Requisiti antincendio centrale termica Subiaco

Requisiti antincendio centrale termica Subiaco
Si pubblica qui sotto il progetto dei requisiti di prevenzione incendi redatto per una centrale termica sita a Subiaco.

Normativa di riferimento
Decreto Ministeriale 12/04/1996 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici a gas.

Oggetto della norma
Il decreto fornisce i requisiti di prevenzione incendi per gli impianti termici con portata complessiva maggiore di 35 KW alimentati da combustibili gassosi alla pressione massima di 0,5 bar. Più apparecchi termici alimentati a gas installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti, sono considerati come facenti parte di un unico impianto, di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi

Requisiti di prevenzione incendi progettati
– Parete verso esterno di lunghezza non inferiore al 15% del perimetro
– Apertura di aerazione permanente con superficie > di 3.000 cmq (30x100cm)
– Apertura di aerazione collocata a filo soffitto per evitare sacche di gas
– La posizione dei componenti deve permettere l’accessibilità per manutenzione
– Le strutture devono essere con materiale di classe A1 di reazione al fuoco
– Resistenza al fuoco delle strutture R60 e pareti REI 60
– Altezza del locale minima > di 2,0 m
– Accesso da spazio scoperto (piazzale privato)
– Porta di accesso in materiale di classe A1 di reazione al fuoco (ferro)
– Porta di accesso con congegno di autochiusura, e senso di apertura non vincolato
– Impianto gas in conformità alla UNI 11528:2014 e UNI 7129-1:2015
– Valvola di intercettazione manuale del gas a chiusura rapida 90° fuori il locale
– Impianto elettrico in conformità al DM 37/2008 e CEI 64-8
– Interruttore generale elettrico all’esterno dei locali
– Segnaletica obbligatoria (valvola gas, sezionatore, estintore, vietato accesso, ..)
– Estintore con capacità minima 21A 89BC
– Esercizio e manutenzione in conformità al DPR 74/2013

Adeguamenti di prevenzione incendi previsti
– sezionatore elettrico esterno
– valvola gas esterna e impianto gas in acciaio a vista
– dimensioni minime porta 0,6xH2 m (alzare porta) e congegno auto-chiusura porta
– apertura aerazione grigliata minima 3000 cmq (aumentare apertura)
– pannelli Supalux-S 12 mm della Eraclit per il pilastro, la trave e i muri (REI 60)
– segnaletica sicurezza (valvola gas, sezionaore elettrico, centrale termica, ..)
– estintore classe minima 21A 89BC

Tariffe verifiche della Provincia

Dal 01/01/2012 sono cambiate le regole sull’autodichiarazione, il cosot per il bollino verde e le tariffe sui controlli effettuati dalla provincia.

Tariffe applicabili agli impianti termici con potenza pari o superiore a 35KW
– potenza pari o superiore a 35 KW e fino a 50 KW: € 100,00
– potenza superiore a 50 KW e fino a 116,3 KW: € 150,00
– potenza superiore a 116,3 KW e fino a 350 KW: € 200,00
– potenza superiore a 350 KW:  € 250,00
– maggiorazione per ogni generatore aggiuntivo: € 50,00

Periodicità controlli impianto termico

L’analisi dei fumi ed il bollino verde vanno effettuati con la seguente cadenza:
– al momento della prima accensione;
– ogni 4 anni per impianti alimentati a gas dotati di caldaia di potenza inferiore a 35 kW installata da meno di 8 anni;
– ogni 2 anni per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, per gli impianti dotati di caldaia di potenza inferiore a 35 kW installate da più di 8 anni e per gli impianti dotati di caldaia ad acqua calda “a focolare aperto” installata all’interno di locali abitati;

Per gli impianti ad uso domestico (potenza < 35 kW):
– Eseguire anche la prova di combustione;
– Inviare alla Provincia di Roma il rapporto di controllo tecnico rilasciato dal manutentore con allegata l’attestazione del versamento dell’importo di € 9,00 (Bollino Verde).

Per gli impianti con potenza pari o superiore a 35 kW
– Ogni anno far eseguire la prova di combustione dell’impianto da parte di un artigiano abilitato e inviare alla Provincia il modello “F”. Per questi impianti non è previsto il pagamento anticipato del “bollino verde” ma il costo della verifica è sempre a carico dell’utente secondo le tariffe qui sotto indicate;
– Deve essere presentata la denuncia INAIL (ex ISPESL);
– Deve essere predisposto un progetto della centrale termica ai sensi del DM 01/12/1975.

