Interventi esclusi da autorizzazione paesaggistica

Il DPR 31/2017 che regola la procedura amministrativa per l’autorizzazione paesaggistica, inserisce anche una serie di interventi esclusi ed opere escluse dalla richiesta dell’autorizzazione paesaggistica, quali:
– opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d’uso
– interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti
– interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, compresi quelli per il miglioramento o adeguamento antisismico che non comportano modifiche alle caratteristiche morfo-tipologiche, ai materiali di finitura o rivestimento, o alla volumetria e all’altezza dell’edificio
– interventi indispensabili per l’eliminazione delle barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l’installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri manufatti simili
– installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio dei singoli edifici non soggette ad alcun titolo edilizio (condizionatori e impianti di climatizzazione, caldaie, parabole, antenne, ecc.)
– installazione di pannelli solari (temici o fotovoltaici)
– installazione di micro generatori eolici di altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, in edifici non vincolati
– installazione di dispositivi di sicurezza anti-caduta sulle coperture degli edifici
Sono 31 le opere della tabella A allegata al DPR 31/2017 esclusi dalla richiesta dell’autorizzazione.

Autorizzazione paesaggistica semplificata

Il DPR 31/2017 la procedura autorizzatoria semplificata per autorizzazione paesaggistica regionale. E’ in vigore dal 06/04/2017.
Il nuovo Decreto individua gli interventi sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata e quelli esclusi (senza autorizzazione), ai sensi dell’art. 12 del DL 83/2014 (decreto cultura). E’ abrogato il vecchio DPR 139/2010. Negli allegati A e B del DPR 31/2017 sono aggiunti rispettivamente:
– 31 interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica
– 42 soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, in quanto considerati di lieve impatto
Il DLgs 42/2004 specifica le aree soggette a autorizzazione paesaggistica.
L’iter procedurale ordinaria è indicato nell’articolo 148 del DLgs 42/2004.
Il DPR 31/2017 inserisce i nuovi interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica e quelli sottoposti ad autorizzazione semplificata.
I vincoli sul paesaggio introdotti dalla Legge 1497/1939 sono disciplinati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (DLgs 42/2004).

Autorizzazione paesaggistica semplificata

Il DPR 139/2010, entrato in vigore il 10/09/2010, introduce il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146 comma 9 del Dlgs 42/2004 (Autorizzazione paesaggistica semplificata).

Il Codice dei Beni Culturali prevede (articolo 146) l’obbligo di sottoporre all’ente competente (Regione o ente subdelegato) i progetti delle opere da eseguire su immobili o aree di notevole interesse pubblico sottoposti a tutela, questo è un percorso necessario al rilascio del titolo abilitativo.

L’istanza per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata deve essere corredata da una documentazione ridotta e prevede una tempistica molto più rapida. Alle domanda deve essere allegata la relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato, secondo il modello fornito dal DPCM 12/12/2005, dove sono indicate anche:
– le fonti normative o provvedimentali della disciplina paesaggistica;
– lo stato attuale dell’area interessata dall’intervento;
– la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici, se esistenti, ovvero documentata la compatibilità con i valori paesaggistici e sono indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste;
– la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia.

Alcuni degli interventi “di lieve entità”, contenuti nell’allegato al Decreto sono:
– l’incremento dei volumi degli edifici inferiore al 10 per cento della volumetria originaria e comunque non superiore ai 100 mc
– gli interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti
– gli interventi su coperture come finiture esterne, porte, canne fumarie e comignoli
– le barriere architettoniche
– la collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali destinati ad attività commerciali
– installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo come condizionatori, caldaie, antenne o parabole
– installazione di pannelli solari, termici e fotovoltaici fino a una superficie di 25 mq.