Comunicazione per gli interventi a cavallo tra 2 anni

Secondo l’articolo 29 comma 6 del DL 185/2008 ed in base al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 06/05/2009, dall’anno 2009 è richiesta la presentazione telematica di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate se:
– i lavori proseguono oltre il periodo d’imposta, ossia iniziano in un periodo d’imposta e proseguono in quello successivo o in quelli successivi;
– sono sostenute spese in più periodi d’imposta, ossia si sostengono spese nel periodo precedente a quello in cui i lavori sono terminati e in quello in cui i lavori terminano;
Ad esempio se per lo stesso intervento per il quale si richiede la detrazione del 65% si effettuano pagamenti nel 2014 e nel 2015, entro il 31/03/2015 è necessario inviare una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione non deve essere presentata:
– se i lavori iniziano e si concludono nello stesso periodo d’imposta (esempio: lavori iniziati e terminati nel 2014)
– se nel periodo precedente a quello di ultimazione dei lavori non sono state sostenute spese (esempio: lavori iniziati nel 2013 e ultimati nel 2014 senza aver sostenuto spese nel 2013)

Detrazioni 55% a cavallo tra 2010 e 2011

L’articolo 29 del DL 158/2008 coordinato con la Legge di conversione 2/2009, introduce l’obbligo di inviare una comunicazione per via telematica all’Agenzia delle Entrate attraverso il loro sito per coloro che eseguono i lavori “a cavallo” tra un anno e l’altro (es. coloro che hanno iniziato i lavori nel 2010 e li concludono nel 2011 e contemporaneamente hanno effettuato almeno un pagamento nel 2010). Il modello di comunicazione è stato approvata con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 06/05/2009.
Il nuovo modello deve essere presentato:
– in via telematica, con riferimento ai soli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d’imposta, per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati;
– per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d’imposta, inviando un modello
per ciascun periodo d’imposta.
Non deve essere presentato:
– se i lavori sono iniziati e si sono conclusi nel medesimo periodo d’imposta;
– se nel periodo d’imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese.
Invece, riguardo ai termini di presentazione, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio.
Per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d’imposta, il modello deve essere presentato entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2009 sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di comunicazione per lavori concernenti gli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta.
La mancata osservanza del termine previsto per l’invio del modello o l’omessa trasmissione dello stesso, non comportano la decadenza dal beneficio fiscale. Per queste violazioni, però, si applica la sanzione prevista dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997 (da 258 a 2.065 euro).