In caso di installazione di un nuovo impianto o di  sostituzione del generatore di calore (caldaia) è necessario inoltrare alla Provincia anche la copia della dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore e la copia della scheda identificativa di impianto presente nel libretto.

Manutenzione impianto termico

I controlli dell’impianto termico sono obbligatori e la legge regolamenta le modalità con cui devono essere svolti dall’utente, che risulta il proprietario del locale nel quale è installato l’impianto. Se il locale è affittato, o condotto da altri, l’utente può essere l’affittuario, l’inquilino oppure l’occupante anche senza titolo.

L’utente, in base alla normativa in vigore, è considerato “responsabile di impianto” e, in quanto tale, deve farsi carico degli obblighi previsti dalla legge per l’esercizio e la manutenzione ordinaria dell’impianto. La mancata effettuazione della manutenzione periodica comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria da € 500,00 ad € 3.000,00.

L’utente deve ottemperare a questi adempimenti:
– Conservare il libretto di impianto;
– Manutenzione annuale dell’impianto da parte di un artigiano abilitato;
– Controllo dell’efficienza energetica dell’impianto attraverso l’analisi dei fumi;
– Conservare il rapporto di controllo tecnico (modello G o F).

Per gli impianti ad uso domestico (potenza < 35 kW):
– Eseguire anche la prova di combustione;
– Inviare alla Provincia di Roma il rapporto di controllo tecnico rilasciato dal manutentore con allegata l’attestazione del versamento dell’importo di € 9,00 (Bollino Verde).

La Provincia esegue delle verifiche a campione per controllare il rispetto degli adempimenti di legge.

Certificato di prevenzione incendi per caldaie

Il DPR 151/2011 stabilisce la nuova disciplina sulla prevenzione incendi, inserendo qualche semplificazione per la richiesta dell’autorizzazione dei Vigili del Fuoco sugli impianti termici di riscaldamento.

Infatti l’attività n. 91 del vecchio DM 16/02/1982, che si riferiva ad “Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h”, è stata sostituita dalla n. 74 del DPR 151/2011.

La voce n. 74 del nuovo regolamento riporta “Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW”.

La valutazione sull’obbligo del certificato di prevenzione incendi è effettuata sempre in funzione della potenzialità del generatore di calore, ma è suddivisa nelle seguenti tre categorie che comportano un iter procedurale differente per la presentazione delle domande ai Vigili del Fuoco:
A – da 116 kW fino a 350 kW;
B – oltre 350 kW e fino a 700 kW;
C – oltre 700 kW.

Progetto Centrale termica

Il DM 37/2008 obbliga a predisporre il progetto dell’impianto di riscaldamento redatto da un professionista iscritto agli albi professionali, nel caso di l’installazione e trasformazione di impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali, con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate.
Il DM 01/12/1975 fornisce le regole di sicurezza sui generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione e con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica e potenza superiore a 35 kW. Il decreto prevede un iter procedurale finalizzato ad ottenere l’omologazione dell’impianto termico da parte dell’INAIL (ex-ISPESL), che comprende: la denuncia di impianto con allegato il progetto, l’ottenimento del parere favorevole, la visita omologativa ed il rilascio del libretto matricolare. La raccolta R edizione 2009, elaborata ai sensi del DM 01/12/1975, definisce le specifiche tecniche applicative da seguire per la corretta progettazione e realizzazione dell’impianto di riscaldamento.
Tali prescrizioni riguardano il dimensionamento ed il posizionamento dei componenti e tengono conto: del tipo di vaso (aperto o chiuso), della pressione dell’impianto (inferiore o superiore a 5 bar), della potenza totale dei generatori, della presenza o meno della valvola di intercettazione del combustibile, del dislivello tra vaso e valvola di sicurezza, ecc… .
Inoltre è necessario valutare la possibilità di gelo di tubazioni e recipienti, verificare la presenza e l’efficienza dei dispositivi di controllo e di protezione.
Come ultimo, ma non meno importante, si devono rispettare i requisiti di prevenzione incendi obbligatori per impianti > 35 kW, per quanto riguarda la posizione del locale di centrale termica, le caratteristiche REI delle sue strutture, la segnaletica di avviso, gli estintori, la conformità dell’impianto elettrico