Nuova norma Vvf per centrali termiche

E’ stato pubblicato il DM 08 novembre 2019: la nuova regola di prevenzione incendi per le centrali termiche. E’ intitolata “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi”.

Si riferisce all’attività 74 del DPR 151/2011 sugli “Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW”. Il decreto riporta anche le misure di prevenzione incendi per gli impianti di potenzialità inferiore a 116 kW ma superiore a 35 kW, anche se non soggette a controllo da parte dei VVF. Esse dovranno essere adottate sotto la responsabilità del titolare e del progettista.

La prima norma per gli impianti alimentati a gas di rete è stata la Circolare 68/69. Successivamente è stata modificata ed ampliata con il DM 12/04/96. Ad ultimo è apparso il presente decreto, DM 08/11/2019, che però non prevede particolari adeguamenti per gli impianti esistenti conformi con le precedenti normative.

Informativa per gli Amministratori di Condominio

In occasione di un “accesso agli atti” presso gli archivi dei Vigili del Fuoco, su incarico di un importante studio di amministratori di Condominio di Roma, è emerso che le attività prive del certificato di prevenzione incendi sono numerose.
Ben conoscendo la gravità delle sanzioni civili e penali (D.Lgs. 758/1994) cui deve far fronte il responsabile della struttura, abbiamo ritenuto utile ed opportuno, da una parte, diffondere un’informativa gratuita su questo delicato argomento e dall’altra renderci disponibili per qualsiasi chiarimento fosse necessario al riguardo.
Vige purtroppo, la malsana consuetudine di incaricare il tecnico quando oramai l’accertamento da parte dei Vigili del Fuoco ha avuto luogo, ed il relativo verbale è già stato trasmesso alla magistratura, la quale a sua volta dà corso al procedimento penale, con tutte le ricadute che ciò implica, prima fra tutte quella legata alla necessità di formare un collegio di difesa, senza considerare che l’attività va comunque messa a norma ed in aggiunta va pagata una salata sanzione pecuniaria.
Alle stesse conseguenze si giungerebbe qualora fosse la Polizia Municipale, la ASL o qualsiasi altro ufficiale pubblico, anche nel corso di controlli di altro genere, ad evidenziare l’assenza della SCIA o del Certificato di Prevenzione Incendi.
È quindi di vitale importanza rilevare che l’esercizio di tutte le attività di seguito elencate, di cui l’amministratore di condominio è, secondo la legge, diretto responsabile, richiede l’autorizzazione di prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco:
– Centrali termiche con potenzialità superiore a 116 kW;
– Autorimesse di superficie complessiva superiore a 300 m2;
– Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m.

Denuncia ISPESL di centrale termica

Il titolo II del Decreto Ministeriale 01/12/1975 si riferisce ai generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a quella di ebollizione a pressione atmosferica, e stabilisce i requisiti di prevenzione degli infortuni.

Infatti i generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, con potenzialità globale dei focolai superiore a 34,89 kW (30.000 kcal/h), devono essere realizzati dal costruttore ed installati in modo che ne sia assicurata la stabilità nelle condizioni di massima pressione di esercizio alla quale sono destinati a funzionare.

Per ogni impianto realizzato con uno o più generatori di calore, deve essere presentata la denuncia allorché è effettuata una nuova installazione oppure sono apportate modifiche interessanti ai dispositivi di sicurezza e di protezione dei generatori. Le denunce devono essere fatte dall’installatore e debbono pervenire all’INAIL (ex-ISPESL) prima che si inizi la costruzione e modifica dell’impianto. Nei casi prescritti l’installatore deve presentare, unitamente alla denuncia, il progetto firmato da un ingegnere o altro tecnico abilitato a norma delle disposizioni in vigore. L’INAIL (ex-ISPESL) provvede all’esame della rispondenza del progetto alle presenti norme, comunicandone le risultanze al richiedente.

Ogni cinque anni, gli impianti centralizzati installati in edifici condominiali per i quali esista, a norma dell’art. 1129 del codice civile, l’obbligatorietà della nomina dell’amministratore oppure aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW (100.000 kcal/h), devono
essere sottoposti da parte dell’INAIL (ex-ISPESL) ad una verifica dello stato di efficienza dei dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo.

Raccolta R edizione 2009

La Legge di conversione 122/2010 con modificazioni del DL 78/2010 ha soppresso l’ISPESL prevedendo l’attribuzione all’INAIL di tutte le funzioni prima da questo svolte. Attualmente L’ISPESL non esiste più, per questo è stato l’INAIL, con circolare 1/2010, ad annunciare la nascita della nuova “Raccolta R – edizione 2009” relativa agli impianti di riscaldamento ai sensi del DM 01/12/1975.

La norma si applica alle centrali termiche utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a 110°C, e potenza nominale massima complessiva dei focolari superiore a 35 kW. La Raccolta R non si applica ai generatori di calore facenti parte di insiemi certificati CE/PED ed a quelli rientranti nella direttiva 2009/142/CE.

Le principali innovazioni tecniche ed obblighi introdotti sono:
– il tubo di carico distinto e distante dal tubo di sicurezza;
– dimensionamento del tubo di sicurezza con formula analitica;
– dispositivo di protezione livello minimo per gli impianti con vaso di espansione aperto;
– valvola di intercettazione del combustibile oppure della valvola di scarico termico;
– dispositivo di protezione minima per gli impianti a vaso chiuso;
– regole per gli impianti a pannelli solari.