Informativa per Alberghi ed Hotel

15/06/2016
La normativa del settore tecnico di prevenzione incendi per le strutture turistico-alberghiere è in continua e veloce evoluzione, ridefinendo in maniera molto precisa i tempi da rispettare e le regole da seguire per il loro adeguamento nell’iter di richiesta di autorizzazione dei Vigili del Fuoco, incluse le responsabilità attribuite nei casi di inadempienza. Di seguito una breve lista degli ultimi aggiornamenti normativi:
– DM 09/04/1994 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere
– DM 06/10/2003 – Aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al DM 09/04/1994
– DPR 151/2011 – Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi
– DM 16/03/2012 – Piano straordinario biennale concernente l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture turistico-alberghiere
– DM 03/03/2014 – Modifica del DM 09/04/1994 di prevenzione incendi
– DM 14/07/2015 – Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50
Proprio recentemente, il 18/11/2015, sono entrate in vigore le nuove norme definite dal “Testo Unico” sulla prevenzione incendi, il che fornisce una ragione ulteriore per verificare lo stato delle pratiche ai Vigili del Fuoco, l’aderenza alle regole recentemente emanate, nonché il funzionamento e l’efficienza degli impianti antincendio. In questo senso noi ci impegniamo a garantire senza costi il sopralluogo e la verifica.
Da ultimo, ci preme attirare la Vostra attenzione sul fatto che per gli alberghi, nel caso fossero necessari interventi di adeguamento, è previsto (DM 07/05/2015) il credito d’imposta del 30%, fino a 200.000 €, per le spese sostenute nel biennio 2014-2016.

Regole di prevenzione incendi alberghi

23/08/2015

Il 23/08/2015 è entrato in vigore il DM 14/07/2015 sulle “Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50”.
Tali norme si applicano per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.
Le regole tecniche si applicano anche nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento, limitatamente alle parti interessate dall’intervento e comportanti l’eventuale rifacimento dei solai in misura non superiore al 50%.
Questo decreto ribadisce le indicazioni del DM 16/03/2012 sul ”Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell’art. 15, co. 7 e 8, del DL 216/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 14/2012, sull’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive”, e sollecita l’adeguamento degli alberghi alle disposizioni di prevenzione incendi.

Rinvio dell’adeguamento antincendio per le strutture turistico ricettive

15/05/2014

L’articolo 11 del DL 150/2013 proroga i termini previsti per l’adeguamento obbligatorio delle strutture turistico ricettive alle disposizioni di prevenzione incendi. La nuova scadenza slitta al 31/12/2014, per le strutture con oltre venticinque posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del DM 09/04/1994, e che siano in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con il DM 16/03/2012.
Le strutture interessate sono:
– Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto;
– Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Adeguamento antincendio strutture alberghiere

Le strutture turistico-alberghiere esistenti con oltre 25 posti letto e non ancora conformi alla normativa di prevenzione incendi possono adeguarsi in base al Piano Straordinario biennale di Adeguamento, ai sensi del Decreto del 16/03/2012.

Il termine per realizzare gli interventi di adeguamento, dopo diverse proroghe, è stato fissato al 31/12/2013.

Le strutture ricettive per l’ammissione al piano devono essere in possesso delle misure integrative di gestione della sicurezza e dei requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti del Titolo II, dell’allegato al decreto del Ministro dell’interno 09/04/1994, integrato dal decreto del Ministro dell’interno 06/10/2003. Nel rispetto dei parametri di dimensionamento delle vie di esodo rientrano anche l’adozione di eventuali misure equivalenti previste dal decreto del Ministro dell’interno 06/10/2003, ovvero quelle stabilite nell’ambito del procedimento di deroga; la riduzione dell’affollamento potrà costituire soluzione per rientrare nel rispetto dei parametri.