Elenco RTV 2019

Il Codice di Prevenzione incendi definito con il DM 03/08/2015 introduce un nuovo approccio per la prevenzione incendi che risulta più flessibile e moderno rispetto a quello prescrittivo precedente, lasciando maggiori possibilità di scelta per il professionista. Le regole tecniche verticali sinora approvate sono riportate in elenco RTV 2019:

  • V.4 Uffici (introdotta con D.M. 08/06/2016)
  • V.5 Alberghi (introdotta con D.M. 09/08/2016)
  • V.6 Autorimesse (introdotta con D.M. 21/02/2017)
  • V.7 Attività scolastiche (introdotta con D.M. 07/08/2017)
  • V.8 Attività commerciali (D.M. 23/11/2018)

Rete idranti nelle attività commerciali

Il recente decreto sulle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq, DM 27/07/2010, impone l’obbligo della dotazione di apposita rete di naspi e/o idranti progettata, installata, collaudata e gestita secondo le norme di buona tecnica vigenti, cioè in base alla UNI 10779:2007. Il livello di pericolo minimo richiede la predisposizione di 2 idranti con portata ≥ 120 l/min cadauno e pressione residua ≥ 2 bar oppure 4 naspi con portata ≥ 35 l/min cadauno e pressione residua ≥ 2 bar. L’alimentazione idrica deve garantire una durata superiore a 30 minuti, ciò significa che è necessario allestire dei serbatoi di accumulo dedicati, cioè adibiti ad esclusivo uso antincendio, che assicurano la quantità d’acqua necessaria in caso d’emergenza. Inoltre i serbatoti sono collegati ad un gruppo pompe, alimentato da un gruppo elettrogeno d’emergenza nel caso di assenza d’energia elettrica.
Questa disposizione risulta tanto severa per il fatto che tali ambienti hanno generalmente un carico di incendio molto elevato, superiore a 400 MJ/mq (22,8 kg legna equivalente/mq), e pertanto richiedono un’attenzione particolare nella predisposizione dei dispositivi di spegnimento degli incendi.

Nuove norme antincendio per attività commerciali

Lo scorso 11/09/2010 è entrato in vigore il DM del 27/07/2010 che fissa la nuova regola tecnica di prevenzione incendi per le attività commerciali con superficie superiore a 400 mq (Nuove norme antincendio per attività commerciali).

Le disposizioni contenute nel decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle attività commerciali all’ingrosso o al dettaglio, ivi compresi i centri commerciali, aventi superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi, nonché degli spazi comuni coperti, superiore a 400 mq.

Le attività commerciali devono essere realizzate e gestite in modo da: minimizzare le cause di incendio; garantire la stabilità delle strutture portanti per assicurare il soccorso agli occupanti; limitare la produzione e la propagazione degli incendi all’interno dei locali e ad edifici o locali contigui; assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni e che le squadre di soccorso possano operare in sicurezza.

Le norme sono valide per le attività commerciali di nuova realizzazione e quelle esistenti alla data di entrata in vigore del decreto oggetto di interventi di ristrutturazione.

Sono escluse dall’obbligo di adeguamento alla regola tecnica le attività commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, a condizione che: a) sia stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi, o ne sia regolarmente in corso il rilascio; b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco.