IVA al 10% per lavori di manutenzione

Per i lavori di manutenzione straordinaria ed ordinaria l’IVA a regime, pari al 20%, dal 1° ottobre 2006 è scesa al 10 %.
Infatti l’art. 35, comma 35-ter, della Legge 248/2006 ha reintrodotto, a seguito di autorizzazione comunitaria, per i lavori di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria (opere di cui alla lettere a. e b. della predetta Legge n. 457/78), l’aliquota IVA del 10% per le prestazioni fatturate a partire dal 1° ottobre 2006.

L’agevolazione quindi si applica alle prestazioni di servizi intese come prestazioni di lavoro e forniture di materiali e beni, purché questi ultimi non costituiscano una parte significativa del valore della prestazione complessiva. Per i beni, invece, che costituiscono una parte significativa di detto valore, l’aliquota del 10 % si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

I beni considerati di “valore significativo”, individuati da decreto ministeriale, sono tassativamente i seguenti:
– ascensori e montacarichi;
– infissi esterni ed interni;
– caldaie;
– videocitofoni;
– apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
– sanitari e rubinetterie da bagno;
– impianti di sicurezza.

Al fine di chiarire le modalità di calcolo valga il seguente esempio.
Rifacimento di un bagno con installazione di sanitari:
a. costo complessivo dell’intervento, al netto Iva: 3.500,00 euro;
b. valore dei sanitari (bene significativo): lire 2.500,00 euro.
Mano d’opera = 3.500 – 2.500 = 1.000
Imponibile IVA agevolata al 10% = 1000 x 2 = 2.000 (qui si pagherà un’IVA pari a 200 euro)
Imponibile IVA al 20% = 3.500 – 2.000 = 1.500 (qui l’IVA sarà pari a 300 euro)

Da quanto esposto risulta chiaro che, se il valore del bene significativo non supera la metà del valore complessivo, tutta la prestazione và fatturata con l’Iva al 10 %.
Quando la prestazione comprende i beni sopra indicati è necessario specificare nella fattura, distintamente, la parte del valore cui è applicabile l’Iva agevolata e l’eventuale altra parte soggetta a quella ordinaria. Invece, il valore degli altri materiali e pezzi staccati di beni non compresi tra quelli significativi, non deve essere individuato
autonomamente in quanto confluisce in quello complessivo della prestazione e fatturato con IVA al 10 %.

L’aliquota agevolata al 10% non si applica ai seguenti casi:
1) materiali o beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
2) materiali o beni acquistati direttamente dal committente;
3) prestazioni professionali, anche se inerenti agli interventi di recupero edilizio, in quanto esse non hanno ad oggetto la realizzazione materiale dell’intervento ma vi risultano connesse in maniera indiretta;
4) prestazione di servizi resi, in esecuzione di subappalti, alla ditta che esegue i lavori. In quest’ultimo caso, chiarisce la circolare n. 71 del 7 aprile 2000, il valore della prestazione in subappalto deve essere fatturato alla ditta appaltatrice con l’aliquota ordinaria del 20 % e successivamente riaddebitata da quest’ultima al committente con l’aliquota al 10% (ma in questo caso il cliente finale paga comunque il 10% di iva agevolata sulla ristrutturazione).