Piano Casa Lazio a regime

Gli interventi dalla Legge Regionale 21/2009, il Piano Casa della Regione Lazio modificato nel 2011, sono entrati a pieno regime, infatti dal 31/01/2012 è possibile presentare le domande per ottenere il titolo abilitativo edilizio dal proprio Comune per tutte le tipologie di intervento previste e qui di seguito riportate:
– articolo 3 (Interventi di ampliamento degli edifici);
– articolo 3 bis (Incentivi per l’adeguamento sismico degli edifici esistenti);
– articolo 3 ter (Interventi finalizzati al reperimento di alloggi a canone calmierato attraverso il cambiamento di destinazione d’uso da non residenziale a residenziale);
– articolo 4 (Interventi di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione degli edifici);
– articolo 5 (Interventi di recupero degli edifici esistenti).

Tali modifiche edilizie sono consentite previa denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi dell’articolo 23 del DPR 380/2001, fermo restando quanto dovuto a titolo di oneri concessori ai sensi della normativa vigente.

Le domande per il rilascio dei titoli abilitativi degli interventi di ampliamento e modifica possono essere presentate fino al 31/01/2015 (articolo 6 comma 4).

Ampliamenti Piano Casa Lazio

La Legge Regionale 21/2009 (Piano Casa Lazio), modificata dalla Legge Regionale 10/2011, previa acquisizione del titolo abilitativo, consente interventi di ampliamento nei seguenti limiti massimi relativi alla volumetria esistente o alla superficie utile:
a) 20 per cento (20%) per gli edifici a destinazione residenziale, uni-pluri-familiari, per un incremento complessivo massimo di 70 metri quadrati (70 mq) di superficie, e comunque per ogni unità immobiliare dell’edificio dotata di specifica autonomia funzionale;
b) 20 per cento (20%) per gli edifici destinati alle strutture che prestano servizi socio-assistenziali di cui alla legge regionale 41/2003 (Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali), per un incremento massimo di 200 metri quadrati per l’intero edificio;
c) 20 per cento (20%) per gli edifici a destinazione non residenziale, per un incremento massimo di 200 metri quadrati di superficie per l’intero edificio; tali limiti sono aumentati al 25 per cento (25%), per un incremento massimo di 500 metri quadrati, in caso di destinazione per le attività produttive e artigianali;
d) per gli edifici a destinazione mista, residenziale e non, le percentuali ed i limiti massimi previsti dalle lettere a) e b) si sommano e vengono calcolati in relazione alla volumetria o alla superficie utile delle singole porzioni a differente destinazione.