2/1988).

2 Comments

  • Domenico

    Se ho un fabbricato adibito parzialmente ad una autorimessa di bus con servizi annessi (sala d’attesa, uffici e direzione) adiacenti e collegata (attraverso la porta) alla stessa, dove la superficie dedicata all’autorimessa è inferiore a 300 mq, ma la superficie complessiva è superiore a 300 mq, risulta soggetta attività soggetta a DPR 311.2011?

    • Risposta a Domenico:
      SI. L’autorimessa è l’area coperta destinata al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli con i servizi annessi. Non sono considerate autorimesse le tettoie aperte almeno su due lati. I servizi annessi sono: officine di riparazione di parti meccaniche e di carrozzerie, stazioni di lavaggio e di lubrificazione, esercizi di vendita di carburanti, uffici, guardiania, alloggio custode.
      Se la superficie complessiva dell’autorimessa e degli uffici supera i 300 mq, ai sensi del DPR 151/2011 è obbligatorio presentare la SCIA ai Vigili del Fuoco nel rispetto della regola tecnica del DM 01/02/1986 oppure del nuovo codice antincendio DM 03/08/2015.

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