Certificato di prevenzione incendi in scadenza

I responsabili delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, che sono esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in possesso del certificato di prevenzione incendi, alla scadenza del medesimo devono presentare la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio, come è prescritto ai sensi dell’articolo 11 comma 4 del DPR 151/2011, con allegate le dichiarazioni e le certificazioni redatte da un esperto professionista antincendio.

Certificato di prevenzione incendi per autorimesse

Il Decreto del Presidente della Repubblica 151/2011 stabilisce il nuovo regolamento della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, introducendo una serie di importanti novità nel settore delle autorizzazioni dei Vigili del Fuoco sulle autorimesse.

Infatti l’attività n. 92 del vecchio DM 16/02/1982 su “Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili” è stata sostituita dalla n. 75 del nuovo regolamento del DPR 151/2011 che si riferisce alle “Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; i locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; i depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2”.

La valutazione sull’obbligo del certificato di prevenzione incendi è effettuata in funzione della superficie dell’autorimessa, non più rispetto al numero di posti auto, ed è suddivisa nelle seguenti tre categorie che comportano un una differente modalità di presentazione delle domande di inizio attività:
A – Autorimesse fino a 1.000 m2;
B – Autorimesse oltre 1.000 m2 e fino a 3.000 m2; ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500 m2 e fino a 1000 m2;
C – Autorimesse oltre 3000 m2; ricovero di natanti ed aeromobili di superficie oltre i 1000 m2; depositi di mezzi rotabili.

Certificato di prevenzione incendi per caldaie

Il DPR 151/2011 stabilisce la nuova disciplina sulla prevenzione incendi, inserendo qualche semplificazione per la richiesta dell’autorizzazione dei Vigili del Fuoco sugli impianti termici di riscaldamento.

Infatti l’attività n. 91 del vecchio DM 16/02/1982, che si riferiva ad “Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h”, è stata sostituita dalla n. 74 del DPR 151/2011.

La voce n. 74 del nuovo regolamento riporta “Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW”.

La valutazione sull’obbligo del certificato di prevenzione incendi è effettuata sempre in funzione della potenzialità del generatore di calore, ma è suddivisa nelle seguenti tre categorie che comportano un iter procedurale differente per la presentazione delle domande ai Vigili del Fuoco:
A – da 116 kW fino a 350 kW;
B – oltre 350 kW e fino a 700 kW;
C – oltre 700 kW.

Nuovo regolamento di prevenzione incendi

Il Decreto del Presidente della Repubblica 151/2011 stabilisce il nuovo regolamento che disciplina i procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, introducendo una serie di importanti novità nel settore delle autorizzazioni dei Vigili del Fuoco. Innanzitutto dalla data di entrata in vigore del DPR 151/2011 è abrogato il Decreto del Ministro dell’interno del 16 febbraio 1982, sulla determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.

Il DPR 151/2011 individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l’esame dei progetti, per le visite tecniche, per l’approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, in relazione alla dimensione dell’impresa, al settore di attività, all’esistenza di specifiche regole tecniche, all’esigenze di tutela della pubblica incolumità.

Gli enti ed i privati responsabili per le attività categorie A, B e C sono tenuti, prima dell’inizio dell’attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività, a presentare l’istanza al competente Comando dei Vigili del Fuoco.

Il Comando verifica la completezza formale dell’istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta. Inoltre l’ufficio di prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco effettua controlli, disposti anche a campione, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

In aggiunta i titolari responsabili delle attività categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.