Piano casa Lazio 2016

La Legge Regione Lazio 21/2009 che prevede gli interventi edilizi sul piano casa, così come modificata da ultimo dalla Legge Regione Lazio 10/2011, permette di eseguire lavori di aumento delle cubature o della superficie degli edifici fino al 31/01/2017, data entro la quale deve essere presentata la DIA. La Dia è un’autocertificazione, presentata da un professionista iscritto, che si assume la responsabilità del rispetto delle norme urbanistiche.
La norma prevede una serie di interventi edilizi da effettuare in deroga a strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti. I lavori di aumento delle cubature o della superficie sono consentiti sia sugli edifici residenziali che su quelli a destinazione diversa. Al contrario, la demolizione con successiva ricostruzione è ammessa solo sugli immobili a uso abitativo. Grande attenzione è riservata anche alla riqualificazione delle periferie e all’edilizia sociale.
L’applicazione della legge si articola in cinque livelli:
– Ampliamento degli edifici a destinazione residenziale, che usufruiscono di bonus volumetrico dal 20% al 35%;
– Ampliamento degli immobili non residenziali, con premio di superficie fino al 20% e 25%;
– Demolizione e ricostruzione degli edifici residenziali, attuabile con un aumento del 35% e di un 10% aggiuntivo se l’intervento è realizzato sulla base di un progetto vincitore di un concorso di progettazione;
– Demolizione e ricostruzione degli edifici non residenziali, con margini del 35%;
– Recupero degli edifici esistenti, destinando all’uso residenziale quote fino al 20% dei volumi accessori e pertinenziali;
– Riqualificazione urbana e ambientale con la delocalizzazione ed eventualmente l’aumento dei diritti edificatori;
– Edilizia residenziale pubblica e sociale, con ampliamento e sostituzione edilizia per il
reperimento di alloggi a canone concordato.

Bonus volumetrico 5%

Il DLgs 28/2011 nell’articolo 12 comma 1 prevede per le nuove costruzioni un bonus volumetrico del 5% se queste prevedono una copertura dei consumi energetici superiore al 30% rispetto ai valori obbligatori di legge.

I progetti di edifici di nuova costruzione che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori, beneficiano, in sede di rilascio del titolo edilizio, di un bonus volumetrico del 5 per cento, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale, nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali, e fatte salve le aree individuate come zona A dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

I progetti medesimi non rientrano fra quelli sottoposti al parere consultivo della commissione edilizia eventualmente istituita dai Comuni ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.