Requisiti antincendio centrale termica Subiaco

Requisiti antincendio centrale termica Subiaco
Si pubblica qui sotto il progetto dei requisiti di prevenzione incendi redatto per una centrale termica sita a Subiaco.

Normativa di riferimento
Decreto Ministeriale 12/04/1996 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici a gas.

Oggetto della norma
Il decreto fornisce i requisiti di prevenzione incendi per gli impianti termici con portata complessiva maggiore di 35 KW alimentati da combustibili gassosi alla pressione massima di 0,5 bar. Più apparecchi termici alimentati a gas installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti, sono considerati come facenti parte di un unico impianto, di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi

Requisiti di prevenzione incendi progettati
– Parete verso esterno di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro
– Apertura di aerazione permanente con superficie > di 3.000 cmq (30x100cm)
– Apertura di aerazione collocata a filo soffitto per evitare sacche di gas
– La posizione dei componenti deve permettere l’accessibilità per manutenzione
– Le strutture devono essere con materiale di classe A1 di reazione al fuoco
– Resistenza al fuoco delle strutture R60 e pareti REI 60
– Altezza del locale minima > di 2,0 m
– Accesso da spazio scoperto (piazzale privato)
– Porta di accesso in materiale di classe A1 di reazione al fuoco (ferro)
– Porta di accesso con congegno di autochiusura, e senso di apertura non vincolato
– Impianto gas in conformità alla UNI 11528:2014 e UNI 7129-1:2015
– Valvola di intercettazione manuale del gas a chiusura rapida 90° fuori il locale
– Impianto elettrico in conformità al DM 37/2008 e CEI 64-8
– Interruttore generale elettrico all’esterno dei locali
– Segnaletica obbligatoria (valvola gas, sezionatore, estintore, vietato accesso, ..)
– Estintore con capacità minima 21A 89BC
– Esercizio e manutenzione in conformità al DPR 74/2013

Adeguamenti di prevenzione incendi previsti
– sezionatore elettrico esterno
– valvola gas esterna e impianto gas in acciaio a vista
– dimensioni minime porta 0,6xH2 m (alzare porta) e congegno auto-chiusura porta
– apertura aerazione grigliata minima 3000 cmq (aumentare apertura)
– pannelli Supalux-S 12 mm della Eraclit per il pilastro, la trave e i muri (REI 60)
– segnaletica sicurezza (valvola gas, sezionaore elettrico, centrale termica, ..)
– estintore classe minima 21A 89BC

Parere Vigili Fuoco per campeggi

L’attività n. 84 del vecchio DM 16/02/1982 imponeva il controllo dei Vigili del Fuoco per le strutture turistiche e ricettive indicando genericamente gli “Alberghi, le pensioni, i motels, i dormitori e i complessi simili con oltre 25 posti-letto”.

Il nuovo DPR 151/2011 specifica dettagliatamente quali strutture sono soggette alle verifiche di prevenzione incendi inglobando tutti gli edifici quali “Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto”.

E’ necessario richiamare l’attenzione sull’inserimento della nuova categoria di “strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone”. Precedentemente tali attività non erano contemplate nella lista di quelle soggette a controllo dei Vigili del Fuoco.

Dal 07/10/2011 i campeggi ed i villaggi turistici sono soggetti ai controlli dei Vigili del Fuoco se hanno una capacità ricettiva superiore a 400 persone.

I responsabili di tali strutture turistiche devono presentare il progetto e poi la segnalazione certificata di inizio attività al comando dei Vigili del Fuoco per avere l’autorizzazione all’esercizio.

La mancata presentazione del progetto o della SCIA al comando dei Vigili del Fuoco può implicare la sospensione dell’attività commerciale sino all’applicazione di sanzioni penali.